Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13315 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12260-2019 proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente –
R.G.N. 12260/2019
COGNOME.
Rep.
C.C. 16/01/2024
giurisdizione Rapporto di piccola colonia. Indennità di disoccupazione agricola.
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 502 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il primo ottobre 2018 (R.G.N. 626/2016).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato il primo aprile 2019 e affidato a cinque motivi, la signora NOME impugna per cassazione la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Salerno n. 502 del 2018, depositata il primo ottobre 2018.
1.1. -La Corte territoriale ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALEa signora NOME e ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, che aveva rigettato, per carenza di prova, la domanda di accertamento del rapporto di piccola colonia e quella consequenziale, volta a ottenere la reiscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli e il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di restituzione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di disoccupazione agricola nel frattempo corrisposta.
1.2. -A sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte di merito ha argomentato che l’appellante non ha dimostrato in modo persuasivo lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività allegata e gli elementi costitutivi de l rapporto di piccola colonia, contraddistinto da una compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali.
A tale riguardo, si rivelano insufficienti le risultanze documentali invocate dall’appellante e le testimonianze assunte, contraddette dalle evidenze riscontrate in sede ispettiva riguardo alla gestione RAGIONE_SOCIALE‘attività «alla stregua di un’azienda familiare» e al numero di giornate, di gran lunga superiori a quelle previste per i rapporti di piccola colonia.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, notificato l’8 maggio 2019 .
-Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater ), e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, che non avrebbe reso alcuna pronuncia su alcuni motivi d’appello, inerenti alla titolarità dei fondi concessi, alla valutazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento ispettivo, alla necessità di espletare una consulenza tecnica d’ufficio, al carattere asseritamente ostativo del rapporto di parentela tra concedente e concessionario.
-Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2700 cod. civ. e la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, che avrebbe valorizzato le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, tuttavia «di tenore opposto alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata» in ordine alla circostanza decisiva RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE‘attività (pagina 12 del ricorso per cassazione).
-Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., degli artt. 191, 421, secondo comma, e 437, secondo comma, cod. proc. civ.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel disattendere la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, indispensabile al fine di calcolare l’effettivo fabbisogno di manodopera entro il numero massimo RAGIONE_SOCIALEe centoventi giornate annue, la reale estensione dei terreni coltivabili, le colture praticate.
-Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti e concernente l’estensione dei terreni e la discrasia tra la più ampia estensione catastale e quella coltivabile e, per altro verso, la natura stagionale RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta e il fabbisogno di manodopera.
-Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta, infine, la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2164 e 2170 cod. civ. e imputa alla Corte di merito di aver erroneamente qualificato come «marcatamente soccidario» il rapporto intercorso tra le parti, senza tener conto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei tratti distintivi del rapporto di piccola colonia (l’associazione per la coltivazione di un fondo e per le attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili).
6. -Il primo motivo non coglie nel segno.
6.1. -La Corte d’appello di Salerno ha compiuto un autonomo vaglio critico RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie e, all’esito di una puntuale e coerente disamina RAGIONE_SOCIALEe allegazioni e dei dati di fatto, ha disconosciuto gli elementi costitutivi del rapporto di piccola colonia, dedotto a fondamento RAGIONE_SOCIALEe domande RAGIONE_SOCIALE‘appellante.
L’analisi complessiva degli elementi probatori ha condotto la Corte di merito a disattendere in maniera univoca i motivi di gravame che, in questa sede di legittimità, si assume siano stati pretermessi.
6.2. -Il percorso argomentativo, lineare e perspicuo, che sorregge la decisione impugnata e il carattere decisivo attribuito a taluni elementi a preferenza di altri sottendono una valutazione d’infondatezza di tutte le doglianze esposte nell’atto d’appello.
Non si ravvisano, dunque, il vizio di omessa pronuncia sulle censure e l’adombrata nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
7. -Si rivelano inammissibili la seconda e la quinta doglianza, per una comune, dirimente ragione, che ne giustifica lo scrutinio congiunto.
7.1. -La sentenza impugnata s’incentra su un’analisi organica e plausibile del materiale probatorio acquisito e perviene a conclusioni che collimano con quelle già raggiunte dal giudice di prime cure.
Tale analisi passa in rassegna l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALEa documentazione di formazione unilaterale prodotta dall’appellante (pagina 4, punto 15), la genericità RAGIONE_SOCIALEe deposizioni assunte (pagine 4 e 5, punto 16), la preminenza degli elementi oggettivi di segno contrario raccolti in sede ispettiva in ordine alla superficie concessa, alla mancanza del necessario carattere stagionale, alle giornate annue (pagina 5, punto 17).
7.2. -I giudici del gravame non fondano, dunque, il proprio convincimento sulle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa signora NOME, che il secondo motivo di ricorso ritiene siano state travisate. Tali dichiarazioni, invero, integrano un mero elemento di rincalzo di una valutazione corroborata da una pluralità di dati convergenti.
Nell’ iter logico che approda alla conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, non riveste rilievo dirimente neppure la qualifica del rapporto come soccida, su cui si attarda il quinto mezzo.
Quel che rileva è l’insussistenza del rapporto di piccola colonia, che rappresenta la causa petendi RAGIONE_SOCIALEe pretese azionate dall’odierna ricorrente.
Ne discende che il secondo e il quinto motivo non solo non scalfiscono in modo efficace quel che, RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, rappresenta il fulcro, ma si prefiggono, inoltre, di conseguire una revisione del giudizio di fatto e RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe prove, sovvertendo una valutazione compiuta in termini concordi da entrambi i giudici di merito.
8. -Inammissibile si rivela anche la terza critica, che verte, nella sua parte saliente, sulla mancata ammissione RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio.
8.1. -Il giudizio sulla necessità e sull’ utilità RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d ‘ ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Potere discrezionale che, nel caso di specie, è stato esercitato sulla base di una meditata valutazione sul carattere esaustivo degli elementi già acquisiti, di per sé idonei ad avvalorare il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande proposte.
La decisione di negare ingresso all’approfondimento peritale può esser censurata per cassazione unicamente ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e la relativa impugnazione soggiace alla preclusione derivante dalla regola RAGIONE_SOCIALEa ‘ doppia conforme ‘ di cui all ‘ art. 348ter , quinto comma, cod. proc. civ., ratione temporis vigente (Cass., sez. lav., 25 agosto 2023, n. 25281; nello stesso senso, Cass., sez. III, 23 marzo 2017, n. 7472).
8.2. -Una siffatta censura non è stata ritualmente formulata nel presente giudizio e il motivo di ricorso tende, anche da tale angolazione, a sollecitare a questa Corte una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di fatto e ad avversare la ricostruzione delineata da entrambe le pronunce di merito.
-Inammissibile, infine, è anche la quarta critica, che si appunta sull’omesso esame di un fatto decisivo.
9.1. -Tale critica, anzitutto, s’infrange contro la presenza di una pronuncia d’appello che conferma, per le medesime ragioni, la decisione di primo grado.
Né la parte ricorrente ha allegato, al fine di suffragare l’ammissibilità del motivo, la diversità RAGIONE_SOCIALEe ragioni che sorreggono le decisioni di merito (fra le molte, Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774).
9.2. -Inoltre, gli elementi decisivi che la parte ricorrente asserisce non siano stati esaminati sono stati, a ben vedere, adeguatamente soppesati dalla Corte d’appello di Salerno, che è giunta a conclusioni difformi da quelle propugnate nell’odierno ricorso.
Dietro lo schermo RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di un fatto decisivo, anche il presente motivo di ricorso ambisce a contrapporre un diverso, più appagante, coordinamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie acquisite, come l’RAGIONE_SOCIALE non ha mancato di eccepire anche a tale riguardo (pagina 6 del controricorso).
-In virtù RAGIONE_SOCIALEe considerazioni esposte, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto.
-Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
-L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione