Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23037 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23037 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 34954-2018 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
MALERBA NOME
-intimato – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 117 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO, depositata il 24 maggio 2018 (R.G.N. 168/2017).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 29/02/2024
giurisdizione Convenzione italo RAGIONE_SOCIALE del 3 novembre 1981 e liquidazione del pro rata .
1. -L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione , affidato a un motivo, contro la sentenza n. 117 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Campobasso, depositata il 24 maggio 2018.
La Corte territoriale ha accolto, a far tempo dalla presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza del 2010, la domanda del COGNOME NOME COGNOME, che ha richiesto a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la liquidazione di un ulteriore trattamento secondo il regime del pro rata , sulla base RAGIONE_SOCIALEa sommatoria RAGIONE_SOCIALEe 45 settimane maturate in Italia prima RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa pensione RAGIONE_SOCIALE con le 47 settimane maturate successivamente.
2. -Il COGNOME NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater , e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
4. -Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
5 -Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Al fine d’inquadrare l’odierna controversia e le censure proposte, occorre delineare gli antefatti salienti.
Il COGNOME NOME COGNOME ha accreditato presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, tra il primo agosto 1946 e il 30 settembre 1947, un totale di 45 settimane di contribuzione.
Emigrato in Argentina, il lavoratore ha quindi versato i contributi presso l’RAGIONE_SOCIALE previdenziale del luogo per circa 38 anni, fino al 1989, e, a decorrere dal luglio 1989, ha ottenuto la pensione di vecchiaia, liquidata sulla base RAGIONE_SOCIALEa sola contribuzione versata in Argentina.
Dopo aver conseguito la pensione RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME COGNOME ha versato ulteriori 47 settimane di contributi, dal primo luglio 1991 al 15 marzo 1993, presso l’assicurazione generale obbligatoria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e ha
chiesto la liquidazione del pro rata di pensione a carico RAGIONE_SOCIALE‘I stituto italiano, sulla base RAGIONE_SOCIALEa totalizzazione dei contributi versati in Italia e in Argentina.
A supporto di tale domanda, il ricorrente ha dedotto che i contributi versati prima di emigrare in Argentina possono essere sommati a quelli versati tra il luglio 1991 e il marzo 1993 per integrare il requisito minimo RAGIONE_SOCIALE‘anno di assicurazione, necessario ai fini RAGIONE_SOCIALE‘erogazione del trattamento richiesto.
-Il Tribunale di Isernia ha accolto la domanda del COGNOME.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto gravame, che la Corte d’appello di Campobasso ha accolto con esclusivo riguardo alla decorrenza dei ratei di pensione, ancorata alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa del 2010.
3. -L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con unico, complesso motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo RAGIONE_SOCIALEa Repubblica Italiana e il Governo RAGIONE_SOCIALEa Repubblica Argentina, firmata il 3 novembre 1981 e ratificata con legge 18 gennaio 1983, n. 32.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo minimo (52 settimane), avrebbe errato la Corte di merito nel totalizzare la contribuzione accreditata presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , prima RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa pensione autonoma a carico RAGIONE_SOCIALE‘istituzione RAGIONE_SOCIALE , con i periodi maturati nell’assicurazione generale obbligatoria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data successiva.
L’obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato di erogare una quota di pensione commisurata ai contributi versati presso le sue istituzioni presupporrebbe un periodo assicurativo di durata almeno annuale. Alla stregua RAGIONE_SOCIALEa Convenzione sulla sicurezza sociale del 1981 (art. 15, comma 5), RAGIONE_SOCIALEa contribuzione inferiore all’anno, dovrebbe tener conto l’istituzione RAGIONE_SOCIALE‘altro Stato ai fini RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione del diritto alle prestazioni e del calcolo RAGIONE_SOCIALEe stesse. Non si potrebbe configurare una sorta di ‘quiescenza’ dei contributi
inferiori all’anno, ipotizzando che possano essere valorizzati successivamente con l’unione di altri contributi.
Né rileverebbe che, in concreto, l’istituzione RAGIONE_SOCIALE non abbia valutato i contributi in esame, in quanto questa circostanza potrebbe, a tutto concedere, fondare una pretesa verso l’istituzione che sia incorsa in tale omissione.
4. -Il ricorso è fondato.
5. -Questa Corte ha già esaminato la questione controversa e ha reputato infondata la pretesa del pensionato di cumulare la contribuzione accreditata prima e dopo la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa pensione RAGIONE_SOCIALE, al fine di raggiungere il requisito RAGIONE_SOCIALE‘anno di assicurazione per ottenere un ulteriore trattamento, liquidato alla stregua del pro rata (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2020, n. 22072).
6. -A tali conclusioni, che meritano di essere ribadite e che non sono state avversate con argomenti degni di nota, questa Corte è giunta sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa ricognizione RAGIONE_SOCIALE‘inequivocabile dato normativo.
L’ art. 15, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, invocato a sostegno del l’odierno ricorso, prevede che «se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno e se, tenendo conto soltanto di questi periodi, non si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l ‘ RAGIONE_SOCIALE di questo Stato non sarà tenuta a corrispondere prestazioni per detti periodi. L ‘ RAGIONE_SOCIALE competente RAGIONE_SOCIALE ‘ altro Stato contraente deve tener conto invece di tali periodi, sia al fine RAGIONE_SOCIALE ‘ acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di esse».
Lo Stato che riconosce la pensione in via autonoma è dunque obbligato a tener conto dei contributi versati nell ‘ altro Stato. Una volta liquidata la relativa pensione con il doveroso computo di questi contributi, non li si può considerare una seconda volta ai fini RAGIONE_SOCIALEa
corresponsione di un altro trattamento da parte RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ altro Stato.
7. -Non giova richiamare, in senso contrario, la pronuncia di questa Corte (Cass., sez. lav., 15 marzo 1986, n. 1782) menzionata dalla decisione impugnata (pagina 5). Il precedente in esame attiene al diverso àmbito RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione volontaria RAGIONE_SOCIALEa contribuzione.
A tale riguardo, questa Corte ha chiarito che «Resta fermo, peraltro, il diritto del lavoratore, già titolare di pensione erogata da un istituto previdenziale argentino, alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi necessari per ottenere, in relazione al lavoro prestato in Italia, una prestazione pensionistica a carico RAGIONE_SOCIALE ‘ Assicurazione generale obbligatoria (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 1782 del 15/03/1986, Rv.445103 – 01), ma in tal caso si avranno prestazioni pensionistiche distinte, corrisposte in modo autonomo e non con totalizzazione internazionale, e dunque al di fuori del sistema convenzionale» (sentenza n. 22072 del 2020, cit.).
-S’impongono, pertanto, l’accoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
-La causa può essere decisa nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.).
Nessuna pretesa può vantare il pensionato verso l ‘RAGIONE_SOCIALE in relazione ai contributi versati in Italia.
Quanto a quelli più vecchi, devono essere computati da parte RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ossequio all’art. 15, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa Convenzione.
Quanto ai contributi più recenti, essi si dimostrano «insufficienti per rilevare in modo autonomo in Italia» e «il lavoratore beneficia all ‘ estero di pensione autonoma e non di pensione totalizzata» (sentenza n. 22072 del 2020, cit. , su un’analoga vicenda ).
La domanda proposta dal COGNOME COGNOME dev’essere, dunque, respinta.
10. -La peculiare complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute, che solo in epoca posteriore alla decisione impugnata hanno visto l’intervento chiarificatore di questa Corte, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta la domanda del COGNOME NOME COGNOME; compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione