SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 560 2026 – N. R.G. 00011251 2025 DEPOSITO MINUTA 04 02 2026 PUBBLICAZIONE 04 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO. COGNOME AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE‘avv. COGNOME NOME ( ) elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. COGNOME NOME C.F. C.F.
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘avv. COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE‘avv. COGNOME NOME ) INDIRIZZO; elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore avv. COGNOME NOME P. C.F.
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione
1.
Con ricorso del 23 settembre 2025, il Rag. ha convenuto in giudizio la a favore dei ragionieri e dei periti commerciali , al fine di ottenere l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe seguenti conclusioni: ‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale di MILANO, Sezione Lavoro, contrariis reiectis,
SENT.N.
RUOLO N.
11251/2025
CRON. N.
dichiarare il diritto del ricorrente A PERCEPIRE LA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONE SECONDO LE FORME PREVISTE DALL’ART. 42 ‘RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI E CONTRIBUTI’ DI CUI AL REGOLAMENTO DELLA CNPR EX DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1994 N, 509.
In conseguenza
CONDANNARE La a favore dei ragionieri e dei periti commerciali alla restituzione a favore del ricorrente degli RAGIONE_SOCIALEe somme scaturenti dalla perequazione calcolata secondo i criteri di cui DALL’ART. 42 ‘RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI E CONTRIBUTI’ DI CUI AL REGOLAMENTO DELLA CNPR EX DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1994 N, 509 oltre ad interessi in SCADENZA PERIODICA, DAL MOMENTO DELL’INADEMPIMENTO AL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO.
Spese rifuse. DA DISTRARSI A FAVORE DEI DIFENSORI ANTRAGIONE_SOCIALEARI ‘.
La resistente si è costituita con memoria con cui ha contestato la domanda e chiesto l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe seguenti conclusioni: ‘ in via preliminare, accertare e dichiarare l’infondatezza del ricorso per carenza di allegazioni; – sempre in via preliminare dichiarare prescritti i crediti vantati dal rag. nel periodo precedente al 6 novembre 2020 per decorso del termine di prescrizione quinquennale e, in ogni caso, i crediti vantati nel periodo precedente al 6 novembre 2015 per decorso del termine di prescrizione decennale, secondo quanto argomentato al par. n. IV.A del presente atto.
nel merito, rigettare tutte le domande formulate dal rag. in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria RAGIONE_SOCIALEe spese di lite ‘ .
La causa, avente natura documentale, viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e RAGIONE_SOCIALEa motivazione contestuale al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio.
*
Il ricorso non può essere accolto. Il ricorrente ha maturato il diritto alla pensione dal 1° aprile 2004, quando già era in vigore il Regolamento di esecuzione del 2004.
L ‘art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 2004 (Rivalutazione dei contributi minimi e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE con decorrenza anteriore al primo gennaio 2004) così disponeva: ‘1. A far tempo dal primo gennaio 2004 gli importi RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE erogate dall’Associazione con decorrenza anteriore a tale data, sono perequati con delibera del Consiglio di amministrazione, con decorrenza dal primo gennaio di ciascun anno, sulla base RAGIONE_SOCIALEe variazioni RAGIONE_SOCIALE‘indice nazionale RAGIONE_SOCIALE annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’RAGIONE_SOCIALE, nelle seguenti misure: a) nella misura del 100 % per le fasce di importo dei trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici sino a tre volte il trattamento minimo RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente; b) nella misura del 90 % per le fasce di importo dei trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici comprese tra tre e cinque volte il suddetto trattamento minimo; c) nella misura del 75 % per le fasce di importo dei trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici di importo superiore a cinque volte il suddetto trattamento minimo;
Ai fini di cui al comma 1, la variazione percentuale RAGIONE_SOCIALE‘indice è determinata confrontando il valore medio RAGIONE_SOCIALE‘indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l’aumento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE con il valore medio RAGIONE_SOCIALE‘indice base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.
Nelle stesse misure e con le stesse modalità saranno perequati gli importi RAGIONE_SOCIALEe quote retributive, relative cioè all’anzianità anteriore al primo gennaio 2004, RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE aventi decorrenza dopo tale data. 4. Nel periodo intercorrente dal primo gennaio 2004 fino all’anno di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa pensione tali quote retributive sono rivalutate secondo l’indice di cui al comma 1 nella misura intera. 5. I contributi minimi di cui all’art. 35, comma 3, e all’art. 36 comma 2, sono rivalutati annualmente in base all’indice di cui al comma 1′ (cfr., art. 42 del Regolamento di Esecuzione, sub doc. 2).
Successivamente, dal 1° gennaio 2013, per i ratei di pensione maturati da quella data, è stato applicato l’art. 43 del Regolamento RAGIONE_SOCIALEa Previdenza del 2013 (Adeguamento dei contributi e RAGIONE_SOCIALEe prestazioni), che così dispone: ‘1. Con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno sono adeguati al costo RAGIONE_SOCIALEa vita applicando a ciascun importo la percentuale di variazione RAGIONE_SOCIALE‘indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati determinata confrontando il valore medio RAGIONE_SOCIALE‘indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l’aumento con il valore
medio RAGIONE_SOCIALE‘indice base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento, gli importi dei contributi minimi di cui all’articolo 8, comma 5, all’articolo 9, comma 3, e all’articolo 10, comma 7 e il massimale di cui all’articolo 8, comma 11.
Le RAGIONE_SOCIALE sono adeguate applicando l’indice di cui al comma 1 nelle seguenti misure: a)100 (cento) per cento la quota di pensione fino all’importo del trattamento minimo di pensione del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; b)75 (settantacinque) per cento la quota di pensione compresa fra l’importo del trattamento minimo di pensione del RAGIONE_SOCIALE e due volte lo stesso importo; c)50 (cinquanta) per cento la quota di pensione compresa fra il doppio RAGIONE_SOCIALE‘importo del trattamento minimo di pensione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e quattro volte lo stesso importo; d) 40 (quaranta) per cento la quota di pensione compresa fra quattro volte l’importo del trattamento minimo di pensione del RAGIONE_SOCIALE e sei volte lo stesso importo; e) 30 (trenta) per cento la quota di pensione compresa fra sei volte l’importo del trattamento minimo di pensione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e l’importo di euro 82.000,00 (ottantaduemila/00)’.
L’importo RAGIONE_SOCIALEa quota annua di pensione calcolata con il metodo reddituale e adeguata non può superare l’importo massimo di euro 82.000,00 (ottantaduemila/00). Il Consiglio di amministrazione può elevare con propria deliberazione tale importo massimo.
4.In via straordinaria per gli anni dal 2013 al 2017 compresi non vengono adeguate le quote RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2013, che eccedono 5 (cinque) volte l’importo del trattamento minimo di pensione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
5.Le RAGIONE_SOCIALE liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2013 sono adeguate con le modalità di questo articolo’ (cfr. art. 43 del Regolamento RAGIONE_SOCIALEa Previdenza, allegata sub doc. 3).
Come correttamente evidenziato dalla parte resistente, non è dato comprendere sulla base di quale motivazione, con riferimento alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa perequazione, dovrebbe trovare applicazione una disposizione regolamentare antecedente, non più in vigore alla data del
pensionamento. Al contrario, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del meccanismo RAGIONE_SOCIALEa perequazione, si deve far riferimento, al Regolamento vigente, tempo per tempo, nel momento in cui la perequazione deve essere applicata. Del resto, come evidenziato in memoria, le disposizioni citate sono di miglior favore rispetto alla originaria previsione di cui all’art. 42 del Regolamento del 1997 che prevedeva l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa perequazione esclusivamente sul trattamento minimo di pensione (cfr. art. 42 del Regolamento del 1997, sub doc. 17bis res.).
Inoltre, va evidenziato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3461/2018, ha già valutato la correttezza RAGIONE_SOCIALEa modifica, anche in peius, RAGIONE_SOCIALEa perequazione purchè la stessa non abbia efficacia retroattiva e sia volta ad assicurare l’ equilibrio di bilancio degli enti privatizzati, quali la convenuta. Nella sentenza si afferma, in particolare, che previsioni di rivalutazione RAGIONE_SOCIALEa pensione con determinate modalità rientrano nel concetto di ‘ determinazione del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico’ di cui all’art. 3, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 335 del 1995 e quindi nei limiti RAGIONE_SOCIALEa delegificazione operata da tale ultima disposizione in favore RAGIONE_SOCIALE‘autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati ‘ .
Ad analoghe conclusioni sono giunti anche i Tribunali di Treviso e di Pavia con sentenze, rispettivamente, n. 957/2025 n. 749/2025 versate in atti dalla resistente. Inconferenti sono, invece, le pronunce citate dalla parte ricorrente e tardive le ulteriori censure inerenti rivalutazione e interessi avanzate solo nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione odierna.
In particolare, il Tribunale di Treviso, che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c., poiché lo si condivide ha affermato: ‘ Come spiega Cass. 34273/24’Il principio del pro rata è stato introdotto dall’art.1, co.12 l. n.335/95, e attiene al sistema di calcolo del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico. In particolare, esso viene distinto in due quote, e il legislatore ha inteso garantire che le anzianità contributive già maturate entro una certa data (31.12.1995) restassero attratte al sistema di calcolo retributivo. L’art.3, co.12 l. n.335/95, nel testo risultante dopo l’art.1, co.763 d.l. n.296/06, ha stabilito che gli enti previdenziali pr ivatizzati, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa propria autonomia, adottano provvedimenti tesi a garantire l’equilibrio finanziario di lungo termine avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione dei provvedimenti. Il principio del pro rata impedisce che il criterio di liquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione sia modificato da disposizioni
sopravvenute con riguardo ad anzianità pregresse già maturate (Cass. S. U. n.17742/15; in precedenza, v. ad es. Cass.18478/12). In particolare, il principio del pro rata impedisce di eliminare la quota retributiva attraendo tutto il trattamento al regime contributivo e, ancora, impedisce, entro la quota di trattamento attratta al regime retributivo, modifiche in peius di tale regime in forza di provvedimenti sopravvenuti (Cass.1498/19). Così, ad esempio, il calcolo RAGIONE_SOCIALEa quota retributiva RAGIONE_SOCIALEa pensione non può essere modificato da nuovi Regolamenti sopravvenuti RAGIONE_SOCIALEe casse professionali rispetto ad anzianità già maturate e per le quali vigeva un pregresso e più favorevole calcolo RAGIONE_SOCIALEa quota retributiva (v. ad es. Cass.24450/23, Cass.3462/19). La giurisprudenza di questa Corte ha dunque inserito il principio del pro rata entro il quadro del calcolo RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa pensione, alla luce RAGIONE_SOCIALEa distinzione tra quota retributiva e contributiva secondo la fondamentale previsione RAGIONE_SOCIALE‘art.1, co.12 l. n.335/95. In particolare, è stato chiarito (Cass.17980/23) che il pro rata non costituisce principio destinato ad incidere sempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemi RAGIONE_SOCIALEstici, a prescindere dalla loro natura (retributiva o contributiva)’.
Dalla riconduzione del principio del ‘pro rata’ al suo preciso esatto significato deriva la non invocabilità RAGIONE_SOCIALEo stesso alla fattispecie oggetto di causa, che -all’evidenza – non riguarda i criteri di liquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione e, a maggior ragione, i criteri di valorizzazione RAGIONE_SOCIALEa quota retributiva, ovvero l’unico oggetto al quale, correttamente, il principio del ‘pro rata’ attiene.
Esclusa, quindi, la fondatezza del motivo principale, il ricorrente sembra, però, altresì ritenere che la necessità RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa pregressa modalità di adeguamento all’inflazione discenda anche dalla sentenza del 12/5/22 (che ha rigettato il ricorso depositato il 18/12/20 R.G. 1318/20) in quanto la stessa avrebbe affermato che la pensione era stata liquidata ‘con il vecchio regolamento ante 2004’.
Si tratta di argomento proco chiaro e, in ogni caso, privo di pregio.
La affermazione è, innanzi tutto, generica in quanto non specifica quale sia, tra i diversi emanati dalla , il ‘vecchio regolamento ante 2004’ la cui applicazione il giudice avrebbe affermato.
In secondo luogo l’affermazione è irrilevante in quanto non consta alcun principio che imponga che una prestazione RAGIONE_SOCIALEstica debba, anche nella sua attuazione, pure potenzialmente protratta per decenni, essere invariabilmente disciplinata dalla medesima fonte, qualunque mutamento economico, ambientale, politico, sociale possa avvenire.
In terzo luogo il metodo di rivalutazione che il ricorrente invoca è quello RAGIONE_SOCIALEa legge L.21/86 (anteriore,quindi, alla privatizzazione RAGIONE_SOCIALEa ed alla conseguente attribuzione di potestà regolamentare), ovvero RAGIONE_SOCIALEa legge la cui inapplicabilità alla pensione del ricorrente è stata chiaramente affermata dalla detta sentenza del 12/5/22 (‘questo giudice ritiene che la pensione maturata dal ricorrente non possa essere calcolata sulla base dei parametri stabiliti dall’art. 2 comma 2 L.21/86, recepiti successivamente dal Regolamento RAGIONE_SOCIALEa approvato con D.I del 21/7/90′), invece correttamente applicata la disciplina di cui alla legge 335/95.
Infondati i motivi esplicitati nel ricorso, correttamente la ha evidenziato l’assenza di alcun principio che imponga la rivalutazione integrale dei trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici e, al contrario, la frequenza di interventi normativi correttivi motivati da esigenze di politica economica che, con il limite RAGIONE_SOCIALEa ragionevolezza, hanno normalmente superato il vaglio di costituzionalità; ed il ricorrente nulla ha argomentato sull’eventuale irragionevolezza RAGIONE_SOCIALEa misura ed in essa (che garantisce la perequazione piena RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di ammontare più basso e quella al 75% alle RAGIONE_SOCIALE più elevate e,quindi, con maggiore capacità di difesa dall’erosione RAGIONE_SOCIALE‘inflazione, quali quella del ricorrente pari ad €90.940,33 lordi annui) nessun profilo di evidente irragionevolezza si riescead autonomamente ravvisare.
La ha infine evidenziato i vincoli (preordinati all’equilibrio di bilancio ed alla stabilità RAGIONE_SOCIALEe gestioni ) che la propria autonomia, per legge, incontra senza che il ricorrente abbia contestato né la competenza regolamentare RAGIONE_SOCIALE‘Ente a disciplinare la rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, né l’inutilità, o l’esorbitanza, RAGIONE_SOCIALEa misura al fine di detti vincoli rispettare ‘ .
In definitiva la domanda va rigettata con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Spese compensate in ragione RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEa questione e del variegato panorama giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l’art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. Milano, 4 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO