Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23414 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23414 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10399-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– resistente con mandato –
Oggetto
Pensione di vecchiaia in
deroga, salvaguardia
ex art. 1, comma 194,
lett. d), l. n.
147/2013, licenziamento
collettivo
R.G.N. 10399/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/03/2024
CC
avverso la sentenza n. 395/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/09/2019 R.G.N. 3/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 19.9.2019, la Corte d’appello di Venezia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di NOME COGNOME volta a conseguire il trattamento pensionistico in deroga ai requisiti introdotti dall’art. 24, d. l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), e in applicazione della c.d. salvaguardia di cui all’art. 1, comma 194, l. n. 147/2013;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.3.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 194, lett. d) , l. n. 147/2013, per avere la Corte di merito ritenuto che, ai fini dell’applicazione della c.d. salvaguardia ivi prevista, il licenziamento collettivo in cui egli era stato coinvolto non costituisse ‘risoluzione unilaterale’ del rapporto di lavoro; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 194, lett. e) , l. n. 147/2013 per avere la Corte territoriale ritenuto che la fattispecie della deroga ivi contemplata per i lavoratori collocati in mobilità non potesse trovare in specie concreta
applicazione per essere egli cessato dalla mobilità in data anteriore al 4.12.2011, rilevante ai fini dell’applicazione della salvaguardia;
che, con riguardo al primo motivo di censura, va premesso che l’art. 1, comma 194, l. n. 147/2013, stabilisce, per quanto rileva in questa sede, che ‘le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data d i entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011’, purché si tratti di ‘lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato’ (lett. d ) o di ‘lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mo bilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decretolegge n. 201 del 2011’ (lett. e ); che la disposizione in esame si inserisce nel novero delle c.d. misure di salvaguardia ( rectius , regimi derogatori: cfr. Cass.
n. 31334 del 2022, in motivazione) di cui già ai commi 14 e 15 dell’art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), i quali, coevamente all’introduzione delle nuove e più severe misure di accesso al trattamento pensionistico di cui all’art. 24, commi 1 ss., d.l. cit., hanno previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore di quest’ultimo continuassero ad applicarsi ad un’ulteriore platea di soggetti che, anterior mente all’entrata in vigore della riforma, avevano posto fine al rapporto di lavoro nella prospettiva di maturare il diritto alla pensione avvalendosi di istituti come la mobilità, l’integrazione al reddito a carico dei fondi di solidarietà, la prosecuzione volontaria della retribuzione, l’esonero, l’aspettativa speciale per l’assistenza ai figli disabili gravi o l’incentivo all’esodo;
che i giudici territoriali, nell’interpretare la disposizione in esame, hanno ritenuto che la fattispecie del licenziamento collettivo non potesse rientrare nel novero delle deroghe ricollegate alla ‘risoluzione unilaterale’ del rapporto di lavoro di cui alla lett. d) , salvo negare l’accesso alla pensione sul presupposto che la deroga di cui alla successiva lett. e) riguardasse solo i lavoratori che si trovassero in mobilità alla data del 4.12.2011, data di entrata in vigore dell’art. 24, d.l. n. 201/2011, cit., mentre il ricorrente era cessato dal trattamento di mobilità in data 16.10.2011;
che tali conclusioni sono solo in parte condivisibili;
che, se può convenirsi con i giudici territoriali nel rilievo che le fattispecie di licenziamento collettivo seguito da collocamento in mobilità debbano normalmente rientrare, ai fini dell’individuazione della deroga eventualmente applicabile ai lavoratori che vi sono coinvolti, nella previsione di cui alla lett. e) dell’art. 1, comma 194, l. n. 147/2013, trattandosi di norma speciale rispetto a quella generale di cui
alla precedente lett. d) , che riconnette l’operatività della deroga all’avvenuta ‘risoluzione unilaterale’ del rapporto di lavoro, non altrettanto può dirsi allorché, come nella specie, la mobilità sia cessata al momento di entrata in vigore dell’art. 24, d.l. n. 201/2011, dovend o in tal caso (e necessariamente) tornare ad operare la disciplina generale di cui alla lett. d) , non potendo dubitarsi che anche il licenziamento costituisca una ‘risoluzione unilaterale’ del rapporto di lavoro;
che, diversamente argomentando, la finalità di salvaguardia della norma resterebbe frustrata, atteso che il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato in forza di un licenziamento collettivo ma che abbia esaurito il periodo di collocamento in mobilità si troverebbe privato di qualunque strumento di sostegno del reddito e costretto ad attendere la maturazione dei più restrittivi criteri di accesso alla pensione introdotti dall’art. 24, d.l. n. 201/2011, più volte cit.;
che, pertanto, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: ‘la salvaguardia di cui all’art. 1, comma 194, lett. d) , l. n. 147/2013, va applicata anche ai lavoratori che siano stati destinatari di un licenziamento collettivo e il cui collocamento in mobilità sia cessato al 4.12.2011, data di entrata in vigore dell’art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), non potendo negarsi, in difetto dei presupposti per l’applicazione della salvaguardia di cui alla successiva lett. e) , che anche il licenziamento collettivo costituisca una ipotesi di ‘risoluzione unilaterale’ del rapporto di lavoro’;
che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27.3.2024.