Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32332 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32332 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
Oggetto
R.G.N. 19072/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 19072-2019 proposto da: RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA,
INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato
NOME COGNOME, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 800/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 13/12/2018 R.G.N. 115/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
1. con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di L’Aquila ha respinto l’appello di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti ‘RAGIONE_SOCIALE‘), confermando la decisione di primo grado che aveva riconosciuto agli originari ricorrenti, dipendenti della società impegnati quali rappresentanti di lista nelle consultazioni elettorali del 24, 25 e 26 maggio 2014, il diritto a fruire per la giornata del 26 maggio di un riposo compensativo, ovvero della maggiorazione della retribuzione se giornata lavorativa, nonché alla corresponsione della normale retribuzione per la giornata lavorativa del 27 maggio, avendo ritenuto illegittimo il riconoscimento, come avvenuto, di un giorno di permesso annuo retribuito o di ferie residue per la giornata del 26 maggio e di nessuna corresponsione, né in termini di retribuzione, né in termini di riposo compensativo, per la giornata del 27 maggio;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di cinque motivi illustrati con memoria; la parte intimata ha resistito con controricorso;
Rilevato che
con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione. Si censura la statuizione d’appello sec ondo cui ‘l’accordo ha coinvolto solo alcune sigle sindacali e non tutte le sigle sindacali, per cui non può ritenersi che sia stato fatto anche con l’accordo degli odierni lavoratori che non è provato aderiscano alle sigle sindacali che hanno sottoscritto l’accordo’, assumendosi che la Corte d’appello ha affermato la non adesione dei lavoratori alle sigle sindacali che hanno firmato l’accordo del 16 febbraio 2012 in mancanza di una domanda in tal senso da parte dei medesimi dipendenti;
con il secondo motivo di ricorso si censura la medesima statuizione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011 e dei principi affermati dalla Suprema Corte in tema di efficacia vincolante dell’accordo collettivo aziendale sottoscritto dalle RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE anche nei confronti dei lavoratori non iscritti alle sigle sindacali firmatarie ovvero non iscritti ad alcun sindacato.
con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 119 D.P.R. n. 361 del 1957 e dell’art. 1, legge n. 69 del 1992, con riferimento alla giornata del 26 maggio 2014. La società ricorrente premette di aver agito in forza dell’accordo sindacale sottoscritto nel 2012 al fine di contrastare il fenomeno del cd. assenteismo elettorale e per evitare di dover versare a vuoto, per le giornate del 26 e 27 maggio, la retribuzione ai dipendenti non coinvolti nelle attività elettorali ma impossibilitati a svolgere la normale attività lavorativa per l’assenza dei colleghi (pari a un terzo della forza lavoro aziendale)
interessati dalle operazioni elettorali. Aggiunge che nell’accordo sindacale del 16 febbraio 2012 era stata prevista la possibilità di utilizzare i permessi annui retribuiti (P.A.R.) collettivi per coprire l’eventuale chiusura dello stabilimento durante le tornate elettorali ed anche la possibilità di chiudere lo stabilimento con recupero produttivo in una giornata successiva; che l’utilizzo di 8 ore di permessi annui retribuiti collettivi per la giornata di lunedì 26 maggio costituiva un diritto delle parti sociali espressamente previsto dall’art. 4 del CCSL del 29.12.2010 (secondo cui ‘I suddetti permessi annui retribuiti potranno, sino a concorrenza, essere utilizzati a fruizione collettiva per la copertura del 18° turno nel caso degli schemi di orario 18 turni. Negli schemi di orario 10 e 15 turni, la direzione aziendale potrà ricorrere, anche in caso di contrazione temporanea dell’orario di lavoro, alla fruizione collettiva dei P.A.R. per chiusure collettive, previo esame con la rappresentanza sindacale aziendale’); che la società ha avuto necessità di effettuare una chiusura collettiva per la giornata del 26 maggio ed ha legittimamente deciso di utilizzare un giorno di P.A.R. collettivi per coprire tale giornata; che ove anche si ritenesse, come ha fatto la Corte d’appello, che l’accordo sindacale del 2012 ha derogato alle disposizioni di legge citate, ciò sarebbe avvenuto, secondo la società ricorrente, in modo legittimo, non avendo l’art. 119 del D.P.R. n. 361 del 1957 carattere di norma inderogabile; che, in ogni caso, non vi sarebbe stata alcuna violazione dell’art. 119 citato poiché i giorni 24, 25 e 26 maggio 2014 (rispettivamente sabato, domenica e lunedì) non erano giorni lavorativi (il 26 maggio per effetto della sospensione dell’attività lavorativa in base ai citati accordi sindacali) e non è quindi ipotizzabile una ‘assenza dal lavoro’ a cui la legge in esame fa riferimento; che neppure sarebbe violato l’art. 1 della legge del 1962 atteso che i
lavoratori hanno goduto di un giorno di permesso retribuito, a nulla rilevando che le parti sociali abbiano deciso di utilizzare i P.A.R. collettivi; che nella giornata del 27 maggio 2014 i lavoratori hanno goduto di una giornata di riposo retribuita, non avendo rilievo la scelta dei lavoratori di aderire ad uno sciopero che ha determinato la perdita sia della retribuzione e sia della connessa maggiorazione elettorale; che per il 28 maggio 2014 i lavoratori hanno avuto la facoltà di godere di una giornata di riposo retribuito oppure di lavorare con una retribuzione maggiorata (i lavoratori per cui è causa hanno optato per lavorare il giorno 28 maggio ed hanno percepito una maggiorazione retributiva di 8 ore a titolo di ‘permessi elettorali’) ;
4. con il quarto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 119 D.P.R. n. 361 del 1957 e dell’art. 1, legge n. 69 del 1992, con riferimento alla giornata del 27 maggio 2014. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha considerato non retribuita, ai lavoratori impegnati nelle consultazioni elettorali, la giornata del 27 maggio 2014. La società osserva che il 27 maggio i lavoratori hanno goduto di una giornata di riposo (essendo lo stabilimento chiuso); che in base all’accordo sindacale del 2012 era stato spostato il recupero della produzione alle giornate di sabato 7 o 14 giugno; che in tali giorni i lavoratori hanno partecipato ad uno sciopero e così perso sia il diritto alla normale retribuzione prevista per quel sabato e sia il diritto alla maggiorazione per le operazioni elettorali, comunque legata alla retribuzione;
5. con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 119 D.P.R. n. 361 del 1957 e dell’art. 1, legge n. 69 del 1992, in relazione agli artt. 1175 e 1375
c.c. per abuso collettivo del diritto desumibile dall’anomalo numero di nomine di rappresentanti di lista tra i lavoratori dipendenti della società, cosa che ha determinato un ingiustificato sacrificio per la stessa, con notevoli disagi al sistema produttivo e danni economici;
6. i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati dovendosi dare continuità al condivisibile precedente di questa Corte – ordinanza n. 19506/2023 -, reso in relazione ad identica vicenda di lavoratori dipendenti di RAGIONE_SOCIALE impegnati quali rappresentanti di lista in relazione alle consultazioni elettorali del maggio 2014. In tale precedente, che si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., all’esito della ricognizione della normativa di riferimento -art. 119 d.P. R. n. 371/1957 come testo sostituito dall’art. 11 della legge 53/1990, nonché la norma di interpretazione autentica posta dalla legge n. 69 del 1992, art. 1, comma 1 -è stato ribadito i l carattere di norma imperativa dell’art. 119 cit. (Cass. n. 14949 del 2002 cit.), volto a disciplinare e coordinare l’espletamento di funzioni connesse alle operazioni elettorali, configuranti un ‘munus publicum’ ancorché di carattere straordinario (v. Cass., S.U. n. 11314 del 1995), con i diritti e gli obblighi propri del rapporto di lavoro, anche al fine di evitare che lo svolgimento di dette funzioni si traduca in una penalizzazione per il dipendente nell’ambito del rapporto lavorativo (così Cass. n. 29774 del 2018) e ritenuto tanto sufficiente ad escludere la possibilità di deroga alla normativa di legge ad opera dei contratti collettivi, salvo le ipotesi espressamente previste. Si è inoltre escluso che potesse utilmente invocarsi a tal fine la legge n. 148 del 2011 sia sul rilievo, valevole anche in relazione al presente giudizio, che la relativa questione non era stata posta in tali termini nei precedenti gradi di merito e sia, comunque, perché non erano stati dedotti i
presupposti di cui all’art. 8, comma 1, della legge citata. Alla luce delle richiamate considerazioni in diritto va affermato l’assorbimento del primo motivo dovendosi ulteriormente rilevare come la non adesione dei lavoratori appellati alle associazioni sindacali firmatarie dell’accordo del 2012 costituisca solo un profilo argomentativo e non un capo di decisione, non potendosi quindi neanche ipotizzare un vizio di ultrapetizione, configurabile ove il giudice pronunci oltre i limiti della domanda oppure pronunci d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti (v. Cass. n. 15734 del 2022; Cass. n. 16608 del 2021). La Corte d’appello ha quindi correttamente affermato l’illegittimità della disciplina introdotta dall’accordo sindacale del 2012 in violazione delle norme di legge richiamate atteso che l’accordo invocato limita arbitrariamente il trattamento previsto dall’art. 119 cit. ai presidenti, segretari e scrutatori di seggio, là dove la legge equipara a costoro i rappresentanti di lista, quali erano gli appellati). Del tutto infondato è l’assunto della società ricorrente di violazione dell’art. 119 cit. e successive modifiche atteso che la stessa, anche invocando le (illegittime) previsioni dell’accordo sindacale, ha negato ai lavoratori impegnati nelle consultazioni sindacali il trattamento normativo ad essi spettante. In particolare, per la giornata del 26 maggio (oggetto del terzo motivo di ricorso), la statuizione di cui all’art. 119 cit., che sancisce la equiparazione “a tutti gli effetti” dei giorni di assenza dal lavoro per lo svolgimento delle funzioni elettorali a giorni di attività lavorativa, è stata elusa dalla società ricorrente attraverso la decisione di chiusura dello stabilimento per tutti i lavoratori, pretendendo la stessa di non considerare tale giornata quale ‘assenza dal lavoro’ per le consultazioni elettorali. Invero, la chiusura dello stabilimento per tutti i lavoratori, decisa dalla società, non
fa venir meno la causa dell’assenza per ragioni connesse alle funzioni elettorali per quei lavoratori, attuali controricorrenti e intimati, che erano rappresentanti di lista e quindi l’obbligo della società di rispettare la disciplina di legge. Quest’ultim a è stata, comunque, violata per non avere la società concesso ai predetti lavoratori il trattamento normativo previsto bensì il godimento di permessi già maturati o in via di maturazione (‘P.R.A. in conto ore e ferie di anni precedenti al 2014 nonché, in caso di carenza di tali istituti, di P.A.R. dell’anno 2014), cioè benefici che sono stati quindi sottratti ad un futuro godimento, in tal modo non considerandosi il giorno di assenza per impegni elettorali come equiparato ad un giorno di attività lavorativa. Ove anche si considerasse la giornata del 26 maggio come giornata non lavorativa (in ragione della chiusura dello stabilimento), risulterebbe comunque violata la previsione dell’art. 119 comma 2, come autenticamente interpretato dalla legge n. 69 del 19 92, non essendosi la società conformata all’obbligo normativo di pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero di concessione di riposi compensativi. Analogamente deve ritenersi in relazione al quarto motivo di ricorso, concernente la giornata del 27 maggio, avendo la società, (in conseguenza della deliberata chiusura dello stabilimento) concesso ai dipendenti per cui è causa una giornata di riposo ma prevedendo, in base all’accordo sindacale del 2012, il recupero della produzione nelle giornate di sabato 7 o 14 giugno; anche in tal caso violando il disposto normativo di cui all’art. 119 cit. (sia che si consideri il 27 maggio come giornata di lavoro oppure non lavorativa) atteso che l’obbligo di recupero in successive giornate annulla la equiparazione della assenza dal lavoro per funzioni elettorali a normale giornata di lavoro. Infine
non appare configurabile l’ abuso del diritto denunziato con il quinto motivo di ricorso. Secondo le pronunce di legittimità, infatti, l’abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (Cass. n. 15885 del 2018; Cass. n. 26541 del 2021). Tali elementi non sono ravvisabili nella fattispecie in esame, essendo allegato unicamente il dato del numero anomalo dei rappresentanti di lista tra i dipendenti della società, di per sé inidoneo ad integrare un abuso del diritto del singolo a partecipare alle operazioni elettorali;
al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, 18 ottobre 2023