Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17713 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17713 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20810-2019 proposto da
CASSA NAZIONALE RAGIONE_SOCIALE A FAVORE RAGIONE_SOCIALE E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata a margine del ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il loro studio, in ROMA, INDIRIZZO NOME COGNOMEINDIRIZZO-46
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso il loro studio, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 5209 del 2018 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 28 dicembre 2018 (R.G.N. 777/2013).
R.G.N. 20810/2019
COGNOME
Rep.
C.C. 12/3/2025
giurisdizione Pensione di anzianità liquidata dalla Cassa ragionieri. Regime del pro rata .
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 5209 del 2018, depositata il 28 dicembre 2018, la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (d’ora innanzi, Cassa ragionieri) e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accertato il diritto del ragioniere NOME COGNOME di percepire la quota della pensione retributiva nella misura annua di Euro 16.787,50 e aveva condannato la Cassa al pagamento delle relative differenze, maggiorate d’interessi e rivalutazione.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la pensione spettante al ragionier COGNOME è maturata in data anteriore al primo gennaio 2007, in quanto la domanda di pensione è stata presentata il 29 dicembre 2006.
Pertanto, alla stregua dei princìpi enunciati da Cass., S.U., 16 settembre 2015, n. 18136, il trattamento pensionistico dev’ essere liquidato in applicazione del criterio del pro rata temporis , nella formulazione antecedente alle innovazioni dettate dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
-La Cassa ragionieri impugna in sede di legittimità la sentenza d’app ello, formulando quattro motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale .
-Il ragionier NOME COGNOME resiste con controricorso, egualmente illustrato da memoria.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassa ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, in relazione all’art. 1, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 414.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel considerare la pensione corrisposta al ragionier COGNOME come un trattamento maturato in data antecedente al primo gennaio 2007. La pensione di anzianità decorrerebbe dal primo giorno del mese successivo a quello del mese in cui è avvenuta la presentazione della domanda (29 dicembre 2006) e, conseguentemente, dal gennaio 2007.
2. -Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione e/o della falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296 d el 2006, con riferimento alla normativa regolamentare della Cassa ragionieri.
La Corte d’appello di Napoli avrebbe erroneamente disapplicato le previsioni del Regolamento di esecuzione entrato in vigore il primo gennaio 2004, sul presupposto che la pensione di anzianità erogata al ragionier COGNOME decorra da un momento anteriore al gennaio 2007 e sia dunque assoggettata all’applicazione più rigorosa del pro rata e non alla sua versione temperata dalla legge n. 296 del 2006, che imporrebbe unicamente di tenerne conto.
3. -Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia sulla legittimità del coefficiente di neutralizzazione.
Sia con la memoria difensiva depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale che nel ricorso introduttivo dell’appello la Cassa ragionieri avrebbe posto in risalto la legittimità del coefficiente di neutralizzazione. Sugli specifici motivi di doglianza sollevati nel giudizio di gravame la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi.
4. -Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce, infine, in via gradata, la violazione dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995.
A voler configurare un implicito rigetto delle domande concernenti l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione, le statuizioni dei giudici d’appello si porrebbero in contrasto con i princìpi enunciati da questa Corte, che reputerebbe compatibile il coefficiente in esame con il pro rata .
5. -I primi due motivi di ricorso, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi pongono una questione d’interpretazione della normativa vigente, che non postula il vaglio dell’ammissibilità della produzione documentale che il controricorso sollecita, e si rivelano fondati, per le ragioni di séguito esposte.
5.1. -Questa Corte è costante nell’affermare che la liquidazione dei trattamenti pensionistici erogati dalle Casse privatizzate, come la Cassa ragionieri, a partire dal 1° gennaio 2007 è legittimamente operata sulla base dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, riformulato dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 (Cass., S.U., 16 settembre 2015, n. 18136, e 8 settembre 2015, n. 17742).
Tale disciplina, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti nec essari per la salvaguardia dell’ equilibrio finanziario, impone solo di aver presente, e non già di applicare in modo assoluto, il principio del pro rata , in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’ introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni.
Per contro, per i trattamenti maturati prima del gennaio 2007, assurge a parametro di riferimento l’originario regime del pro rata e non trovano applicazione le modifiche in peius adottate dagli enti privatizzati prima dell’attenuazione del principio del pro rata , sancita
dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, nell’interpretazione delineata dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5.2. -Nell’esame di un’analoga vicenda, richiamata dalla ricorrente nella memoria illustrativa (pagina 9), questa Corte ha evidenziato che, a fronte di una domanda di pensione di anzianità presentata il 29 dicembre 2006, il trattamento pensionistico si deve intendere liquidato dal primo gennaio 2007 e risulta , dunque, sottoposto all’applicazione del pro rata nella versione mitigata dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 (Cass., sez. lav., 3 novembre 2021, n. 31454, punto 3 dei Motivi della decisione ).
È dunque la liquidazione, in virtù del perfezionarsi di tutti gli elementi costitutivi della prestazione e del decorso del tempo previsto per il suo effettivo riconoscimento, a fungere da elemento discretivo per l’applicazione dell’uno o dell’altro regime del pro rata .
È l’effettiva decorrenza a segnare il discrimine rilevante (nello stesso senso, Cass., sez. lav., 22 dicembre 2023, n. 35858, richiamata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa), secondo l ‘interpretaz ione oramai accreditata dal dictum delle Sezioni Unite, che il controricorso e la memoria illustrativa non inducono a rimeditare.
5.3. -Da tali princìpi si è discostata la sentenza d’appello (pagina 2), nel ritenere sufficiente, ai fini dell’applicazione del previgente e più favorevole regime, il perfezionarsi dei requisiti in data antecedente al gennaio 2007, anche a prescindere dalla concreta liquidazione della pensione di anzianità.
La pensione erogata al controricorrente, con decorrenza successiva al primo gennaio 2007, soggiace, dunque, all’applicazione del pro rata , così come riformulato dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006.
6. -Coglie nel segno anche il terzo motivo, che non presta il fianco alle eccezioni d’inammissibilità sollevate nel controricorso.
6.1. -Come la parte ricorrente ha puntualizzato nella memoria illustrativa (pagina 14), il ricorso, in ossequio ai canoni di specificità, ha offerto i necessari ragguagli sulle argomentazioni illustrate nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello sul tema della legittimità del coefficiente di neutralizzazione, che ha sottoposto ritualmente al contraddittorio processuale.
6.2. -Su tale questione, che riveste portata autonoma, in quanto la previsione del coefficiente di abbattimento non è sottoposta al regime del pro rata (Cass., sez. lav., 6 novembre 2018, n. 28253), la Corte di merito non ha reso alcuna pronuncia, idonea a dirimere inequivocabilmente, pur se in modo implicito, le contrapposte prospettazioni delle parti.
Sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia denunciato con il terzo mezzo.
-Resta assorbito l’esame della quarta censura, che presuppone una statuizione implicita di rigetto.
-Le considerazioni svolte conducono ad accogliere il primo, il secondo e il terzo motivo, con assorbimento della quarta censura.
La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa in conformità ai princìpi ribaditi nella presente ordinanza e provvederà anche a vagliare la questione della legittimità del coefficiente di neutralizzazione, alla luce delle difese articolate dalle parti.
Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la liquidazione delle spese dell’odierno giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito l’esame della quarta critica ; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte; rinvia la causa, anche per
la pronuncia sulle spese del presente giudizio , alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione