Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15453 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15453 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30953-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 131/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/04/2018 R.G.N. 234/2017;
Oggetto
Pensione reversibilità ripetizione indebito
R.G.N. 30953/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/03/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME svolta nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto l’accertamento negativo del diritto dell’ente a ripetere somme erogate a titolo di pensione ai superstiti. Ella era coniuge superstite di un pastore valdese, deceduto in servizio, e aveva percepito dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE somme a integrazione di trattamenti spettanti al defunto marito.
La Corte riteneva che tali trattamenti integrativi avessero natura previdenziale, secondo quanto emergeva dal Regolamento sui Ministeri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; essi non potevano perciò considerarsi redditi ai fini dell’art.1, co.41 l. n.335/95 e non erano soggetti ai limiti di cumulo con il trattamento pensionistico ai superstiti erogato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo, illustrato da memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.1, co.41 l. n.335/95. Sostiene che il trattamento integrativo erogato in forza del Regolamento dei Ministeri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non sia un trattamento pensionistico rientrante nel regime AGO o in altro regime sostitutivo o esclusivo, e quindi non possa essere considerato trattamento pensionistico ai fini dell’art.1, co.41 l. n.335/95. Trattandosi di trattamento soggetto a tassazione ai sensi del d.P.R. n.917/86, esso è da considerarsi reddito concorrente con la pensione ai superstiti erogata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai fini dei limiti di cumulo previsti dalla tabella F richiamata dall’art.1, co.41 l. n.335/95.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art.1, co.41 l. n.335/95 si intende per trattamento pensionistico in favore dei superstiti solo quello ‘v
‘.
Per i ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica, il regime dell’AGO – o comunque sostitutivo è quello dettato dalla l. n.903/73, istitutiva di un apposito Fondo presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Le prestazioni integrative erogate dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in base al Regolamento dei Ministeri, ovvero di un atto approvato dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cioè di un atto normativo non statale, non rientrano nel sistema dell’assicurazione obbligatoria. La Corte d’appello ha affermato che esse hanno natura previdenziale e, più specificamente, pensionistica. Tale natura è però irrilevante ai fini dell’art.1, co.1 l. n.335/95, poiché –
come detto – la norma intende come trattamento pensionistico ai superstiti solo quello interno al regime dell’AGO o dei regimi sostitutivi o esclusivi, mentre qui si tratta di prestazioni a carattere integrativo fondate su un titolo normativo emesso non dallo Stato italiano, bensì da una confessione religiosa acattolica.
Tali prestazioni, poiché sono fonte di tassazione ai sensi del d.P.R. n.917/86 (v. art.49, co.2, lett. a), vanno definite come reddito ai fini dell’art.1, co.41 l. n.335/95. Esse dunque concorrono con il trattamento pensionistico ai superstiti erogato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e sono cumulabili a questo nei limiti del cumulo di cui alla Tabella F cui rinvia l’art.1, co.41 l. n.335/95, con disciplina dei limiti al cumulo incisa dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n.162/22.
La sentenza va in conclusione cassata non avendo tenuto conto dei suesposti principi, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per l’accertamento dei limiti operativi del cumulo e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità.