Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8407 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 8407  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8608-2023 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
NOME,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA, INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 651/2022 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/10/2022 R.G.N. 9/2022;
Oggetto
Pensione spettante ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Determinazione della ‘quota B’.
RNUMERO_DOCUMENTON.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.30/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dalla Consigliera AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di  Firenze  ha  confermato  la  pronuncia  di  primo  grado  che aveva  accolto  la  domanda  di  NOME  COGNOME  volta  alla riliquidazione del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico maturato a carico della gestione ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente decorrenza febbraio 2012, senza l’applicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12,  comma  7,  D.P.R.  nr.  1420  del  1971,  ai  fini  della determinazione della cd. «quota b».
Avverso tale pronuncia, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, successivamente  illustrato  con  memoria.  Ha  resistito,  con controricorso, NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del  D.Lgs. nr. 182 del 1997, per avere la Corte di merito ritenuto che, nel calcolo della quota di pensione già a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  corrispondente  alle  anzianità  maturate  dopo  il 31.12.1992 (c.d. «quota B»), non dovesse trovare applicazione il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420 del 1971.
In via preliminare, deve essere disattesa la eccezione di giudicato interno sollevata dalla difesa della parte controricorrente, volta alla dichiarazione dell’intervenuto passaggio  in  giudicato  del  capo  di  sentenza  con  il  quale  il
Tribunale ha accertato, in ordine alla quota B del trattamento di pensione (per cui è causa), che l’Ente ha errato anche nella parte in cui ha conteggiato un numero di contributi giornalieri inferiore a quello effettivo.
5. Come già affermato nei precedenti resi da questa Corte in cause sovrapponibili (Cass. nr.35136 del 2024; Cass. nr. 23988 del 2024), il motivo di ricorso  contesta in radice  le argomentazioni della Corte d’Appello in ordine all’abrogazione del «massimale pensionabile» per la «quota B». Ne consegue che  il  computo  di  tale  quota  rappresenta  un  tema  ancora controverso e che nessun giudicato interno può precluderne l’esame.
6. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che è quella che ricollega ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto; in tal senso si è anche parlato di «unità minima suscettibile di passaggio in giudicato».
7. In  sostanza,  ove  la  impugnazione  investa  anche  uno solo degli elementi della «sequenza minima» fatto/norma/effetto nessun giudicato interno può dirsi formato (fra le molte, di recente, Cass. nr. 28565 del 2022).
Nel merito, il motivo è fondato.
Questa  Corte  ha già esaminato  la questione qui devoluta,  affermando  il  principio  di  diritto  per  il  quale  «In tema di RAGIONE_SOCIALE  di  anzianità  in  favore  dei  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31  dicembre  1992  dai  RAGIONE_SOCIALE  iscritti  al  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo
della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del D.Lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (cfr. tra le tante: Cass. n. 36056 del 2022; Cass. n. 15651 del 2023; Cass. n. 31952 del 2024).
A  tali  conclusioni,  questa  Corte  è  giunta  sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica della normativa  e  dell’analisi  della  sua  evoluzione  diacronica, verificando la compatibilità con la Costituzione e vagliando in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata e nel controricorso (fra le molte, anche Cass.  nr. 24245 del 2023).
Alle  compiute  argomentazioni  delle  pronunce richiamate si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc.  civ.  D’altronde, il  controricorrente  non  ha  addotto argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento costante, che anche l’Istituto richiama nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza camerale.
Segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
La causa è rinviata alla Corte d’Appello di Firenze, che,  in  diversa  composizione,  riesaminerà  la  controversia, uniformandosi  ai  principi  di  diritto  ribaditi  nella  presente ordinanza  e  pronunciando,  anche,  sulle  spese  dell’odierno giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.
Così  deciso  in  Roma  nella  adunanza  camerale  del  30