Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35294 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35294 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21482/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI ANCONA e PREFETTURA DI ANCONA -intimati- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di ANCONA n. 111/2021 depositat o i l 16/07/2021;
u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza depositata il 16-7-2021 il Giudice di Pace di Ancona ha respinto il ricorso di COGNOME NOME, nato in Perù il DATA_NASCITA, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Ancona emesso in data 23.12.2020 (n.prot. 98/2020) e notificatogli in pari data dalla Questura di Ancona, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero in quanto ritenuto socialmente pericoloso, per aver riportato una condanna con sentenza n. 1948/2018 emessa il 20.12.2018 dal Tribunale ordinario di Bologna alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, per violazione dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990. Il Giudice di Pace di Ancona riteneva sussistente la pericolosità sociale del ricorrente (in ragione dell’assenza di un lavoro e della commissione di reati gravi) e non provati i legami familiari in Italia e affermava che comunque dovessero ritenersi, da un lato, prevalenti le esigenze di sicurezza interna rispetto alle esigenze familiari del ricorrente stesso e, dall’altro, sufficiente l’indicazione nel decreto espulsivo della delega dei poteri al viceprefetto per ritenere legittimo il provvedimento opposto.
Il provvedimento, pubblicato il 16.7.2021, è stata impugnato da NOME COGNOME NOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
All’esito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte, pubblicata il 29-3-2023, con cui è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso al Prefetto di Ancona, con termine di giorni 60 dalla comunicazione dell’ ordinanza per il relativo incombente, il ricorso è stato nuovamente fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4 cod. proc. civ., degli artt. 4, 5, 9, 13 e 19 del d. lgs. 286/1998, dell’art. 8 della convenzione e.d.u., dell’art. 2697 cod. civ., nonché ‘violazione del principio di diritto affermato nell’ ordinanza della Corte di cassazione n. 17070/2018′, sul rilievo che il Giudice di pace avrebbe errato nella valutazione della sua pericolosità sociale. Osserva il ricorrente che il mutamento della sua condotta di vita doveva essere imputato alla crisi economica che aveva colpito l’Italia, con conseguente sua necessità di dedicarsi allo spaccio di sostanze stupefacenti per poter sopravvivere e che, anche a causa della recente emergenza sanitaria, la predetta crisi economica non poteva dirsi superata. Il ricorrente evidenzia, altresì, che la presunta pericolosità doveva essere ‘concreta ed attuale’, con la conseguenza che sarebbe stato onere dell’autorità amministrativa e, successivamente, dell’autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziati. Deduce che il giudice di prime cure si era basato solo su una condanna riportata nel 2018, in un periodo in cui a causa della crisi economica, egli era rimasto peraltro senza lavoro ed erroneamente il primo giudice aveva ritenuto sussistere la sua pericolosità sociale ancora oggi per il solo motivo che l’ attuale situazione economica, a causa della emergenza sanitaria, non poteva dirsi superata e perché non aveva reperito una nuova attività lavorativa. Denuncia inoltre il ricorrente l’omessa valutazione della documentazione relativa al tirocinio formativo effettuato nel 2020 (dopo la condanna penale) e dell’ulteriore circostanza che dalla fine del 2020 in poi non aveva avuto un documento valido che gli consentisse di svolgere regolare attività lavorativa. Aveva altresì depositato – aggiunge il ricorrente – documentazione da cui sarebbe
emerso che la sua compagna lavorava da anni e, grazie al reddito di quest’ ultima, la famiglia riusciva a condurre una vita dignitosa.
2. Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., degli artt. 4, 5, 9, 13 e 19 del d. lgs. 286/1998, dell’art. 8 della convenzione e.d.u., dell’ art. 2697 cod.civ. e degli artt. 29 e 30 della Costituzione, sul rilievo che il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere non provata l’esistenza dei suoi legami familiari in Italia. Osserva il ricorrente che, a mente dell’art. 13, comma 2 bis, del D. Lgs. 286/1998, nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si deve tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine e che, sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità, l’art. 13, comma 2-bis, predetto si deve applicare – con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/Ce – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare. Deduce, pertanto, il ricorrente che il Giudice di prime cure non aveva compiuto un’adeguata valutazione circa il suo inserimento sociale e soprattutto familiare, essendosi limitato a rappresentare, in maniera del tutto generica e non motivata, che non avrebbe provato il legame familiare e il suo fondamento, così omettendo di valutare i documenti prodotti (docc. nn. 3 e 6 del ricorso in primo grado e nn. 4 e 7 del sotto fascicolo).
in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (tra le tante da ultimo Cass. 23423/2022; Cass.26173/2023).
Nella specie, il Giudice di Pace, nel rigettare il ricorso avverso il decreto di espulsione, non ha affatto verificato in concreto l’attualità della ritenuta pericolosità sociale del cittadino straniero, né ha indicato su quali elementi fattuali fosse fondato il convincimento così espresso, limitandosi, peraltro solo implicitamente, a tener conto dell’unica condanna riportata dal ricorrente e del fatto che fosse privo di occupazione.
4. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al Giudice di Pace di Ancona, in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto; rinvia la causa al Giudice di Pace di Ancona, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13/10/2023.