Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 772 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 772 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26274-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 895/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/08/2017 R.G.N. 374/2014;
R.G.N. 26274/2017
COGNOME
Rep.
Ud. 26/10/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 30.8.2017, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di NOME COGNOME volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia sulla base delle retribuzioni riferite ai minimi contrattuali vigenti in Italia per le categorie corrispondenti a quelle proprie del lavoro da lui prestato in Albania, ai sensi dell’art. 1, comma 1164, l. n. 296/2006, e del d.m. 31.7.2007;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che NOME COGNOME ha resistito con controricorso; del 26.10.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza .1, comma 2°, che, chiamata la causa all’adunanza camerale nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 1, comma 1164, l. n. 296/2006, e del d.m. 31.7.2007, per avere la Corte di merito ritenuto che la riliquidazione del trattamento pensionistico in favore dei cittadini rimpatriati dall ‘Albania dovesse essere effettuata assumendo come retribuzione utile ai fini pensionistici quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative per qualifiche equiparabili, invece che sulla base del minimale retributivo di cui all’art. 7, d.l. n. 468/1983 (conv. con l. n. 638/1983);
che il motivo è infondato, essendo stato chiarito che il diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa relativa ai
periodi di lavoro, sia dipendente che autonomo, prestato in Albania dal 1°.1.1995 fino al 31.12.1997 da cittadini italiani successivamente rimpatriati, ai sensi dell’art. 1, comma 1164, l. n. 296/2006, e dell’art. 2, d.m. 31.7.2007, ha natura previdenziale e non assistenziale, come si ricava dall’univoco riferimento normativo al lavoro effettivamente prestato e ai diversi settori lavorativi in cui esso è stato prestato, di talché la disciplina applicabile per individuare il minimale contributivo cui va parametrata la ricostruzione è quella di volta in volta vigente nel tempo in Italia, nei diversi settori e per i periodi corrispondenti, senza che possa applicarsi un unico criterio normativo di riferimento (Cass. n. 17257 del 2018);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del