Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29604 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20278-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 159/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 22/2018;
Oggetto
Trattamento previdenziale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Quota B)
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 159/2022, la Corte d’Appello di Roma ha respinto in parte qua il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME volto alla riliquidazione del supplemento di pensione ex RAGIONE_SOCIALE senza l’applicazione alla c .d. quota B del massimale di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contesta la pronuncia della Corte d’appello di Roma sulla base di un motivo, illustrato da memoria.
Resiste NOME COGNOME con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione per intervenuto giudicato.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 18 ottobre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone un unico motivo di ricorso per violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 30 aprile 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte ritenuto che il mas simale pensionabile di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971
non operi nel calcolo della quota B del trattamento dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il controricorrente, in via preliminare, ha l’inammissibilità o, in alternativa, l’improcedibilità del ricorso.
L’eccezione non è fondata (come già argomentato, ex multis Cass. n. 870/2023).
eccepito , in
Secondo la Corte d’appello di Roma, l’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 non rimanda al comma 2 dell’art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che fa salvi i limiti massimi alla retribuzione pensionabile previsti nei singoli ordinamenti, essendo il richiamo circoscritto al comma 1 del citato art. 12, che determina le aliquote di rendimento.
Poiché contro tale affermazione, che rappresenterebbe una ratio decidendi di per sé idonea a sorreggere la pronuncia, il ricorrente non avrebbe formulato censure di sorta, ne conseguirebbe la definitività della decisione impugnata, che renderebbe inammissibile o improcedibile il ricorso per cassazione.
Tuttavia, rileva il Collegio che, con un’esposizione intelligibile ed esaustiva dei fatti di causa e dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, il ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d’appello in ordine all’abrogazione del “massimale pensionabile” pe r la “quota B”, avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE espressamente impugnato l’affermazione della pronuncia secondo cui il massimale pensionabile di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 non opererebbe per la quota B della pensione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue che la perdurante vigenza, anche per tale quota, del limite previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n.
1420/1971 rappresenta un tema ancora controverso e che nessun “giudicato interno” può precluderne l’esame.
Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, di tal ché l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli elementi della sequenza vale a riaprire la cognizione sull’intera statuizione, sebbene ciascuno di essi possa essere oggetto di singolo motivo di gravame (così, tra le più recenti, Cass. n. 24783/2018, n. 10769/2019, n. 28565/2022, n. 30728/2022).
Ciò premesso, il motivo è fondato.
La questione giuridica dedotta riguarda la determinazione della c.d. quota B dei trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oggi corrisposti dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE istituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (subentrato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) .
L a ‘quota A’ corrisponde «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, del d.lgs. n.503/1992).
L a ‘quota B’ corrisponde «all’importo del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/1992).
Relativamente alla ‘quota B’ vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n.1420/1971.
Rileva al riguardo il Collegio che sul punto si registra un orientamento di legittimità ormai consolidato in forza del quale è stato chiarito che nella determinazione della ‘quota B’ della pensione non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997, poiché tale limite non è stato abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né appare incompatibile con l’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, dovendo piuttosto ritenersi che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (così, ex multis , Cass. n. 36056/2022, n.36641/2022, n.36444/2022, n.37043/2022, n.38016/2022, n.870/2023, n.1775/2023, n.18169/2023, n.21010/2023, n.24526/2023, n.24555/2023, n.27494/2023, n.27503/2023 e recentemente n. 27065/2024).
Tale principio di diritto va qui ribadito, non essendovi ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato.
Non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa
rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,