Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28600 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28600 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
L a Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, che in accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME, medico titolare di incarico di alta specializzazione ex art. 27 lett. C) del CCNL del 8.6.2000, l’aveva condannata a corrispondere alla medesima il risarcimento del danno correlato alla mancata percezione dell’indennità di posizione parte variabile aziendale per il periodo dal 1.4.2007 al 31.12.2012.
La Corte territoriale osservava che in assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi da parte dell’RAGIONE_SOCIALE sanitaria, previste dal contratto collettivo applicato, l’autorità giudiziaria non può sostituirsi alla P.A. determinando autonomamente i criteri per la concreta quantificazione del dovuto.
Rilevava la pacifica mancanza di un provvedimento di pesatura degli incarichi, evidenziando che la deliberazione del commissario straordinario n. 320 del 21 gennaio 2013, con la quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva quantificato la misura dell’integrazione dell’indennità variabile in godimento al personale della dirigenza aventi diritto, era destinata ad operare solo per il futuro ‘nelle more della nuova graduazione aziendale’ .
Riteneva, dunque, sussistente il denunciato inadempimento contrattuale, per n on avere l’RAGIONE_SOCIALE tempestivamente adottato la prescritta delibera di pesatura degli incarichi; in ordine al quantum considerava congruo e adeguato il riferimento in via di analogia alla deliberazione n. 320/2013.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
Con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta che la domanda risarcitoria è stata accolta nonostante il mancato assolvimento degli oneri di allegazione e di prova in ordine alla sussistenza del danno patrimoniale e del nesso di causalità tra il danno e l’inadempimento.
Con il secondo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione de ll’art. 1226 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere fatto erroneamente ricorso alla liquidazione equitativa di un danno di cui non è stata provata l’esistenza.
Sostiene che non può farsi ricorso alla liquidazione equitativa per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie delle parti, rimarcando che l’ impossibilità della stima esatta del danno deve essere oggettiva ed incolpevole.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata, in quanto le censure non tendono ad una diversa ricostruzione del fatto, ma lamentano l’erroneità delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.
I motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono infondati.
La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il denunciato inadempimento contrattuale, per non avere l’RAGIONE_SOCIALE tempestivamente adottato la prescritta delibera di pesatura degli incarichi; ha dunque ravvisato la violazione di un’attività giuridicamente dovuta , a fronte di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento in ordine alla sua conclusione positiva, tale da risultare giuridicamente protetta.
Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno, ha ritenuto congruo il riferimento alla deliberazione n. 320/2013 (ancorché la sentenza impugnata faccia riferimento al criterio dell’analogia, il risarcimento deve ritenersi determinato in via equitativa, in quanto la motivazione è per relationem, e la
stessa RAGIONE_SOCIALE ricorrente dà atto della determinazione equitativa effettuata dal Tribunale).
Così argomentando, la sentenza si appalesa in sintonia con l’ indirizzo recentemente espresso questa Corte (Cass. n. 7110/2023), che in una fattispecie analoga ha enunciato i seguenti principi di diritto:
‘In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l’ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dalla graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l’omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento’ ;
‘La violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l’adempime nto di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. A tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diri tto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile’ ;
‘Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all’inadempimento della P.A. all’obbligo di procedere alla graduazione delle
funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa; in proposito il dipendente deve allegare l’esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità ‘ .
Il ricorso va, pertanto, rigettato, perché le argomentazioni espresse non sono idonee a sollecitare un ripensamento dei principi già enunciati ( sulla base del percorso motivazionale al quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), condivisi dal Collegio e qui ribaditi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazion e integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 1.800,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 26 settembre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME