Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27772 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 27772 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27874/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE e dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende ex lege
-resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 996/2022 depositata il 20/09/2022; n
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, udita la relazione della causa svolta all’udienza p Ni11 -9eppdi raccplti g’-ale 27772,2024 UDDIICa u jel pubblicazione 28/10/ . 2024 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
udita la Procura Generale, in persona dell’Avvocata Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato NOME COGNOME per il ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Torino rigettava il ricorso proposto dal GLYPH S.K. cittadino albanese, avverso il provvedimento della Questura di Asti di diniego del permesso di soggiorno ex art. 3, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 30/2007, richiesto GLYPH dal cittadino straniero in quanto
familiare a carico di cittadino italiano.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza n.996/2022 pubblicata il 20-9-2022, ha respinto l’appello proposto dall’odierno ricorrente, ritenendo non GLYPH dimostrati né GLYPH il requisito della convivenza, né quello della “vivenza a carico”, sulla scorta della durata ed entità delle rimesse di denaro documentate; inoltre, rigettava sia le istanze istruttorie dell’appellante, sia la richiest rimessione della causa alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE.
3.Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE> RAGIONE_SOCIALE> ha presentato ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’amministrazione intimata si è costituita tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Con ordinanza interlocutoria n.28874/2023 pubblicata il 18-102023 è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza in considerazione della particolare complessità ed importanza delle questioni poste con i motivi di ricorso, da valutarsi alla luce anch del diritto unionale. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso. Il ricorrente ha deposit memoria illustrativa.
Alla pubblica udienza del 27-9-2024 la Procura Generale ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso, previa rettifica del
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Nume.ro rac Qolta rerale 27772/2024 motivazione della sentenza impugnata e affermazione nc pio 1-l’al a ip ub bncazi on e 28/10/ . 2024 di diritto esposto nella requisitoria. L’Avvocato NOME COGNOME per il ricorrente, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione di cu all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 112 c. per aver la Corte d’appello pronunciato oltre i limiti della domanda, nello specifico argomentando sull’inesistenza del requisito della vivenza a carico, mentre detta circostanza era stata ritenuta dimostrata dalla Questura di Asti con il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno; il) con il secondo motivo la violazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazi all’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 30/2007 eio all’art. 3, co 2, lett. a), Dir. 2004/38/CE eio all’art. 10, comma 3, d.lgs. 30/2007 eio all’art. 10 § 2 Dir. 2004/38/CE eio al Considerando 14 Dir. 2004/38 /CE, per avere la Corte d’appello ritenuto necessario, per la tipologia di carta di soggiorno richiesta, il requisito de convivenza tra il cittadino straniero ed il familiare comunitario rimarcando che la convivenza – la quale peraltro a norma di legge dovrebbe sussistere, quale criterio alternativo, nel paese di origin o provenienza (nel caso l’Albania) – non rileva, ove si verta, come nella specie, in ipotesi di vivenza a carico; III) con il terzo motivo la violazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione a artt. 115, comma 1, 116, 132, comma 1, n. 4, 359 c.p.c. eio i relazione all’art. 702 quater c.p.c. eio all’art. 2727 e/o 27 comma 1, c.c. e/o all’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 30/2 eio all’art. 3, comma 2, lett. a), Dir.2004/38/CE eio Considerando 14 Dir. 2004/38/CE, per avere la Corte d’appello errato nel respingere l’ammissione di una prova decisiva per la controversia; iv) con il quarto motivo la violazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 24 eio 111 Cost. all’art. 115, comma 1, 116, 132, comma 1, n. 4; 359 c.p.c. eio i 3 di 1 4 F irmato DEI: NOME CIORRAEmesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Ser ial#: 4d8a46e df3c9f6d7 -Firmato Da: NOME COGNOME NOME Da: RAGIONE_SOCIALE CA1 Ser ial#: 701351127a 964e de 7 F irmato Da: CLOTILDE P ARISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALI FIED CA 1 Serial#: 63e 1c 81d81 31038e Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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F irmato DEI: NOME CIORRAEmesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Ser ial#: 4d8a46e df3c9f6d7 -Firmato Da: NOME COGNOME Emeo Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ial#: 701351127a 964e de 7 F irmato Da: NOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALI FIED CA 1 Serial#: 63e 1c 81d81 31038e relazione all’art.702 quater c.p.c. e/o all’art. 27 1.5riero ecl i gcccg.y?rale 27772,2024 Data p Abfrcaione 28,10,2024 comma 1, c.c. eio all’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 30/2 eio all’art. 3, comma 2, lett. a), Dir. 2004/38/CE eio Considerando 14 Dir. 2004/38/CE, per avere la Corte d’appello errato in relazione alla mancata ammissione di una prova decisiva per la controversia; il ricorrente precisa che il quarto motivo proposto in alternativa al terzo e inoltre ripropone l’istanza di rinv pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE sulla seguente questione: “Premesso che l’art. 23 D. Lgs. nr. 30/2007 estende l’applicazione della normativa di derivazione comunitaria anche ai familiari dei cittadini italiani, dica la Corte di Giustizia dell’Un Europea se, ai fini del rilascio della carta di soggiorno quale familiare a carico di cittadino dell’Unione ex art. 3 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 30/2007 ed art. 3 §2 lett. a) Dir. 2004/38/CE, avuto riguardo ai requisiti specificamente richiesti dall’art. 10 D. Lgs. nr 30/2007, letto in uno con l’art. 10 della Direttiva 2004/38/CE, avuto riguardo sia allo spirito della Direttiva siccome interpretato dalla Giurisprudenza dell’Unione (CGUE , 05/09/2012, C-83/11), sia ai “considerando 5,6,14,19” della stessa Direttiva, sia infine alla necessità di un’interpretazione estensiva della normativa inerente il diritto al soggiorno dei familiari de cittadini dell’Unione (CGUE, Sez. IV, 16/01/2014, C-423/12, NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, § 23; CGUE, sentenza 09/01/2007, C-1/05, Jia, §36; CGUE, sentenza 18/06/1987, C-316/85, Lebon, § 23; CGUE, sentenza 03/06/1986, C-139/85, Kempf, Pace, pagg. 1741 e 1746) con obbligo di “concessione di vantaggi a loro favore” (per CGUE , 05/09/2012, C-83/11, Secretary of State for the Home Department Vs NOME COGNOME NOME COGNOME, § 18), nonché ai requisiti soggettivi per l’accertamento dello status di “familiare a carico di un cittadino dell’Unione” (CGUE, Sez. IV, 16/01/2014, C-423/12, NOME COGNOME vs Migrationsverket, § 21; CGUE, sentenza 4 di 1 4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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09/01/2007, iía (C-1/05, Ra cc. pag. I-1), 55 35Nur die5 d g i racceAngrale 27772,21324 -Vata pnicdone 28,10,2024 C215/03, Oulane, §5.3), possa essere interpretata nel senso di imporre il requisito della coabitazione tra il cittadino dell’Union (nella specie italiano) ed il familiare a carico extracomunitario, come requisito per li rilascio della carta di soggiorno”; deduce la rilevanza della questione nel caso concreto, in considerazione della portata restrittiva ed incompatibile con lo spirito della Direttiva dell’interpretazione fornita dalla Corte di merito (richiama anche CGUE, 07/09/2016, C-228/15, NOME COGNOME).
I motivi primo e secondo, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
2.1. L’art. 3, comma 2, lett. a) d.lgs.n.30/2007 cosi stabilisce: «1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadin dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha fa cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo. 2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, comma 1, lettera b) , se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salu impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente; b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale. 3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del foro ingresso o soggiorno». Questa Corte ha precisato (Cass.22864/2020 non massimata) che « la norma – come peraltro fa palese il Considerando 6) della direttiva 2004/38/CE (di cui, come detto, è
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F irmato DEI: NOME CIORRAEmesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Ser ial#: 4d8a46e df3c9f6d7 -Firmato Da: NOME COGNOME Emeo Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ial#: 701351127a 964e de 7 F irmato Da: NOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALI FIED CA 1 Serial#: 63e 1c 81d81 31038e attuazione il d.1gs. n. 30/2007) – è volta a “preservare l’unita della Numero di raccolta generale 27772/ . 2024 famiglia in senso più ampio senza discriminazione in basoiliT Alione nazionalità”, per cui “la situazione delle persone che non rientrano nella definizione di familiari ai sensi della presente direttiva, e ch pertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, dovrebbe essere esaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della propria legislazione nazionale, al fine di decidere se l’ingresso e il soggiorno possano essere concessi a tali persone, tenendo conto della loro relazione con il cittadino dell’Unione o di qualsiasi altra circostanza, quali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell’Unione”. Nella “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familia circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)”, si afferma che “Per stabilire se un familiare è a carico, occorre valutare nella singola fattispecie se l’interessato, alla luce delle sue condizioni finanziari e sociali, necessita di sostegno materiale per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d’origine o nello Stato di provenienza al momento in cui chiede di raggiungere il cittadino comunitario (quindi non nello Stato membro ospitante in cui soggiorna il cittadino UE)”. Un tate orientamento (con il richiamo espresso della citata Comunicazione) è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21108 del 16 settembre 2013, per cui la vivenza a carico o la convivenza ai fini del ricongiungimento ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 30/2007, è d valutarsi in riferimento al “paese di provenienza del cittadino extracomunitario”». Con la citata pronuncia n.22864/2020 è stato altresì chiarito, nella parte in cui è svolta la disamina del c concreto, che i requisiti della vivenza a carico e della convivenz 6 di 1 4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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non sono da considerarsi cumulativi, ma alternativi, come invero ata p ubblicai u GLYPH cine 28/10/ . 2024 nella specie, affermato anche dalla Corte di merito, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso.
L’alternatività dei requisiti della “vivenza a carico” e dell convivenza, anche quest’ultima da riferirsi al paese di provenienza per quanto di seguito meglio si spiegherà, si desume univocamente dal tenore letterale dell’art.3, comma 2 lett. a) d.lgs. 30/2007, e particolare dall’utilizzo, da parte del legislatore nazionale, de congiunzione disgiuntiva “o” nella locuzione esplicativa degli aventi diritto (…se è a carico o convive, nel paese di provenienza,,..). La norma, come si è detto, costituisce attuazione della direttiv 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei lo familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degl Stati membri, sicché l’interpretazione deve orientarsi in senso coerente e conforme alla ratio ispiratrice della direttiva, come delineata nella ricostruzione della giurisprudenza di matrice europeistica. La direttiva prevede peculiari guarentigie per i familiari dei cittadini dell’Unione che, nel loro Paese, siano a cari del cittadino dell’Unione stesso, con lo scopo di “preservare l’unità della famiglia in senso più ampio senza discriminazione in base alla nazionalità” (cfr. Considerando 6). In quest’ottica, è stata operata un’ulteriore estensione in favore delle persone che non rientrano nella definizione di familiari ai sensi della direttiva citata e pertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante. Per dette persone è prevista, infatti, come si è visto, la possibilità di un esame fond sulla legislazione nazionale “tenendo conto detta toro relazione con il cittadino dell’Unione o di qualsiasi altra circostanza, quali dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell’Unione”. 2.2. Ciò posto, il ricorrente sostiene, con il primo motivo, che requisito della “vivenza a carico” fosse già stato accertato dall Questura, dato che il permesso di soggiorno era stato negato solo 7 di 1 4 F irmato DEI: NOME CIORRAEmesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Ser ial#: 4d8a46e df3c9f6d7 -Firmato Da: NOME ACIERNO Emeo Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ial#: 701351127a 964e de 7 F irmato Da: CLOTILDE P ARISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALI FIED CA 1 Serial#: 63e 1c 81d81 31038e Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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ra c cco9a gen9rale 27772/ motivazione del provvedimento della Questura fosse vincotatrit ,e3 parane delimitare l’oggetto della cognizione in sede giudiziale e che l Corte di merito, nello svolgere l’indagine fattuale anche sulla sussistenza del requisito della “vivenza a carico”, avesse esorbitato dal therna decidendum. Di conseguenza, il ricorrente afferma, con il secondo motivo, che, stante l’alternatività dei requisiti, “una volta accertata la sussistenza del requisito della vivenza a carico (come ha di fatto operato fa Questura) – non sussiste(va) più la necessità di accertare una convivenza (la quale – peraltro – era richiesta nel paese di origine o provenienza, e non certo in Italia)” (così pag.14 ricorso). Numero seronale 3531/2024 per GLYPH l’insussistenza GLYPH del GLYPH requisito della GLYPH convive r r uir6 di n
2.3. Le censure non colgono nel segno.
Sotto un primo profilo, si osserva che, come rimarcato anche dalla Procura Generale, il giudizio di cui trattasi non ha carattere strettamente impugnatorio, in quanto è finalizzato ad accertare l’esistenza del diritto del richiedente in base alla norma dallo stes invocata. La Corte di merito, a fronte della contestazione del Ministero circa la ricorrenza in concreto del requisito della “vivenza a carico”, non ha esorbitato dai propri poteri decisionali, ma ha scrutinato la sussistenza in concreto di ciascuno dei requisit indicati dall’art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2007, d aver stabilito, correttamente, che il therna decidendurn era, per l’appunto, l’accertamento dei requisiti di applicabilità del citato ar 3, ritenendo, all’esito della valutazione del compendio istruttorio che nessuno dei due requisiti alternativi fosse stat sufficientemente dimostrato.
Sotto ulteriore e complementare profilo, deve escludersi, nella specie, la valenza, nel senso invocato in ricorso, dell’accertamento della “vivenza a carico” desumibile dalla motivazione del provvedimento di diniego del Questore. E’ ben vero che, secondo i principi affermati da questa Corte (Cass.10925/2019 e
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Numero diraccolta ga i nerale 27772,2024 Cass.5378/2020) e condivisi dal Collegio, la motivazione dei ilata pubblicazione 28,10,2024 provvedimento amministrativo delimita, ex art. 112 c.p.c., il thema decidendum, ma “unitamente ai motivi di impugnazione”, come pure chiaramente è stato esplicitato nelle citate pronunce.
Nella fattispecie, come risulta dall’esame degli atti del fascico consentito a questa Corte data la natura processuale del vizio denunciato (primo motivo), con l’atto di appello l’odierno ricorrente non si era doluto specificamente, ex art.342 c.p.c., del curnulatività dei requisiti affermata dal Tribunale. Infatti il Giudice di primo grado, pur dando per accertata la “vivenza a carico” in base alla motivazione del provvedimento questorile e pur richiamando il disposto dell’art.3, comma 2 lett. a), de d.lgs.n.30/2007, GLYPH aveva GLYPH nondimeno GLYPH ritenuto GLYPH necessario l’accertamento anche dell’altro requisito (convivenza) e, dopo avere escluso, in base alle risultanze di causa, che quest’ultimo fos stato dimostrato, ha rigettato la domanda.
Ora, l’appello proposto dall’odierno ricorrente era fondato su due motivi e in nessuno di essi si rinviene la doglianza relati all’erroneità della statuizione del Tribunale sulla cumulatività dei requisiti previsti dal citato art. 3 comma 2 lett. a) d.lgs.n.30/2007 (il primo motivo era rubricato “violazione di legge in relazione all’arti° d.lgs.n.30/2007 e 10 dir.2004/38/CE riferimento all’assunta necessità di una convivenza con il famil cittadino italiano” e l’illustrazione era mirata a sostenere che “né nella normativa interna, né in quella comunitaria di riferimento s menzione dell’obbligo di coabitazione, né del richiamo all’art.2 29 TALL, dovendosi ritenere che il Tribunale abbia errato n ritenere applicabile un requisito espressamente escluso da normativa interna e da quella eurocomunitaria”pag. 5 appello; il secondo motivo era rubricato “Erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle prove con riferimento al requisito della conviv dell’appellante con il familiare italiano” e l’illustrazione era diretta
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a sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la pr va Data 11 u b b icazione 28,10,2024 testimoniale volta a dimostrare la convivenza in Italia; in subordine l’appellante formulava richiesta di rinvio pregiudiziale negli stess termini in cui è riproposta in sede di legittimità- errata imposizion del requisito della coabitazione-).
Dalle suesposte considerazioni discende che, stante l’assenza di impugnazione, da parte dell’odierno ricorrente, della sentenza del Tribunale sullo specifico profilo della cumulatività dei requisit previsti dal citato art. 3 e stante, quindi, l’intervenuto giudic interno sul punto, nel giudizio d’appello il therna decidendurn è stato correttamente individuato dalla Corte di merito come comprendente l’accertamento di tutti i requisiti di applicabilità del suddetto a rt.3.
2.4. Si è già detto che la Corte territoriale ha ritenuto, c motivazione idonea, non sufficientemente dimostrata la vivenza a carico, all’esito della disamina dei riscontri probatori acquisiti, c esprimendo una valutazione meritale non sindacabile in questa sede.
La Corte d’appello ha altresì ritenuto non sufficientemente dimostrata la convivenza dell’odierno ricorrente con la zia, né nel paese di provenienza (ed invero nel ricorso neppure si deduce che nei giudizi di merito era stata allegata la convivenza in Albania), n in Italia.
A tale ultimo riguardo, ossia circa la necessità del requisito del convivenza effettiva in Italia, va corretta, ex art. 384, ulti comma, c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata, poiché, come adduce il ricorrente e rimarca anche la Procura Generale, il requisito alternativo della convivenza previsto dall’art.3, comma 2 lett. a), deve valutarsi solo in riferimento al paese di provenien del richiedente, e non in riferimento allo Stato membro ospitante in cui soggiorna il cittadino UE, secondo quanto già precisato, seppure
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e di iacl g in obiter, da questa Corte (Cass. GLYPH 22864/20 bl 0 ier° GLYPH enerale 27772,2024 il 2 GLYPH cjtata e ata pu blicazione 28,10,2024 indirettamente dalle Sezioni Unite (sent.21108/2013).
Si è visto che l’art. 3, comma 2, d.lgs. n.30/2007 prevede, tra i soggetti aventi diritto, alla lett. a) “ogni altro familiare, qualunque sia fa sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a tit principale”.
Ora, in coerenza con quanto si è detto sull’alternatività dei requisiti (cfr. §2.1.), l’interpretazione della norma, anche in punto di individuazione delle precise connotazioni della convivenza, deve essere aderente al suo contenuto letterale (…convive, nel paese di provenienza,,..), sulla premessa, altrettanto esplicita nella parte iniziale del comma 2, che lo Stato membro ospitante agevola l’ingresso (‘ e, di seguito, il soggiorno degli aventi diritto.
Soprattutto, poi, l’interpretazione deve porsi in linea con la normativa di favore introdotta dalla Direttiva 2004/38/CE, della quale l’art.3 citato è disposizione di recepimento, come più volte rimarcato. La Corte di Giustizia ha chiarito che l’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva “impone agli Stati membri un obbligo di concedere un determinato vantaggio, rispetto alle domande di ingresso e di soggiorno di altri cittadini di Stati terzi, alle domand inoltrate da persone che presentano un rapporto di dipendenza particolare nei confronti di un cittadino dell’Unione” (CGUE 5-e2012, C-83/11; CGUE 16-1-2014, C-423/12). Inoltre “Al fine di ottemperare a tale obbligo, gli Stati membri, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38, devono prevedere fa possibilità, per le persone indicate al paragrafo 2, primo comma, del medesimo articolo, di ottenere una decisione sulla foro domanda che sia fondata su un esame approfondito della foro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto. Nell’ambito di tale esame della situazione personale
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del richiedente, come emerge dal considerando 6 della direWV Data pubblicazicirie 28/10/ . 2024 2004/38, l’autorità competente deve tenere conto dei vari fattori che possono risultare pertinenti a seconda dei casi, quali il grado di dipendenza economica o fisica e il grado di parentela tra il familiare e cittadino dell’Unione che egli desidera accompagnare o raggiungere …. In ogni caso, lo Stato membro ospitante deve assicurarsi che fa propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine «agevola» nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto art. paragrafo 2, e che non privino tale disposizione del suo effetto utile” (CGUE 5-9-2012, C-83/11 citata).
Dunque, secondo la ricostruzione della Corte di Giustizia, la direttiva riconosce ad ogni Stato membro un ampio potere discrezionale degli elementi da prendere in considerazione, purché venga rispettata la finalità “agevolativa” che la ispira, e quest’ottica non può ritenersi corretta un’interpretazione che introduca un requisito non espressamente previsto dal legislatore nazionale e che non si ponga in linea coerente con la ratio ispiratrice della direttiva di cui si è appena detto.
3. Le considerazioni che precedono determinano l’assorbimento dei motivi terzo e quarto, con cui il ricorrente si duole della mancata ammissione di prove che assume essere decisive in quanto afferenti al luogo di sua convivenza con la zia in Italia, oss afferenti ad un requisito di nessun rilievo, per quanto si è detto.
4. Per le stesse ragioni va disattesa l’istanza di rinvio pregiudizia ex a rt.267 TFUE, prospettata GLYPH in ricorso a confutazione dell’argomentazione della sentenza impugnata che è stata corretta ex art.384, ultimo comma, c.p.c. nel senso precisato, ribadito che, come prospettato anche dal ricorrente, il requisito alternativo della convivenza previsto dalla norma, da interpretare in base al suo tenore letterale e in senso conforme alla citata direttiva, de valutarsi in riferimento allo Stato di origine o provenienza.
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Nume rp di i cilt.a utierale 27772/2024 5. La Corte ritiene di dover enunciare il seguente princip I° Dal l a p u l ti r blica9on e 28/10/ . 2024 ex a rt.384 cod. proc. civ.:
«In tema di permesso di ingresso e soggiorno a favore di “ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza,” del cittadino dell’unione europea, disciplinato dall’art.3, comma 2 lett. a), del d. lgs. n.30/2007, i requisiti della “vivenza a carico” e dell convivenza sono alternativi, e non cumulativi, e anche la convivenza deve valutarsi con riferimento al paese di provenienza dell’avente diritto, poiché la norma, che rientra tra le disposizioni d recepirrgento della direttiva 2004/38/CE, deve interpretarsi in base al suo contenuto testuale e in senso coerente e conforme alla “ratio” ispiratrice della suddetta direttiva, ossia alla fina “agevolativa” che la caratterizza, secondo la ricostruzione della giurisprudenza euro-unitaria».
6. In conclusione, il ricorso va rigettato, senza condanna alle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualifica bile come controricorso, in difetto di esposizione dei motiv di diritto su cui si fonda, che ne costituiscono requisito essenzia (cfr. tra le tante Cass. nn. 17030/2021; 10813/2019).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della sussistenza dei presuppost processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q. M .
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processual per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
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Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 3531/2024
Numeroraccolta varale 27772/2024 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per II ricorso ilata pubblicazione a GLYPH 28/10/2024 comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile il 27 settembre 2024.