Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35315 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35315 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 24890-2017 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME,
-intimata – per la cassazione della sentenza n. 1157 del 2017 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositata il 19 aprile 2017 (R.G.N. 1096/2016). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
R.G.N. 24890/2017 Cron.
Rep.
C.C. 27/09/2023
giurisdizione Incrementi in quota fissa di cui all’art. 10 della legge n. 160 del 1975.
1. -Con sentenza n. 1157 del 2017, depositata il 19 aprile 2017, la Corte d’appello di Lecce ha accolto in parte il gravame della signora NOME COGNOME e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città, ha riconosciuto alla parte appellante, dal primo maggio 1977 al 31 dicembre 1979, gl’incrementi in quota fissa previsti dall’art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sulla pensione di reversibilità corrisposta dal primo dicembre 2000 in regime internazionale.
1.1. -A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato, in primo luogo, che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la prescrizione «solo in riferimento ai ratei di pensione antecedenti al quinquennio decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa del 24 ottobre 2010», senza fare alcun cenno agl’incrementi perequativi di cui all’art. 10 della legge n. 160 del 1975 (pagina 3 della sentenza impugnata).
Sono fondate, pertanto, le doglianze contro la pronuncia di primo grado, che ha dichiarato le pretese integralmente prescritte.
1.2. -Sussistono, inoltre, i presupposti di legge per concedere gl’incrementi in esame, in quanto la somma della pensione italiana e del pro rata estero supera il trattamento minimo tanto nel maggio 1977 quanto nel gennaio 1978 e nel gennaio 1979.
Ne consegue che, per questo periodo , gl’incrementi devono essere riconosciuti per intero, laddove, a decorrere dal 1980, la pensione risulta inferiore al minimo e difettano i requisiti del beneficio richiesto (pagina 6 della pronuncia d’appello) .
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce, sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
-Non ha svolto in questa sede attività difensiva la signora NOME COGNOME, pure ritualmente evocata in giudizio, come emerge dalle deduzioni esposte nella memoria dalla parte ricorrente, in punto di tempestiva riattivazione del procedimento di notificazione diligentemente avviato.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 2934 cod. civ. e dell’art. 10, terzo comma, della legge n. 160 del 1975.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel disattendere l’eccezione di prescrizione, reputandola circoscritta alle differenze sui ratei arretrati, e nel riconoscere l’applicazione del sistema perequativo delle quote fisse, senza tener conto della sua abrogazione a decorrere dal primo maggio 1984, in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 .
1.1. -Il motivo è fondato.
1.2. -La Corte d’appello di Lecce ha evidenziato che l’eccezione di prescrizione è stata proposta dall’RAGIONE_SOCIALE con esclusivo riguardo «ai ratei di pensione antecedenti al quinquennio decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa del 24 ottobre 2010, senza alcun cenno agli aumenti perequativi di cui all’art. 10 della legge n. 160/1975» (pagina 3, richiamata anche al punto 1.1. dei Fatti di causa ).
I giudici del gravame, nel riformare la pronuncia di primo grado, hanno puntualizzat o che l’eccezione di prescrizione non involge anche gli aumenti in cifra fissa sulla pensione diretta spettante al signor NOME COGNOME, coniuge della signora COGNOME.
1.3. -Con il richiamo al contenuto saliente degli atti processuali e, in particolare, della memoria difensiva (pagine 7 e 8 del ricorso per
cassazione), debitamente localizzata, il ricorrente ha dimostrato di avere eccepito la prescrizione «di tutti i ratei della pensione, diretta del dante causa e di reversibilità della ricorrente, antecedenti al quinquennio rispetto alla nuova domanda amministrativa del 24 ottobre 2010».
L’RAGIONE_SOCIALE ha ottemperato all’onere di prospettare l’inerzia del titolare del diritto e ha manifestato in maniera inequivocabile la volontà di profittare dell’effetto estintivo anche con riferimento alla pensione diretta del signor COGNOME.
Sul versante testuale, l’eccezione non racchiude limitazioni di sorta e tale latitudine trova significativo riscontro nelle finalità che l’RAGIONE_SOCIALE , con le difese dispiegate, si prefigge.
L’eccezione tende a paralizzare , nella sua interezza, una domanda di riliquidazione della pensione che s’incentra sull’applicazione, a monte, de gl’incrementi di cui alla legge n. 160 del 1975 e risulta così speculare ad una domanda formulata in termini ampi e idonei ad abbracciare ogni pretesa della signora COGNOME.
1.4. -Meritano, pertanto, di essere condivisi i rilievi articolati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui si dolgono, nella loro essenza, dell’interpretazione riduttiva che la sentenza impugnata ha delineato dell’eccezione proposta.
Tale eccezione dovrà essere scrutinata anche alla stregua delle ulteriori considerazioni illustrate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nell’esposizione del primo mezzo (pagine 11 e 12).
Va data continuità all’orientamento espresso a più riprese da questa Corte, che considera assoggettato a prescrizione decennale il diritto al conseguimento delle maggiorazioni di cui all’art. 10 della legge n. 160 del 1975 (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20507; negli stessi termini, anche Cass., sez. lav., 25 maggio 2017, n. 13185).
Tale diritto, soppresso dall’art. 21 della legge n. 730 del 1983, sussiste fino al 30 aprile 1984 e non può essere riconosciuto quando la
domanda amministrativa sia proposta dopo il decorso di dieci anni da tale data.
In tal senso questa Corte si è pronunciata in controversie sovrapponibili a quella odierna e riguardanti la ricostituzione della pensione di reversibilità, previo riconoscimento del diritto all ‘ applicazione delle quote fisse sulla pensione goduta dal coniuge (da ultimo, Cass., sez. lav., 5 marzo 2019, n. 6335, punto 8 dei Motivi della decisione , e Cass., sez. lav., 28 febbraio 2018, n. 4635, entrambe in tema d’inclusione degl’incrementi in quota fissa nella base di calcolo).
Né giova opporre il principio dell’imprescrittibilità del diritto alla pensione, in quanto l’oggetto dell’odierno contendere verte sul diritto di ottenere gl’incrementi in misura fissa sull’importo dei singoli ratei in relazione a un determinato periodo (Cass., sez. lav., 29 maggio 2019, n. 14677, punto 6 dei Motivi della decisione , e Cass., sez. lav., 21 gennaio 2019, n. 1507, sempre con precipuo riferimento agli aumenti in quota fissa; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 1° marzo 2019, n. 6144, e Cass., sez. VI-L, 31 maggio 2018, n. 14034).
-Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10, terzo comma, della legge n. 160 del 1975.
Nel valutare la fondatezza del diritto di beneficiare degl’incrementi in quota fissa, subordinati all’erogazione di un trattamento pensionistico di ammontare superiore all’importo del trattamento minimo, la Corte d’appello di Lecce avrebbe erroneamente sommato il pro rata a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il pro rata a carico dell’istituzione estera . Sarebbe necessario, per contro, avere riguardo al solo pro rata corrisposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
2.1. -Anche la seconda censura coglie nel segno.
2.2. -La stessa sentenza impugnata , nell’analizzare il profilo controverso degli aumenti in quota fissa, afferma claris verbis la
necessità di sommare il pro rata italiano al pro rata estero, per determinare se il trattamento sia superiore all’importo minimo.
2.3. -Tali statuizioni prestano il fianco alle critiche del ricorrente.
Si devono ribadire, a tale riguardo, i principi di diritto, che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rammenta nel ricorso per cassazione (pagine 12 e seguenti) e nella memoria illustrativa (pagina 3), in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte.
Ove la pensione di reversibilità sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall ‘ art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettano solo se il pro rata italiano , l’unico dato dirimente, sia superiore al trattamento minimo (Cass., sez. VI-L, 6 agosto 2013, n. 18744).
Non riveste alcun rilievo la sommatoria del pro rata italiano e di quello estero.
2.4. -Da tale orientamento, confermato anche dalle successive pronunce di questa Corte (Cass., sez. VI-L, 25 settembre 2018, n. 22738, e, di recente, Cass., sez. lav., 10 ottobre 2022, n. 29377, 7 ottobre 2022, n. 29200, 20 aprile 2022, n. 12630, e 9 luglio 2020, n. 14642, e Cass., sez. VI-L, 19 gennaio 2021, n. 802), non vi sono ragioni per discostarsi.
-Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere accolto.
-La sentenza d’appello è cassata.
-La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Lecce, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa, in ordine alla questione preliminare della prescrizione e, all’occorrenza, in ordine al merito, alla stregua dei principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza.
Al giudice di rinvio è rimesso, infine, il compito di pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità.
Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione