Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15895 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15895 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13483-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 1197/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 24/10/2018 R.G.N. 480/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. 13483/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/04/2025
CC
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza n. 1197/2018 della Corte d’appello di Lecce che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva accolto il ricorso di NOME che, nella doppia qualità di erede del marito NOME e di titolare di pensione di reversibilità a seguito del decesso dello stesso (pensione che, al pari di quella diretta, era liquidata in regime di pro rata interRAGIONE_SOCIALE), aveva chiesto accertarsi il diritto all’applicazione, sulla pensione diretta del marito, dei benefici di cui all’art. 1 della legge n. 59/1991 co n decorrenza dal 1 gennaio 1990 e sino al decesso del coniuge ed alla consequenziale ricostituzione del trattamento di reversibilità.
L’Istituto propone un unico motivo, illustrato da memoria.
NOME è rimasta intimata.
Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 aprile 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone un unico motivo di censura, per violazione dell’art. 1 del d.l. n. 409/1990, convertito nella legge n. 59/1991, in forza del quale, ‘con effetto dal 1 gennaio 1990 i trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici di importo superiore ai trattamenti minimi ed i relativi supplementi di pensione a carico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e del soppresso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della Sicilia, nonché i trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici gestiti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE
dello spettacolo (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), sono riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo’.
Ad avviso della Corte, nel valutare se la pensione fosse o meno superiore al minimo, occorre avere riguardo alla somma dei due pro-rata, italiano ed estero; secondo RAGIONE_SOCIALE, viceversa, deve essere preso in esame il solo pro rata italiano a carico del FPLD. Il ricorso è fondato.
Può essere applicato al caso che ci occupa il principio efficacemente espresso da questa Corte in merito alla violazione dell’art. 10, terzo comma, della legge n. 160/1975 che, con una disciplina analoga a quella oggi in discussione, stabilisce ‘a decorrere dal 1 gennaio 1976 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno gli importi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, superiori ai trattamenti minimi, a carico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 1 sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al primo comma del precedente articolo 9 e la variazione percentuale dell’indice del costo della vita calcolato dall’Istituto ….Con la stessa decorrenza gli importi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva’.
Valga, ex multis , quanto affermato da Cass. n.35315/2023, secondo cui, nel caso allora in esame, i Giudici territoriali, nel valutare la fondatezza del diritto di beneficiare degli incrementi in quota fissa, subordinati all’erogazione di un trattamento RAGIONE_SOCIALEstico di am montare superiore all’importo del trattamento minimo, avevano erroneamente sommato il pro rata a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed il pro rata a carico dell’istituzione estera: «si devono ribadire, a tale riguardo, i principi di diritto, …, in linea con la giurisprudenz a consolidata di questa Corte. Ove la pensione di reversibilità sia stata conseguita con la
totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall’art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettano solo se il pro rata italiano, l’unico dato dirimente, sia superiore al trattamento minimo (Cass., sez. VI-L, 6 agosto 2013, n. 18744). Non riveste alcun rilievo la sommatoria del pro rata italiano e di quello estero. 2.4. -Da tale orientamento, confermato anche dalle successive pronunce di questa Corte (Cass., sez. VI-L, 25 settembre 2018, n. 22738, e, di recente, Cass., sez. lav., 10 ottobre 2022, n. 29377, 7 ottobre 2022, n. 29200, 20 aprile 2022, n. 12630, e 9 luglio 2020, n. 14642, e Cass., sez. VI-L, 19 gennaio 2021, n. 802), non vi sono ragioni per discostarsi».
Cass. n. 29200/2022 è giunta alle medesime conclusioni con riferimento all’art. 5 della legge n. 140/1985, in forza del quale ‘con effetto dal 1 gennaio 1985, le RAGIONE_SOCIALE di importo superiore al trattamento minimo a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE ed i RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure’: «questa Corte ha avuto modo di chiarire che, ove la pensione sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall’art. 10, comma 3, l. n. 160/1975, spettano solo se il pro rata italiano sia superiore al trattamento minimo, senza che rilevi il diverso regime previsto per la perequazione automatica di cui al primo comma della medesima norma, il cui riconoscimento alle RAGIONE_SOCIALE inferiori al trattamento minimo è stato esteso dal 3 successivo art. 14, d.l. n. 663/1979, conv. con l. n. 33/1980 (Cass. n. 18744 del 2013);
che tale orientamento – manifestato nel solco di Cass. n. 25881 del 2008 e ribadito da Cass. n. 7308 del 2016 nel consapevole superamento del diverso principio affermato da Cass. n. 16620 del 2012 – induce a ritenere la fondatezza della censura proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in considerazione dell’evidente eadem ratio sottesa alla previsione dell’art. 10, comma 3 , l. n. 160/1975 (secondo il quale, per quanto qui rileva, gli aumenti in cifra fissa sono corrisposti sulle “RAGIONE_SOCIALE, superiori ai trattamenti minimi, a carico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE“), e a quella dell’art. 5, l. n. 140/1985 (che individua, quali beneficiarie degli aumenti, “le RAGIONE_SOCIALE di importo superiore al trattamento minimo a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE“)».
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda. Le spese dell’intero processo vengono compensate stante la sopravvenienza RAGIONE_SOCIALE pronunce citate rispetto al giudizio definito dalla sentenza impugnata.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 aprile