Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6424 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6424 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
Oggetto
Posizione organizzativa
-procedura selettiva-
contrarietà ai principi di
buona fede e
correttezza
–
risarcimento del danno
ORDINANZA
R.G.N. 18883/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/02/2026
CC
sul ricorso 18883-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 430/2022 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/06/2022 R.G.N. 383/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Livorno condannava il Comune RAGIONE_SOCIALE Livorno al risarcimento dei danni da perdita di chance nella misura di € 35.000, oltre accessori, al dipendente NOME COGNOME, Istruttore Direttivo Amministrativo – Categoria D1 profilo amministrativo, in relazione alla procedura, indetta il 31.7.2020, di selezione per l’individuazione del titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa ‘Coordinamento RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALE ‘ con retribuzione di fascia 2, istituita nell’ambito del Settore RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e conclusa con D.D. del 6.10.2020 di assegnazione dell’incarico al dipendente NOME COGNOME (Tecnico informatico).
La Corte d’Appello di Firenze accoglieva l’appello del Comune di Livorno e, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva il ricorso del lavoratore.
Questi propone ricorso per la cassazione della sentenza d’appello affidato a 4 motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Livorno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi, come eccepito da parte ricorrente, la tardività del controricorso, notificato il 24.10.2022 (circostanza potenzialmente rilevante ai fini della regolazione delle spese del grado). Infatti, trattandosi di ricorso notificato il 28.7.2022, cui si applica il disposto del previgente art. 370 c.p.c., poiché il termine per depositarlo scadeva il 17.8.2022, il termine per la notifica del controricorso scadeva il 6.9.2022.
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione a falsa applicazione degli artt. 13 e 14 CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018, violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., 19
d.lgs. n. 165/2001, consequenziale contraddittorietà della motivazione, in riferimento all’accertata censura del procedimento senza riconoscimento di risarcimento del danno.
Con il secondo motivo, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 2697 c.c. e consequenziale difetto di motivazione e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non ha esaminato le conseguenze della violazione, ma ha affermato la legittimità della scelta discrezionale del Comune, con salto motivazionale.
Con il terzo motivo, violazione degli artt. 13 e 14 CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., 1175 e 1375 c.c., motivazione assente o comunque contraddittoria sui parametri per la quantificazione del danno.
Con il quarto motivo, violazione degli artt. 13 e 14 CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018, 115, 116 e 416 c.p.c., 2697 c.c., 1175 e 1375 c.c., motivazione assente sotto il profilo dell’incoerente esercizio di discrezionalità da parte dell’amministrazione.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei successivi.
Nel caso di specie, il primo giudice aveva ritenuto che la procedura selettiva non si fosse svolta secondo i principi di buona fede e correttezza.
Aveva, infatti valutato la motivazione data dall’Amministrazione alla scelta del lavoratore selezionato del tutto apparente, perché non risultava l’effettuazione di una valutazione comparativa, bensì che la preferenza era stata attribuita con riferimento a un unico criterio ritenuto determinante (avvio del nuovo sistema informatico STAR), in ordine al quale, qualora ritenuto sufficiente, non si dava comunque conto delle ragioni per cui
non era stata scelta altra candidata avente profilo informatico. Inoltre, nella motivazione non era stato tenuto in considerazione alcuno dei requisiti culturali e di capacità professionale ed esperienza dei candidati; ciò in contrasto con la stessa normativa invocata dal Comune di Livorno in materia di attribuzione di P.O. (art 14 del CCNL, che valorizzava la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, i requisiti culturali posseduti, le attitudini e la capacità professionale e l’esperienza acquisiti dal personale di categoria D; Delibera della Giunta Comunale del 30.5.2018, che identificava quali criteri la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, i requisiti culturali posseduti dal personale interessato, le attitudini di carattere individuale, le esperienze professionali possedute, i risultati conseguiti in precedenza e le conseguenti valutazioni di performance , le specifiche competenze organizzative possedute, le capacità organizzative, gestionali e relazionali; Determina n. NUMERO_DOCUMENTO del 31.5.2018, che valorizzava i requisiti culturali posseduti, le attitudini, la capacità professionale e l’esperienza acquisiti, tenendo conto della natura delle funzioni da esercitare e dei programmi da realizzare). Infine, il Comune non aveva fornito adeguata spiegazione al fatto che il sistema STAR costituiva un mero aggiornamento del precedente sistema informatico, ma, dalla scheda valutativa della P.O., emergeva che le funzioni da esercitare nell’ambito della medesima posizione fossero di natura amministrativa e non informatica, non essendo quindi stata valutata la natura di tali funzioni come richiesto dal CCNL e dal regolamento comunale.
8. Il primo giudice riteneva quindi sussistere il diritto del ricorrente al risarcimento danni da perdita di chance , giudicando
altamente probabile che egli avrebbe superato la procedura ove i suoi requisiti fossero stati adeguatamente valutati.
9. La Corte di Firenze, pur confermando che (p. 11) ‘ il procedimento di scelta del candidato destinato a ricoprire la P.O. era censurabile nella parte in cui non era stato previamente indicato il relativo profilo professionale per accedervi (amministrativo o tecnico), come prescritto dal Regolamento. L’Amministrazione invero si era data una regola che doveva governare la scelta del candidato, ma detta regola non era stata osservata, in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A; a nulla rilevando il fatto che, per prassi invalsa e reiterata, si era soliti prescindere dall’indicazione del profilo professionale ‘, ha ritenuto che ‘ sebbene sia stata accertata una violazione procedimentale, in ogni caso il sindacato del giudice non potrebbe spingersi ad effettuare valutazioni che presuppongono una discrezionalità che è solo della RAGIONE_SOCIALE. ‘. Ha specificato che il giudice non può entrare nel merito dell’individuazione della tipologia di profilo professionale che nella specie sarebbe stato adatto per l’assegnazione della P.O., ossia sostituirsi a quelle valutazioni di spettanza esclusiva del datore di lavoro pubblico. Sotto altro profilo, ha sottolineato che rientra sempre nella discrezionalità della Amministrazione la valutazione comparativa in merito all’individuazione del candidato idoneo, non potendosi affermare che l’odierno appellato sarebbe stato sicuramente colui che avrebbe potuto prevalere sulle altre candidature.
10. La sentenza d’appello gravata presenta in effetti il vizio logico-motivazionale denunciato, perché finisce con escludere il risarcimento da perdita di chance pur in presenza di accertata illegittimità in concreto del comportamento dell’amministrazione, sulla base della (corretta) non
sostituibilità della valutazione del giudice a quella della pRAGIONE_SOCIALEa., ma lasciando senza conseguenze risarcitorie la condotta lesiva dell’interesse (pubblico e) del dipendente al corretto svolgimento della procedura di selezione e comparativa, secondo le regole al cui rispetto la stessa amministrazione si era vincolata. Ha erroneamente escluso la risarcibilità del danno al dipendente sotto il profilo dell’ an debeatur, profilo invece accertato sulla base dell’illegittimità della condotta dell’amministrazione.
11. Questa Corte ha chiarito che, in tema di pubblico impiego locale, l’illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di chance , che va riconosciuto, come entità patrimoniale a sé stante, ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta; il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioni perse, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo (Cass. n. 1884/2022). Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di chance la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass. n. 18207/2014). La liquidazione del danno, considerando il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance , va operata secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in
termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483/2018).
12. La Corte di merito nella sostanza ha sovrapposto i profili della causalità e della quantificazione, nella misura in cui, escludendo qualsiasi risarcimento in assenza di certezza dell’attribuzione della P.O., non ha valutato l’accertato nesso di causa tra condotta illegittima dell’amministrazi one e perdita di chance , per poi procedere alla quantificazione proporzionata alla percentuale di possibilità di attribuzione della P.O. (e non alla prova dell’assoluta certezza di attribuzione).
13. In questo senso, la sentenza impugnata non risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che, n el pubblico impiego contrattualizzato, nel caso di procedure selettive (nella specie, conferimento di posizione organizzativa) la condizione richiesta dall’art. 100 c.p.c. è ravvisabile rispetto all’azione di esatto adempimento ogniqualvolta si assuma che il datore abbia omesso il rispetto delle regole procedimentali o si sia discostato dai criteri valutativi (Cass. n. 26966/2019); e che la violazione dell’obbligo della PRAGIONE_SOCIALE di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi di siffatta natura legittima il dipendente interessato ad agire (non già per il relativo adempimento ma unicamente) per il risarcimento del danno, liquidabile in via equitativa, conseguente alla perdita della chance di percepire la relativa indennità retributiva, essendo tenuto ad allegare la fonte del proprio diritto e l’inadempimento della controparte (cui compete, per converso, l’onere di provare che l’inadempimento è derivato da causa ad essa non imputabile), nonché a provare, anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità, l’esistenza di una plausibile occasione perduta, del possibile
vantaggio perso e del correlativo nesso causale (cfr. Cass. n. 11058/2025).
14. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al primo motivo accolto, con assorbimento degli altri, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, per procedere al riesame della fattispecie alla luce dei principi sopra riportati, nonché per provvedere sulle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 3 febbraio 2026.
La Presidente NOME COGNOME