Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31810 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31810 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9580-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1894/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/10/2020 R.G.N. 3251/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G.N. 9580/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 10/07/2024
CC
RILEVATO CHE:
1. la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riliquidato all’odierna parte controricorrente la «quota B» del trattamento pensionistico senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 12, co.7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, nr. 1420. Ha ritenuto la Corte che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della «quota A» del trattamento di quiescenza mentre non fosse più vigente per la «quota B», regolata dai nuovi criteri fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, nr. 182;
2. avverso la sentenza, l’Inps ricorre con un motivo, successivamente illustrato con memoria, cui resiste la controparte, con controricorso;
3. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
4. con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione dell’art. 12 del d.P.R. nr. 1420 del 1971 e dell’art.4 del d.lgs. nr. 182 del 1997. La Corte di merito avrebbe errato nel prospettare l’abrogazione tacita della disciplina del «massimale pensionabile», a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la «quota B» della pensione;
5. il motivo è fondato;
6. il tema devoluto alla Corte riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), e in particolare la determinazione della «quota B» del trattamento pensionistico, relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993;
7. in particolare, vi è controversia sul permanere o meno del limite relativo alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui al D.P.R. nr. 1420 del 1971, art. 12, comma 7;
8. la questione è stata già affrontata dalla Corte, con l’affermazione del principio che segue: « In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della ‘quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicu rati presso l’INPS» ( così Cass.
nr. 36056 del 2022; tra le altre: Cass. nr. 38018 del 2022; Cass. nn. 870, 1775, 21010, 24524, 24526, 24555, 27495, 27503 del 2023);
ai precedenti indicati e alle ragioni che li sorreggono si rinvia integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ.;
si è osservato, peraltro, come il principio reso non sia in contrasto con la legge delega (L. nr. 335 del 1995, art. 2, comma 22, lett. a), nella parte in cui prevede, quale criterio direttivo, la «commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti». A tale riguardo, nelle citate sentenze, si è richiamata la Corte Cost. nr. 202 del 2008 che, proprio in relazione al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 Cost.» (punto 2 del Considerato in diritto); si è ricordato che la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l’adempimento dell’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (Corte Cost. nr. 173 del 1986, punto 10 del Considerato in diritto). Dunque, la «commisurazione» delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 22 lett. a), non intesa nella rigorosa accezione di «necessaria corrispondenza», è rispettata dell’interpretazione accolta da questa Corte. Si può aggiungere che, come ricordato ancora
da Corte Cost. nr. 202 del 2008, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in «un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS; di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l’intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce» (v. punto 3 del Considerato in diritto);
il ricorso va, pertanto, accolto. Segue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si uniformerà al principio espresso dalla Corte e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 10 luglio 2024.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME