Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34200 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34200 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28270/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2425/2022 pubblicata il 26/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n.2425/2022 pubblicata il 26 maggio 2022, ha solo in parte accolto il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME
La controversia ha per oggetto la liquidazione della quota di pensione RAGIONE_SOCIALE maturata a decorrere dal 1° gennaio 1993 in poi (quota B) sulla base della retribuzione effettivamente percepita, anche se eccedente il massimale previsto dall’art.12 , comma 7, d.P.R. n.1420/1971.
Il Tribunale di Roma accoglieva le domande proposte dalla COGNOME.
La Corte territoriale ha in via pregiudiziale accolto l’eccezione di decadenza ex art.47, ultimo comma, d.P.R. n.639/1970 (come introdotto dall’art.38 , comma 1, lett. d) del d.l.n.98/2011 convertito in legge n.111/2011) – già sollevata avanti al giudice di prime cure – limitando il diritto al ricalcolo ai soli ratei successivi al 24/10/2015.
Nel merito ha richiamato un proprio precedente in termini, ed ha ritenuto che per la c.d. quota B di pensione dei lavoratori dello spettacolo la norma di riferimento per la individuazione della retribuzione pensionabile massima non fosse l’art. 12 , comma 7, d.P.R. n.1420/1971, ma l’art.4 , comma 8, d.lgs. n.182/1997, a sua volta corrispondente a quanto già previsto dall’art.1 , comma 11, del medesimo decreto legislativo. La Corte territoriale con riferimento alla questione del massimale della retribuzione pensionabile ha ritenuto che l’art.1 , comma 10, d.lgs. n.182/1997 non potesse qualificarsi quale «norma precettiva con funzione regolativa», spettando tale funzione al successivo art.4 dello stesso decreto legislativo, posto a fondamento della sua decisione.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’I.RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoria. COGNOME è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.12 del d.P.R. n.1420/1971 e dell’art.4 del d.lgs. n.182/1997, in relazione all’art.360 , comma primo, n.3 cod. proc. civ.
Deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere l’inapplicabilità del massimale pensionabile di cui all’art.12 cit. nel calcolo della quota B del trattamento dei lavoratori dello spettacolo; che l’art.1 , comma 11, d.lgs. n.182/1997 è applicabile solo ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 ed a quelli che abbiano volontariamente optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione, e dunque non applicabile al caso in esame nel quale tali presupposti non sussistono; che l’art.4 , comma 8, del d.lgs. n.182/1997, posto dalla Corte territoriale a fondamento della sua decisione si limita ad individuare le aliquote di rendimento da applicare alle diverse fasce di retribuzione pensionabile, fasce però contenute sempre entro il massimale previsto dall’art.12 d.P.R. n.1420/1971; che il limite retributivo non possa essere individuato, per relationem, con riferimento a quello generalmente previsto per l’AGO, non esistendo più alcun tetto pensionabile a far tempo dal 1° gennaio 1988; che tale limite è invece quello previsto dall’art.12 , comma 7, d.P.R. n. 1420/1971.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art.47 del d.P.R. n.639/1970, in relazione all’art.360 , comma primo, n.3 cod. proc. civ.. Deduce che la Corte territoriale, dopo aver rilevato la maturazione della decadenza triennale ne ha limitato gli effetti alla sola estinzione delle differenze dovute sulla quota B della pensione, mentre avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del diritto a tutte le differenze a qualsiasi titolo dovute, tanto sulla pensione quanto sul supplemento.
Con il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza per contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo, con riferimento all’art.360 , comma primo, n.4 cod. proc. civ. Deduce che nella parte motiva la Corte territoriale – in accoglimento della eccezione di decadenza oggetto del motivo precedente -ha ritenuto l’estinzione del diritto «per la pensione e supplementi» con riferimento alle differenze maturate prima del 26/07/2015, mentre nel dispositivo la Corte territoriale ha dichiarato l’estinzione del diritto alle differenze riferite alla sola quota B della pensione.
Il ricorso è fondato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, iniziato con Cass. Sez. Lav. 9/12/2022 n.36056, la cui articolata motivazione si condivide e si richiama anche ai sensi dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ.
L’orientamento si è ormai consolidato, e non vi sono ragioni per discostarsene, come ritenuto anche dalle pronunce più recenti: «la questione giuridica dedotta con il motivo riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), e in particolare la determinazione della ‘quota B’, corrispondendo la ‘quota A’ «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, d. lgs. n.503/92), e la ‘quota B’ «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/92). Relativamente alla ‘quota B’ vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione
giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71. Sulla questione è recentemente intervenuta questa Corte (v. Cass.36056/22, seguita da altre, tra cui Cass.38018/22, Cass.870/23, Cass.1775/23, Cass. 23988/24, Cass. 24249/24, Cass. 27015/24, Cass. 27016/24, Cass. 27022/24, Cass. 27065/24) , affermando che nella determinazione della ‘quota B’ non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall’art.1, co.10, d.lgs. n.182/97. Tale limite -si è spiegato -non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inps» (Cass. Sez. Lav. 10/09/2024 n.24249, id. 06/09/2024 n.24056; id. 06/09/2024 n.23988).
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione.
La Corte territoriale ha fatto esatta applicazione dell’art.47 del d.P.R. n. 639/1970, perché nell’accogliere l’eccezione – reiterata dall’I.N.P.S. – ha ritenuto in motivazione la decadenza dei «ratei maturati in epoca precedente al triennio decorrente dal deposito del ricorso giurisdizionale, id est 25.6.2018, e quindi soltanto quelli anteriori al 25.6.2015, sussistendo il diritto alla riliquidazione della prestazione (pensione e supplementi) e alla corresponsione delle relative differenze per il periodo dal 26.6.2015 in avanti» (pag.13 sentenza). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente la Corte
territoriale non ha limitato gli effetti della estinzione del diritto ex art.47 cit. alle somme dovute a titolo di pensione, ma ha correttamente ritenuto l’estinzione anche delle somme dovute a titolo di supplemento. Il secondo motivo di ricorso è dunque infondato.
Né appare sussistere il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, prospettato nel terzo motivo di ricorso.
Nel dispositivo la Corte territoriale ha dichiarato il diritto della COGNOME alla «riliquidazione della base di calcolo della ‘Quota B’ della pensione (…) e per l’effetto condanna l’INPS a corrispondergli (sic) le differenze mensili, maggiorate di interessi legali dalla maturazione dei ratei al saldo dal 26.6.2015».
Anche in questo caso deve rilevarsi che dal dispositivo non risulta che la Corte territoriale abbia inteso statuire l’estinzione del diritto ex art.47 cit. con riferimento alle sole somme dovute a titolo di pensione, facendo salvo il diritto a percepire quelle dovute a titolo di supplemento. Dal dispositivo risulta invece l’estinzione di tutte le somme dovute a titolo di differenze sulla c.d. quota A, ossia di quelle maturate prima del 26/06/2015. Poiché nella statuizione non risultano elementi limitativi rispetto alla ratio decidendi enunciata in motivazione (estinzione sia della pensione che dei supplementi), deve ritenersi la piena conformità del dispositivo alla motivazione.
Per questi motivi il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si uniformerà ai menzionati principi espressi da questa Corte e provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati il secondo e terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla
Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024.