Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28689 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28689 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
ORDINANZA
Sul ricorso n. 24841/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, e rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI PALERMO n. 305/2022, pubblicata il 6 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 774/2020 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare ad NOME COGNOME, medico titolare, dal 1° aprile 2007, dell’incar ico dirigenziale di dirigente responsabile della struttura semplice RAGIONE_SOCIALE, la somma di € 500,00 al mese per il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell’obb ligo contrattuale avente ad oggetto la graduazione delle funzioni e la connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 305/2022, ha rigettato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE ha depositato il 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensori di entrambe le parti.
Detto accordo ha previsto la condanna della P.A. ricorrente a rimborsare ad NOME COGNOME le spese di lite nella misura minima prevista dalle vigenti tabelle.
Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto.
Nessuna statuizione sulle spese di lite vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’adesione alla menzionata rinuncia (Cass., Sez. 2, n.
18368 dell’8 giugno 2022) , a nulla rilevando, ai fini della presente decisione, gli specifici accordi conclusi dalle parti in ordine a tali spese.
Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico de ll’RAGIONE_SOCIALE, considerato l’esito della controversia.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 26