Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30386 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30386 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 14209-2017 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME , con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 4816 del 2016 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 2 dicembre 2016 (R.G.N. 1440/2015).
R.G.N. 14209/2017
COGNOME.
Rep.
C.C. 19/09/2023
giurisdizione Pensione supplementare. Domanda e requisiti anagrafici e contributivi
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 4816 del 2016, depositata il 2 dicembre 2016, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città, che ha accertato il diritto della signora NOME COGNOME di beneficiare della pensione supplementare secondo il più favorevole regime vigente al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e ha reputato irrilevante, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, la presentazione della domanda di pensione supplementare.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il diritto alla pensione supplementare presuppone il compimento dell’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia . Non incide sul perfezionarsi del diritto, ma soltanto sulla decorrenza del trattamento, la presentazione della domanda, che, nel caso di specie, è successiva al 31 dicembre 2011 e all’entrata in vigore della più rigorosa normativa dettata dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma, con ricorso notificato il primo giugno 2017 e affidato a un unico, complesso, motivo.
-La signora NOME COGNOME resiste con controricorso, notificato il 3 luglio 2017.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio in base all’art. 380 -bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Il Collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dell’art. 1, comma 2, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 1996, n. 282 (Regolamento recante la disciplina dell ‘ assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all ‘ art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335), dell’art. 1, commi 6 e 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243 , dell’art. 1, commi 1 e 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 24 7, dell’art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011.
Ad avviso del ricorrente, erra la Corte d’appello di Roma nell’escludere che i requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione supplementare debbano essere vagliati alla stregua della più restrittiva disciplina dell’art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011, vigente allorché la domanda amministrativa è stata presentata alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata (17 ottobre 2012). Invero, la natura autonoma della pensione supplementare imporrebbe di applicare il regime dell’età pensionabile in vigore al momento in cui la prestazione è richiesta (si menziona Cass., sez. lav., 9 maggio 2016, n. 9293).
Nel caso di specie, neppure potrebbe trovare applicazione la normativa di salvaguardia, introdotta a beneficio di chi, «all’entrata in vigore della legge innovativa, non ha ancora avuto accesso alla pensione ma avrebbe potuto averlo in base alle più favorevoli leggi previgenti, o vi era vicino» (pagina 13 del ricorso per cassazione).
2. -Il ricorso è fondato.
2.1. -La pensione supplementare richiesta sulla base dei contributi versati nella RAGIONE_SOCIALE separata, ai sensi del citato d.m. 2 maggio 1996, costituisce un beneficio autonomo rispetto al trattamento pensionistico principale, sia quanto a decorrenza, ancorata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sia quanto alle modalità di computo, anche con riferimento agli aumenti per i
familiari (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 21 ottobre 2021, n. 29362, punto 8 dei Motivi della decisione ).
Sulla scorta dell’autonomia del beneficio in esame, q uesta Corte è costante nell’affermare che il regime dell ‘ età pensionabile non va determinato con riferimento alla data in cui si verificano i requisiti per l ‘ accesso alla pensione principale, ma in relazione al tempo della presentazione della domanda amministrativa che condiziona la concessione della pensione supplementare (Cass., sez. lav., 9 maggio 2016, n. 9293, richiamata dalla parte ricorrente).
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel qualificare la domanda amministrativa non solo come atto d’ impulso per il procedimento o come mera condizione di proponibilità, ma «come elemento della fattispecie al quale è espressamente ancorato il decorso della prestazione» (ordinanza n. 29362 del 2021, cit., punto 9 dei Motivi della decisione ).
Ne consegue che occorre avere riguardo al requisito anagrafico imposto dalla legislazione vigente al tempo della domanda amministrativa.
Il richiamo all’art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per quel che concerne l’ individuazione del requisito anagrafico, non è dirimente in senso contrario, in quanto «contiene un rinvio recettizio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi comunque sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo» (Cass., sez. lav., 3 novembre 2021, n. 31519, punto 8 dei Motivi della decisione ; nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 29 ottobre 2021, n. 30790).
Né giova opporre che il legislatore ha introdotto meccanismi di salvaguardia, in quanto essi sono circoscritti al diritto all’accesso al trattamento principale, di vecchiaia o di anzianità, e non possono perciò essere estesi a ipotesi diverse, in ragione del carattere eccezionale che li connota (ordinanza n. 31519 del 2021, cit., punti 12 e 13 dei Motivi
della decisione , sulla disciplina dell’art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004; in termini, anche Cass., sez. lav., 2 novembre 2021, n. 31196, punti 14 e 15 dei Motivi della decisione ).
Negli stessi termini si è già espressa questa Corte anche con riferimento alla speciale disciplina dell’art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011, in vigore al momento della presentazione dell ‘odierna domanda di pensione supplementare, e ha escluso, a tale riguardo, l’operatività della salvaguardia di cui all’art. 24, comma 3, del medesimo decreto-legge (Cass., sez. lav., 10 ottobre 2022, n. 29399). La disposizione in esame, testualmente riferita al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, al pari della clausola di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, non si può dunque applicare, proprio per il suo carattere derogatorio, oltre i casi in essa considerati.
2.2. -La sentenza d’appello si è discostata d ai principi enunciati da questa Corte, che la parte controricorrente non induce a rimeditare.
Nell’affermare che la disciplina applicabile ratione temporis prescinde dal momento della presentazione della domanda di pensione supplementare, la Corte territoriale è dunque incorsa nella violazione di legge censurata nel ricorso.
-Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere accolto.
-La sentenza d’appello è cassata .
La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa alla luce dei principi ribaditi nella presente ordinanza.
Al giudice di rinvio è rimesso, infine, anche il compito di pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.