Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 498 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 498 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20749-2021 proposto da:
NOME, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE 80185690585, PREFETTURA di MACERATA ;
– intimati – avverso il provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO/2021 del GIUDICE DI PACE di MACERATA, depositata il 28/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’ 11/11/2022 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ordinanza del 28 maggio 2021 il Giudice di pace di Macerata ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO del capoluogo marchigiano il 9 settembre 2020 nei confronti di NOME.
Quest’ultimo ricorre per cassazione avverso detto provvedimento. I motivi di impugnazione sono due. Il ministero dell’interno e il AVV_NOTAIO di Macerata, intimati, non hanno svolto difese.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
-Col primo motivo è opposto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, individuato nella «tutela familiare» e la violazione o falsa applicazione degli artt. 13, comma 2 bis , e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 8 CEDU. Il ricorrente deduce di aver prodotto avanti al Giudice di pace il certificato di stato di famiglia del 2005, da cui si ricaverebbe che egli, fin da quanto aveva dieci anni di età, risiedeva sul territorio nazionale col suo nucleo familiare, tuttora in essere, costituito dai genitori e dai fratelli. Rileva che l’istruttoria avrebbe dovuto avere ad oggetto l’effettività dei vincoli familia ri di esso istante, la durata del suo soggiorno in Italia e l’inesistenza di legami col paese di origine da parte dello stesso COGNOME.
Il secondo mezzo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla
pericolosità sociale, e la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, comma 5 bis e dell’art. 13, comma 2, lett. c), d .lgs. n. 286/1998. Rammenta l’istante che il decreto di espulsione impugnato era stato pronunciato a norma del cit. art. 13, comma 2, lett. c); deduce che il provvedimento, facendo espresso richiamo alle categorie di cui agli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. n. 159/2011, difetterebbe di motivazione: viene rilevato, infatti, che il Giudice di pace si sarebbe limitato a richiamare i precedenti penali di esso ricorrente mancando di operare l’accertamento degli elementi che giustificavano sospetti e presunzioni, omettendo di prendere in considerazione l’ attualità della sua pericolosità sociale e trascurando di esaminarne la complessiva personalità dello stesso COGNOME, quale risultante dalle sue manifestazioni di vita.
Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, il controllo giurisdizionale deve avere ad oggetto il riscontro dell’esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale già indicate nell’art. 1 della l. n. 1423 del 1956, così come sostituito dall’art. 2 della l. n. 327 del 1988, ovvero nell’art. 1 della l. n. 575 del 1965 (cd. legge «antimafia»), come sostituito dall’art. 13 l. n. 646 del 1982: riferimenti da intendersi ora relativi alle corrispondenti disposizioni approvate con d.lgs. n. 159 del 2011. Nel compimento di tale riscontro, il giudice di pace, che ha poteri di accertamento pieni e non già limitati da una insussistente discrezionalità dell’amministrazione, deve tenere conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e
presunzioni, dell’attualità della pericolosità, nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 25 novembre 2015, n. 24084; in tema cfr. pure: Cass. 31 luglio 2019, n. 20692; Cass. 14 maggio 2013, n. 11466; Cass. 8 settembre 2011, n. 18482; Cass. 27 luglio 2010, n. 17585). In particolare, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale va effettuata in concreto e all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (Cass.27 luglio 2022, n. 23423).
L’ordinanza impugnata, investita dell’opposizione al decreto prefettizio emanato a norma dell’art. 13 , comma 2, lett. c), si limita a dare atto di «diverse pronunce» desumibili dalla documentazione in atti: e quindi, si intende, a imprecisate decisioni del giudice penale riguardanti l’interessato.
Avendo riguardo ai principi sopra richiamati, la pronuncia risulta innegabilmente viziata; essa esibisce infatti una motivazione che risulta oggettivamente incomprensibile nella sua ellitticità (sul rilievo della mancanza di motivazione con riguardo al provvedimento assunto dal giudice di pace in sede di opposizione all’espulsione: Cass. 24 novembre 2017, n. 28158; Cass. 4 agosto 2010, n. 18108); la pronuncia manca finanche di menzionare la pericolosità sociale del ricorrente: elemento, questo, che, come si è detto, non può del resto ricavarsi dai soli precedenti penali dello straniero destinatario del provvedimento espulsivo, cui l’ordinanza par rebbe alludere.
3. L’ordinanza è cassata, con rinvio della causa al Giudice di pace di Macerata che, in persona di altro magistrato, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il primo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Macerata, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6ª Sezione