Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4037 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4037 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 618/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE
-intimata- ex art. 549 c.p.c. riqualificata avverso estinzione tipica.
Ad cc 13 febbraio 2026
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI NORD n. 3523/2023, depositata il 31/07/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME notificava atto di pignoramento di somme presso terzi fino alla concorrenza di € 12.145,34 (r.g.e. n. 1298/2020), nei confronti della terza pignorata RAGIONE_SOCIALE, quale debitrice della RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento di € 8.163,56, dovuti dalla RAGIONE_SOCIALE, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1012/2018 e successivo atto di precetto.
Il 24 febbraio 2020 il COGNOME intervenne nella medesima procedura esecutiva per un ulteriore credito pari a € 17.024,65, oltre interessi, fondato sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2527/2018, spedita in forma esecutiva il 31 gennaio 2019.
Il 10 marzo 2020 la RAGIONE_SOCIALE, pur riconoscendo il titolo del credito azionato, rendeva dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c., precisando che, alla data del pignoramento, nulla era più da essa dovuto alla RAGIONE_SOCIALE, poiché il rapporto obbligatorio si era risolto con accordo transattivo sottoscritto in data 9 gennaio 2018.
All’esito del subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., il giudice dell’esecuzione, con unitaria ordinanza del 14 luglio 2021, accertata l’inesistenza di crediti attivi della RAGIONE_SOCIALE nei confronti del terzo pignorato, dichiarava estinta la procedura esecutiva.
Avverso tale ordinanza, il COGNOME proponeva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deducendo che l’accordo transattivo e il bilancio della RAGIONE_SOCIALE non erano idonei a provare l’estinzione del credito pignorato, né l’anteriorità dell’accordo rispetto alla data di notifica del pignoramento.
Si costituivano COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il G.O.P., in funzione di G.E., con ordinanza del 4 ottobre 2021, confermava il provvedimento di estinzione e disponeva la fissazione del termine per l’instaurazione del giudizio di merito.
Il COGNOME agiva dinanzi al Tribunale di Napoli Nord per chiedere l’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato nei confronti della debitrice esecutata.
Si costituivano sia la RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Napoli Nord, con sent. n. 3523/2023, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione e condannava il COGNOME al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il COGNOME, articolando tre motivi.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE La RAGIONE_SOCIALE, invece, non ha svolto difese.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore del ricorrente ha depositato nota illustrativa a sostegno dell’accoglimento del ricorso.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME articola in ricorso tre motivi. Precisamente:
– con il primo motivo denuncia <>, nella parte in cui il tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione
ex art. 617 c.p.c. sul presupposto che l’impugnazione aveva ad oggetto il solo provvedimento di estinzione della procedura. Sostiene che l’impugnazione era rivolta nel merito contro la decisione endoesecutiva ex art. 549 c.p.c. sull’inesistenza dell’obbligo del terzo. Osserva, inoltre, che il G.E. aveva fondato la sua decisione su documenti privi di data certa e inopponibili al creditore;
– con il secondo motivo denuncia <>, nella parte in cui il tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione, ritenendola rivolta contro il provvedimento di estinzione e non contro la decisione endoesecutiva sull’obbligo del terzo. Sostiene che: a) tale conclusione era stata dedotta dalla sola mancata richiesta di sospensione dell’esecuzione, senza esaminare il contenuto effettivo degli atti; b) da quest’ultimi emergerebbe la volontà di impugnare l’ordinanza resa ex art. 549 c.p.c. In definitiva, secondo il ricorrente, il Tribunale è incorso in un error in procedendo per errata interpretazione della domanda e per difetto assoluto o apparente di motivazione;
-con il terzo motivo denuncia <>, nella parte in cui il tribunale ha qualificato l’ordinanza del 15 luglio 2021 come caso di estinzione tipica e, dunque, non impugnabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Sostiene che, al contrario, tale ordinanza costituisce provvedimento endoesecutivo atipico, conseguente all’accertamento ex art. 549 c.p.c., e, in quanto tale, era suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, ragion per cui deduce che la declaratoria di inammissibilità è stata illegittima.
2.Il ricorso è fondato.
2.1. Fondato è il terzo motivo che, per motivi di priorità logica, viene trattato per primo.
Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la tassativa enumerazione delle cause di estinzione ‘tipica’, contenuta negli artt. 629, 630 e 631 c.p.c. (rinuncia, inattività, mancata comparizione), non consente estensioni analogiche a provvedimenti che dichiarano l’improseguibilità del processo per ragioni di merito.
Nel caso di specie, il Giudice dell’Esecuzione, all’esito della fase endo-esecutiva ex art. 549 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione della procedura non per un errore di rito, ma sul presupposto dell’accertata inesistenza del credito pignorato.
Tale provvedimento integra una chiusura anticipata atipica (o improcedibilità per infruttuosità), che non è soggetta al reclamo ex art. 630 c.p.c., bensì esclusivamente al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ha pertanto errato il Tribunale nel dichiarare inammissibile l’opposizione per omesso esperimento del reclamo, poiché nessuna norma prevede la declaratoria di estinzione tipica a fronte dell’inesistenza del credito accertata dal G.E..
2.2. Fondato è anche il primo motivo.
Il Tribunale è incorso in un error in procedendo travisando l’oggetto del giudizio, avendo ritenuto che l’opposizione fosse rivolta formalmente alla sola ‘declaratoria di estinzione’ e non al merito della decisione sull’obbligo del terzo, che dell’altra è l’evidente e unico presupposto.
In realtà, dall’esame complessivo del ricorso introduttivo, emerge inequivocabilmente che la doglianza del creditore investiva direttamente l’accertamento negativo del credito compiuto dal G.E., contestando specificamente l’opponibilità e l’efficacia probatoria dell’accordo transattivo e del bilancio della terza pignorata.
In virtù del dovere del giudice di valutare il contenuto sostanziale della pretesa al di là delle espressioni adoperate, l’opposizione doveva
essere qualificata come contestazione della decisione endoesecutiva ex art. 549 c.p.c. sull’insussistenza del credito pignorato, risultando dunque pienamente ammissibile nelle forme dell’art. 617 c.p.c.
2.3. Il secondo motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento dei motivi precedenti.
2.4. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata con rinvio poiché: da un lato, ha erroneamente qualificato come estinzione tipica (630 c.p.c.) quella che è invece una chiusura cosiddetta atipica conseguente all’accertamento negativo del credito (549 c.p.c.), per la quale l’unico rimedio esperibile è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ritualmente proposta dal ricorrente; dall’altro lato, perché non ha individuato esattamente l’oggetto della domanda, rivolta in via diretta e immediata avverso l’esito dell’accertamento endoesecutivo della inesistenza del credito pignorato.
Per le ragioni che precedono, assorbito il secondo motivo di ricorso, dell’impugnata sentenza s’impone la cassazione in relazione al terzo ed al primo motivo, con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, che, nella persona di diverso magistrato, ritenuta ammissibile l’opposizione, procederà a esaminarla sotto ogni altro eventuale profilo in rito e, poi, nel merito.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte:
accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso e, per l’effetto, assorbito il motivo secondo,
cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME