Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29247 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29247 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23140-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
Oggetto
Pensione
supplementare
R.G.N. 23140/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2023
CC
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1537/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2017 R.G.N. 1451/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a COGNOME NOME il diritto alla pensione supplementare ex art. 5 l. n.1338/62 rispetto alla contribuzione versata alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed essendo ella già titolare di pensione di vecchiaia a carico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. La domanda di pensione supplementare era stata presentata il 31.10.12, ma la Corte d’appello riteneva che il requisito anagrafico da considerare fosse non quello vigente al tempo della domanda e dettato dall’art. 24, co.6, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con mod. in l. n.214/11, bensì quello
precedente, fatto salvo dalla clausola di salvaguardia contenuta all’art.24, co. 3 d.l. n.201/11.
Avverso la sentenza, ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo.
COGNOME NOME resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art.5 l. n.1338/62, dell’art.1, co.2 d.m. 282/96 e dell’art.24 d.l. n.201/11 conv. in l. n.214/11. Secondo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la pensione suppleme ntare costituisce un trattamento autonomo rispetto alla pensione di base, di anzianità o di vecchiaia, e il requisito anagrafico da prendere a riferimento è quello previsto dalla legge in vigore al tempo della domanda, non potendo valere la clausola di salvaguardia di cui all’art.24, co.3 d.l. n.201/11 che ha riguardo al trattamento pensionistico di anzianità e di vecchiaia, e non alla pensione supplementare.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, con orientamento consolidato a partire da Cass.9293/16 (in seguito, v. Cass.22009 e 22010/19, Cass.18169/20, Cass.31519/21), ha affermato che la pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo, sicché il regime dell’età pensionabile va determinato avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti per l ‘ accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa di pensione supplementare,
che ne condiziona la concessione, con la conseguenza che le clausole di salvaguardia previste in punto di requisiti anagrafico e contributivo per la pensione di anzianità o vecchiaia, non rilevano ai fini del diverso trattamento della pensione supplementare.
L’orientamento citato ha sempr e riguardo alla clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 1, co. 3 l. n.243/04, che però ha tenore analogo alla clausola di salvaguardia di cui qui si discute, ovvero l’art. 24, co.3 d.l. n.201/11. In entrambi i casi, infatti, la clausola di salvaguardia concerne il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, e non il trattamento pensionistico supplementare, che, come detto, ha natura autonoma. Perciò, quanto affermato da questa Corte (Cass.31519/21, Cass.6040/18) rispetto all’art.1, co. 3 l. n.243/04, ovvero che la clausola opera solo ai fini dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità, e non può estendersi alla pensione supplementare siccome previsione eccettuativa della regola generale, deve valere anche per la clauso la di salvaguardia dell’art.24, co.3 d.l. n.201/11.
Posto dunque che il regime applicabile è quello in vigore al tempo della domanda, esclusa la rilevanza della clausola di salvaguardia, vale l’art.24, co.6 lett. b) d.l. n.201/11, che pone il requisito anagrafico di 63 anni e 6 mesi per i lavoratori autonomi iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; requisito non posseduto dalla controricorrente al tempo della domanda.
La sentenza va quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione p er i
conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.