Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14452 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28991-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 353/2022 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 14/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 26.5.2022, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per difetto di prova del requisito della c.d. vivenza a carico, la domanda di NOME COGNOME volta a conseguire in via diretta la pensione di reversibilità della di lui nonna; che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 26.3.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 38, d.P.R. n. 818/1957, nel testo risultante dalla declaratoria d’incostituzionalità operata da Corte cost. n. 88 del 2022, per avere la Corte di merito rigettato la sua domanda nonostante che debba adesso ritenersi ammessa la possibilità che i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti possano beneficiare in via diretta della pensione di reversibilità già spettante agli ascendenti;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale verificato se i redditi di cui gode il suo nucleo familiare fossero sufficienti a garantire anche il di lui sostentamento o se non fosse invece il trattamento pensionistico della di lui nonna a contribuirvi prevalentemente;
che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, innanzi ai quali era stata sollevata la medesima questione di legittimità costituzionale poi accolta da Corte cost. n. 88 del
2022, hanno reputato che la medesima difettasse in specie di rilevanza, sul presupposto che -come già acclarato dal primo giudice -difettasse comunque la prova del requisito della c.d. vivenza dell’odierno ricorrente a carico della defunta nonna;
che, ciò posto, il primo motivo si rivela inammissibile, atteso che i giudici territoriali non hanno affatto dichiarato che l’odierno ricorrente non potesse beneficiare della pensione di reversibilità in quanto non rientrante nelle categorie di legittimati originariamente prevista dall’art. 38, d.P.R. n. 818/1957, ma hanno piuttosto ritenuto che, difettando la prova del requisito della sua vivenza a carico della defunta nonna, la questione dell’astratta spettanza del la pensione di reversibilità ai nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro diveniva irrilevante (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
che del pari inammissibile è il secondo motivo, atteso che -in disparte dalla sua formulazione in via meramente ipotetica (non è dato rilevare, né dalla sentenza né dal ricorso per cassazione, né a quanto ammontassero i redditi del nucleo familiare del ricorrente né a quanto ammontasse la pensione di reversibilità della nonna, né è dato comprendere in che modo tali redditi concorressero al sostentamento del nucleo familiare medesimo) -la censura di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non è consentita nei casi di doppia conforme di merito (art. 348ter , ult. co., c.p.c., nel testo vigente ratione temporis ); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c.;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26.3.2024.