Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5392 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5392  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1695-2022 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona  del  legale  rappresentante pro  tempore ,  rappresentato  e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  COGNOME  NOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA , INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocat a NOME COGNOME,  ed  elettivamente  domiciliato  presso  il  suo  studio,  in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per  la  cassazione  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza  n.  2762  del  2021  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 16 luglio 2021 (R.G.N. 3439/2019). Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G.N. 1695/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 28/11/2024
giurisdizione Pensione spettante ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE. Determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ .
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 2762 del 2021, depositata il 16 luglio 2021, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, che aveva accolto la domanda del signor NOME COGNOME, lavoratore RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, titolare di pensione a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con decorre nza dall’aprile 2018 : la ‘ quota B ‘ RAGIONE_SOCIALEa pensione, corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal primo gennaio 1993, era stata così commisurata alla retribuzione effettivamente percepita, senza tener conto del massimale pensionabile sancito dall’art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha rilevato che, per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ RAGIONE_SOCIALEa pensione, l’art. 4, comma 8,  del  decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n.  182,  ha  dettato  una disciplina autosufficiente, incompatibile con la permanenza del massimale di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971.
-L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di un motivo, illustrato da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio.
-Resiste con controricorso il signor NOME COGNOME.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4
del  decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n.  182,  e  lamenta  che  la sentenza  d’appello,  nella  determinazione  RAGIONE_SOCIALEa  quota  di  pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992,  non  abbia  tenuto  conto  del  limite  massimo  di  retribuzione pensionabile di cui al menzionato art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
2. -Il ricorso è ammissibile.
2.1. -Dev’essere disattesa l’eccezione che, in via preliminare, ha sollevato il controricorrente, imputando all’RAGIONE_SOCIALE di non aver censurato le affermazioni sull’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e del richiamo ai limiti massimi RAGIONE_SOCIALEa retribuzione pensionabile, vigenti nei diversi ordinamenti. Ad avviso del controricorrente, tali affermazioni sarebbero di per sé idonee a sorreggere la decisione adottata (pagine 18 e 19 del controricorso).
2.2. -Come questa Corte ha evidenziato nel reputare infondate eccezioni di analogo tenore, «Il ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contesta in radice il percorso argomentativo dei giudici d ‘ appello, in tutti i passaggi in cui si dipana, e il giudicato non si forma sulle singole asserzioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ma sull ‘ unità minima di decisione che ricolleghi a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683). L ‘ unità minima di decisione, nel caso di specie, investe l ‘ attribuzione del trattamento previdenziale senza l ‘ applicazione del limite retributivo e, in ragione RAGIONE_SOCIALEe specifiche censure formulate dall ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sia in appello che in questa sede, la materia è ancora controversa in tutti i profili che la contraddistinguono» (fra le molte, Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17278, punto 2.2. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35136, punto 4.1. del Rilevato ).
3. -Il ricorso è fondato.
4. -Nel  presente  giudizio  si  controverte  in  via  esclusiva  sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ RAGIONE_SOCIALEa pensione spettante ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e corrispondente agli anni di anzianità contributiva che decorrono dal primo gennaio 1993.
La questione devoluta dal ricorrente investe l ‘ applicazione, anche alla ‘ quota  B ‘ ,  del  limite  alla  retribuzione  giornaliera  pensionabile, sancito dal l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
5. -Questa Corte ha oramai consolidato il seguente principio di diritto: «Nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ RAGIONE_SOCIALEa pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai RAGIONE_SOCIALE iscritti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dal l’art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997» (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2022, n. 36056, punto 24 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Si  deve  ritenere  «che  la  fissazione  di  un  tetto  alla  retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all ‘ entità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni  ed  alle  condizioni  di  accesso,  rispetto  a  quello  RAGIONE_SOCIALEa generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2024, n. 27065, n. 27016 e n. 27015).
6. -A tali conclusioni, ribadite anche di recente (Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35135 e n. 35134, e 11 dicembre 2024, n. 31897), questa  Corte  è  giunta  sulla  scorta  RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione  letterale  e sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa, verificando la compatibilità costituzionale
del sistema delineato dal legislatore e vagliando in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata e nel controricorso (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 agosto 2023, n. 24245).
Nell’odierno giudizio, il controricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento costante, che anche l’RAGIONE_SOCIALE richiama, nella memoria illustrativa depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale.
7. -La  sentenza  d’appello non  si  è  attenuta  ai  princìpi  indicati, nel l’affermare che, «in funzione parzialmente compensativa» (pagina 6), la ‘quota B’ non è più assoggettata al tetto di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
8. -Dai  rilievi  svolti  discendono  l’accoglimento  del  ricorso  e  la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
9. -La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa