Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24298 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3239-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME PREDEN;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1240/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/08/2018 R.G.N. 490/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Pensione vecchiaia anticipata, differimento
R.G.N. 3239/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/06/2024
CC
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 23.8.2018, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a NOME COGNOME la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza l’applicazione del differimento di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010); che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che NOME COGNOME è rimasto intimato; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 13.6.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte ritenuto che il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia previsto dalla norma cit. non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime dei differimenti previsto dall’art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso per volontà del legislatore non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinqu e anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che ‘negli altri casi’ maturano il diritto all’accesso
al pensionamento di vecchiaia ‘alle età previste dagli specifici ordinamenti’ (così Cass. nn. 29191 del 2018, 2382 del 2020 e, più di recente, 30971 del 2022 e 5079 del 2023);
che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13.6.2024.