Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12424 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12424 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7235/2024 R.G. proposto da
COGNOME ANAS, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOMECODICE_FISCALE
: COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE BOLOGNA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di GIUDICE COGNOME BOLOGNA n. 241/2024 depositata il 31/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza pubblicata il 31/1/2024, ha respinto il ricorso di NOME COGNOME, cittadino marocchino, avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Bologna del 6/7/2023, per essere lo straniero entrato nel territorio dello Stato, sottraendosi ai controlli di frontiera.
In particolare, il giudice ha sostenuto che la doglianza del ricorrente, in punto di mancata considerazione, ex art.8 CEDU e d.lgs. 30/2007, del legame familiare addotto, poiché egli è fratello di una cittadina italiana e si trova in Italia per supportare il nucleo familiare d’origine, essendosi la madre anziana trasferita presso l’abitazione della sorella residente a Civita Castellana (« Terni », rectius Viterbo), era infondata, non essendo provata la convivenza effettiva con la sorella, risultando il ricorrente residente in Casalecchio di Reno (Bo), mentre la sorella vive in Civita Castellana; né rilevava l’atto di notorietà prodotto in data successiva all’espulsione, con il quale la NOME COGNOME attestava di provvedere al mantenimento e all’ospitalità del fratello né il fatto che la stessa vi avesse provveduto anche quando il fratello viveva in Marocco.
Avverso la suddetta pronuncia, NOME Anas propone ricorso per cassazione, notificato il 27/3/2024, affidato a tre motivi, nei confronti della Prefettura di Bologna (che resiste con controricorso).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c. 1 n. 3 e 5, c.p.c. di norme e conseguente omesso esame di un fatto decisivo, in relazione agli artt. 1, 3 c. 2 lett. a), e art. 23, c. 1-bis del D.Lgs. n. 30/2007, nonché la violazione, ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per carenza di motivazione; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c. 1 n. 3 e 5 c.p.c., di norme e conseguente omesso esame di un fatto decisivo in relazione agli artt. 13 c. 2bis D.Lgs. 286/98, in combinato disposto
agli artt. 28, 29, 30 e 31 del T.U.I., e la violazione art.2 Cost. e del diritto all’unità familiare ex art. 8 CEDU; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c. 1 n. 3 e 5 c.p.c., di norme in relazione agli artt. 19 c. 2 lett. c) D.Lgs. 286/98 e art. 28, c. 1 lett. b) D.P.R. n. 394/1999.
Il ricorrente lamenta di avere documentato la presenza in Italia della sorella e della madre, nonché dell’attivazione della sorella presso la Questura di Viterbo, avendo prenotato un appuntamento (fissato per il 19/1/2024, ma con pratica non perfezionata a causa della mancanza del passaporto, trattenuto dalla Prefettura di Bologna) per far ottenere al fratello una carta di soggiorno come familiare di cittadina italiana, e la sua dichiarazione di ospitalità e mantenimento. Invece , il Giudice di Pace ha dato esclusivo rilievo al requisito, non indefettibile per l’esercizio del diritto alla vita privata e familiare, della convivenza, laddove, come nella specie, i legami familiari siano be solidi e costanti nel tempo.
2.Le censure, da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono infondate.
Questa Corte (Cass. 25661/2010) ha affermato che « Il diritto all’ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano è regolato esclusivamente dalla disciplina normativa di derivazione comunitaria, introdotta dal. d.lgs 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE. Tale diritto non può, pertanto, essere riconosciuto a un cittadino straniero collaterale (nella specie sorella) del cittadino italiano, in quanto tale vincolo di parentela non è compreso nella definizione normativa di “familiare”, contenuta nell’art. 2 del citato d.lgs.; né un’interpretazione estensiva della norma da ultimo citata può essere giustificata dal successivo art. 3, che prefigura la possibilità di un’estensione della nozione di “familiare”, ma esclusivamente in presenza di specifiche condizioni (quali una seria infermità, l’essere a carico del cittadino
italiano) di cui è necessario dimostrare l’esistenza ».
Ai sensi del D. Lgs. n. 30/2007, i fratelli dei cittadini italiani non hanno diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari se non sulla base dei peculiari presupposti: deve trattarsi di familiare a carico o convivente, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione, titolare del diritto di soggiorno, a titolo principale o devono sussistere gravi motivi di salute tali da imporre che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente (Cass. 28201/2021: « I cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all’art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell’effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999 »).
Con riferimento al D. Lgs. 286/98, è in base all’art. 19, comma 2, del medesimo – il quale vieta l’espulsione, tra l’altro, « degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado e con il coniuge, di nazionalit à italiana » – che i fratelli dei cittadini italiani hanno diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, qualora per ò ricorra il presupposto della convivenza.
La predetta convivenza deve essere effettiva; infatti le pronunce di merito e legittimit à (Cass. n. 12745 del 23.5.2013; n. 5303 del 6.3.2014) che escludono la necessit à dell’effettiva convivenza ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno si riferiscono all’ipotesi di rapporto di coniugio.
In assenza quindi del requisito della convivenza con familiare italiano entro il secondo grado previsto dall’art. 19, co. 2, lett. c), del D.L.vo n. 286/1998, richiamato dall’art. 28, co. 1, lett. b), del
DPR n. 394/1999, si ha revoca del permesso o rigetto della istanza di rilascio/rinnovo.
Questa Corte (Cass. 7427/2020) ha chiarito che « la relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di “vita familiare” rilevante a norma dell’art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell’esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell’art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998» (a mente del quale « Quando la legge dispone il divieto di espulsione il questore rilascia il permesso di soggiorno…. (lettera b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all’art. 19 comma 2 lettera c) del testo unico e dell’art.19 c 2 lett. c) TUI »)
In sostanza, sia ai sensi dell’art.19, comma 2, lett.c), d.lgs. 286/1998, sia ai sensi dell’art.28, comma 1, lett. b), DPR n. 394/1999, Regolamento recante norme attuative del T.U.I. (permesso di soggiorno per motivi familiari, che rinvia alle « documentate circostanze di cui all’art.19, comma 2, lett.c) del d.lgs. 286/1998» ), sia ai sensi dell’art.3 d.lgs. 30/2007 (che richiede i requisiti della « vivenza a carico » e della convivenza sia pure da intendere come alternativi e non cumulativi, e anche la convivenza deve valutarsi con riferimento al paese di provenienza del richiedente, Cass. 277772/2024) occorre ai fini del rilascio di un permesso per motivi di familiari il requisito della convivenza, in caso di legame tra fratelli.
Nella specie, questo requisito non risulta essere stato dimostrato, al momento dell’emissione del decreto espulsivo del luglio 2023.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
Essendo il procedimento esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese di controparte, che liquida in euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso, in Romanella camera di consiglio del 7 marzo 2025.