Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12991 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26284-2018 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE DI RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 381/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 07/03/2018 R.G.N. 1370/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 26284/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/02/2024
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 7 marzo 2018 , la Corte d’Appello di
RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico di diniego di un permesso per motivi personali o familiari e la condanna alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma corrispondente alla trattenuta operata sulla retribuzione per la giornata di assenza del 24 aprile 2015; che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, assumendo a riferimento la disciplina contrattuale relativa all’istituto RAGIONE_SOCIALEe ferie, legittimo il diniego opposto dal dirigente scolastico, rientrando nella sua discrezionalità l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe ragioni di opportunità in ordine alla concessione RAGIONE_SOCIALEa giornata di astensione dal lavoro; che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale nessuna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni intimate ha svolto attività difensiva;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 5 del CCI relativo all’RAGIONE_SOCIALE, nonché degli artt. 13 e 15 del CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, lamenta a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale il travisamento del dato normativo applicabile per aver fatto riferimento a disposizioni relative esclusivamente all’istituto RAGIONE_SOCIALEe ferie quando, invece, il
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ricorrente, aveva avanzato richiesta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 2, del CCNL riferito all’istituto dei permessi retribuiti ; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 15, comma 2, CCNL Scuola 2006/2009, 1362, 1363, 1366, 1369 e 1371 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina contrattuale, avendo ritenuto che le ragioni addotte a motivo del richiesto permesso siano specificate e sindacabili, quando, invece, è sufficiente la mera invocazione di un motivo, dovendo il dirigente limitarsi alla verifica RAGIONE_SOCIALEa regolarità formale RAGIONE_SOCIALEa richiesta;
che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla stregua di una motivazione da quella espressa dalla Corte territoriale, motivazione che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 c.p .c., questa Corte, nella sua funzione nomofilattica, è legittimata a porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione e che muove dalla considerazione per cui la diversa disciplina contrattuale in effetti nella specie applicabile, data dall’art. 15, comma 2, del CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2009, essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento RAGIONE_SOCIALEe contrapposte esigenze, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta (dover accompagnare la moglie
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fuori RAGIONE_SOCIALE) specificata e documentata, anche sulla base di dal una mera autocertificazione, l’esigenza RAGIONE_SOCIALE‘assenza lavoro;
che il ricorso va, dunque, rigettato senza pronuncia RAGIONE_SOCIALEe spese per non aver le Amministrazioni intimate svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.2.2024.