Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35132 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35132 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13182-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4594/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/12/2022 R.G.N. 105/2021;
R.G.N. 13182/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 18/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE
1. La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da INPS avverso la sentenza di primo grado che, nel ricalcolo della quota di pensione richiesto da COGNOME NOME, lavoratore dello spettacolo in pensione da novembre 2013, aveva accolto la domanda volta ad accertare la riliquidazione della quota B, per le anzianità maturate successivamente dal 31/12/1992, utilizzando come base di calcolo la media delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a un milione di lire, rivalutate secondo ISTAT dal 1998, e tutti i contributi giornalieri del periodo di competenza risultanti dall’estratto contributivo, nei limiti dei soli ratei non coperti dalla decadenza triennale antecedente alla data di deposito del ricorso giudiziario del 27/6/2019, in es sa assorbita l’eccezione di prescrizione quinquennale. Enunciato il quadro normativo di riordino del sistema previdenziale ai sensi del d.lgs. 503/1992, rammentato il sistema del pro-quota nella liquidazione della pensione per coloro che alla data del 31/12/1995 abbiano maturato una anzianità assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni, e richiamata la disciplina del d.lgs. 182/97 per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ex ENPALS , la Corte territoriale ha dapprima ritenuto di ricondurre il caso i n esame nell’ambito del secondo comma dell’art. 3 del citato decreto legislativo e, quindi, ha escluso che potesse trovare ancora applicazione la disciplina dell’art. 12 comma 7 del DPR 1420/1971 sulla previsione del tetto di Lire 315.000 quale limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile; ha, quindi, ritenuto applicabile la regola del successivo art. 4 comma 8 d.lgs. 182/97
che prevede un’ aliquota di rendimento annuo del 2%, sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile diviso 312, e le aliquote de ll’art. 12 del d.lgs. 503/92, decrescenti per anni di anzianità, sulle quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite secondo.
L’Istituto ricorrente impugna la sentenza affidandosi ad un unico articolato motivo, a cui l’intimato interpone rituale controricorso.
La Corte, discussa la causa nell’adunanza camerale del 18 ottobre 2024, si è riservata di decidere.
RILEVATO CHE
Con l’unico motivo di gravame l’INPS denuncia la violazione dell’art. 12 DPR 1420/1971 e dell’art. 4 D.lgs. 182/97, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., dovendosi ritenere che il massimale annuo pensionabile previsto dal comma 7 del citato art. 12, come modificato dall’art. 1 co.10 d.lgs. 182/97, rilevi anche ai fini della liquidazione delle quote di pensione ENPALS riferita ad anzianità contributive maturate dopo il 31/12/1992 (cd. quota B); a conferma di tale tesi richiama il principio di diritto sancito in giurisprudenza di legittimità con sentenze n.36056, 36641, 36644, 36646 del 2022 secondo cui nella determinazione della quota B per le anzianità maturate successivamente al 31/12/1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12 comma 7 DPR 1420/71, come mod. dall’art. 1 com ma 10 del
d.lgs. 182/97, limite non abrogato per incompatibilità dall’art. 4 co.8 cit. d.lgs. Inoltre, evidenzia che nessuna norma aveva abolito il predetto massimale né l’art. 4 comma 8 l’aveva implicitamente abrogato, incidendo soltanto sull’individuazione delle aliquote di rendimento e senza dettare regole nuove ed autosufficienti sulle modalità di calcolo della quota B, né il massimale si intendeva abolito in forza della armonizzazione del regime dell’ENPALS con quello dell’AGO rientrante nelle previsioni della legge 335/95. Nelle memorie illustrative richiama recenti ordinanze della Corte a sostegno dell’accoglimento delle argomentazioni esposte.
Nel controricorso la parte privata chiede un ripensamento dell’orientamento di legittimità espresso con le pronunce del 2022 e deduce che, se non dovesse applicarsi l’art. 4 co.8 d.lgs. 182/97, si porrebbe un problema di legittimità costituzionale per violazione della delega (art. 76 Cost.); quindi dissente dall’interpretazione circa la non autosufficienza della predetta norma avulsa da quella preesistente (art.12 co.7) ed evidenzia che la ‘ riforma Amato ‘ del 1992 aveva un’applicazione transitoria per il calcolo pensionistico valevole per i regimi sostitutivi di AGO, di poi la nuova disciplina aveva innalzato il numero delle migliori retribuzioni da utilizzare per il calcolo di retribuzione media giornaliera, mentre la riforma Dini era globale ed era diretta alla ‘ armonizzazione al regime dell’AGO ‘ ed all’allineamento fra retribuzione pensionabile ed imponibile; prospetta quindi una questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 co.8 come interpretato dalla Cort e di cassazione sull’esercizio dei poteri legislativi delegati .
Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1 – Va in primo luogo definito il perimetro della controversia avente ad oggetto il regime pensionistico in Quota B per i lavoratori dello spettacolo; la tematica centrale attiene al criterio di calcolo del sistema retributivo per coloro che prima del 31/12/1995 abbiano maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ed in particolare al criterio di calcolo della retribuzione giornaliera pensionistica per il periodo successivo al 31/12/1992 (per il periodo antecedente, la quota A è calcolata sulla media delle più elevate retribuzioni negli ultimi anni). Le parti sostengono due tesi contrapposte: se debba essere applicato l’art. 12 co. 7 DPR 1420/1971 sostituito dall’art. 1 co. 10 d.lgs. 182/97 come richiesto dall’INPS già soccombente in appello-, con individuazione di un limite massimo giornaliero di Lire 315.000 rivalutato dal 1998, oppure l’art. 4 co. 8 d.lgs. 182/97 -come argomentato nell ‘impugnata pronuncia di accoglimento dell ‘ istanza del pensionato per la riliquidazione delle prestazioni pensionistiche e sostenuto in controricorso-, ossia con individuazione del massimale annuo pensionistico diviso 312.
3.2 Riguardo alla perdurante vigenza applicativa dell’art. 12 co.7 DPR 1420/1971, va osservato che l’art. 4 co.8 del d.lgs. 182/97, riferito al calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto, non abroga né sostituisce il criterio di calcolo ivi previsto, limitandosi ad integrarlo sotto il profilo dell’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2% sulla retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria diviso 312, mentre per la parte di quota di retribuzione giornaliera pensionabile eccedente il predetto limite, il computo è effettuato secondo le
aliquote di rendimento previste dall’art. 12 del d.lgs. 503/1992. La norma in esame fornisce un criterio determinativo dell’aliquota di rendimento applicabile in misura fissa per una prima parte di retribuzione giornaliera pensionabile, ed in misura variabile decrescente per una seconda parte; non si introduce, dunque, una nuova nozione di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo che al 31/12/1995 abbiano già maturato un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, né si deroga al criterio del pro-quota per le anzianità maturate dopo il 31/12/1992 (criterio retributivo in quota B), e va osservato che il rinvio alla retribuzione annua pensionabile diviso 312 costituisce il parametro (‘limite massimo’) di retribuzione giornaliera pensionabile (‘corrispondente’) al quale applicare l’aliquota di rendimento del 2%, destinata a decrescere per le quote retributive eccedenti il predetto limite secondo gli scaglioni dell’art. 12 del d.lgs. 503/92. Si aggiunga che il criterio di calcolo della retribuzione giornaliera è connaturato alle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo, e che il tetto di retribuzione giornaliera pensionabile del settimo comma (di Lire 315mila) è rimasto inalterato nella sua astratta oggettività, fatta salva la rivalutazione annua in base ISTAT a decorrere dal 1/1/1998 come novellato dall’art. 1 comma 10 d.lgs. 182/97. Infine, alcuna incidenza ha, ai fini di una diversa determinazione della base di calcolo nel caso in esame, il successivo comma 11 dell’art. 1 del d.lgs. 182/97, riferito al ‘personale di cui al comma 1, nonché a coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell’art. 1 comma 23 della Legge 8 agosto 1995 n.355′, ossia a coloro che sono sottoposti al regime contributivo, puro o opzionato.
Resta fermo, pertanto, il criterio di calcolo dell’art. 12 co.7 DPR 1420/1971 come corretto dall’art. 1 co.10 d.lgs. 182/97. Anche sul punto si rimanda a recenti pronunce di questa sezione; in particolare, con l’ ordinanza n. 23988 dell’11/7/2024, è stato affermato quanto segue: ‘ Sulla questione è recentemente intervenuta questa Corte (v. Cass. 36056/22, seguita da altre, tra cui Cass. 38018/22, Cass. 870/23, Cass. 1775/23), affermando che nella determinazione della ‘quota B’ non si prendono in considera zione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall’art.1, co.10, d.lgs. n.182/97. Tale limite -si è spiegato- non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inps. ‘
Questa Corte, con l’ ordinanza n. n.21010/23, si è anche pronunciata sul rilievo di costituzionalità prospettato anche nel presente procedimento in relazione all’ ipotizzata violazione della legge delega, e l’agevole richiamo alle argomentazioni ivi espresse ne evidenzia, anche in questa sede, la manifesta infondatezza: « Sostiene parte controricorrente che l’interpretazione adottata da questa Corte dell’art.4, co.8 d. lgs. n.182/97 sarebbe in contrasto con la legge delega (art.2, co.22, lett. a) n.335/95), laddove prevede, come criterio direttivo, la
‘commisurazione delle prestazioni’ pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti’. L’interpretazione adottata verrebbe invece a commisurare la retribuzione massima giornaliera a 315.000 lire a fronte dell’onere contributivo sostenuto sulla retribuzione massima giornaliera pari a 1.000.000 lire. Ora, nelle citate sentenze si è richiamata C. Cost. n.202/08 che, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 della Costituzione» (punto 2 del Considerato in diritto). Si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in qua nto l’adempimento dell’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C. Cost. n.173/86, punto 10 del Considerato in diritto). Dunque, la ‘commisurazione’ delle prestazioni agl i oneri contributivi, di cui all’art.2, co.22 lett. a) l. n.335/95, una volta letta non nella rigorosa accezione di ‘necessaria corrispondenza’ cui si riferisce parte controricorrente, è rispettata dall’interpretazione qui accolta. Si deve aggiungere che, come ricordato ancora da C. Cost. n.202/08, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in «un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS; di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra
retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l’intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce» (punto 3 del Considerato in diritto) ».
6. Inoltre, le tematiche della armonizzazione al regime dell’AGO e del ripensamento della interpretazione fornita in sede di legittimità vanno esaminate congiuntamente: l’oggetto della delega è la disciplina e la riforma dei regimi pensionistici sostitutivi dell’AGO , e la finalità di armonizzazione non è volta ‘ al ‘ regime dell’AGO, ma è ‘ dei ‘ regimi sostitutivi, ossia fra di loro i regimi sostitutivi come sarebbero stati poi disciplinati nei rispettivi decreti legislativi governativi, nel rispetto dei principi cardine, fra i quali la previsione dei due sistemi retributivo/contributivo, la disciplina degli oneri contributivi, la commisurazione ad essi della prestazione contributiva, la previsione di massimali; e la questione di legittimità costituzionale come prospettata in relazione all’interpretazione giurisprudenziale è anche irrilevante perché ove la Corte intendesse deviare dal diritto vivente, al consolidato orientamento di legittimità, rileverebbe un contrasto interpretativo decidendo nel senso di rigetto del ricorso (così accogliendo le ragioni di controricorrente) oppure attiverebbe le modalità processuali per dirimere il contrasto interpretativo (che si risolverebbe quindi internamente, in ambito nomofilattico). Nella questione in esame le pronunce già rese hanno considerato di contemplare profili di contenimento di risorse finanziarie disponibili, di lettura unitaria dell’intero sistema previdenziale, di specialità del regime previdenziale in materia, di giustificazione del permanere del limite per evitare irragionevoli disparità tra il calcolo delle due quote dando luogo a criteri più favorevoli per la quota B rispetto alla quota A, di
rischio di perdita di equilibrio delle gestioni previdenziali coerente con la legge di delegazione- in caso di indiscriminato superamento del massimale della retribuzione giornaliera pensionabile; su tutto, si vedano pure Cass. nn. 24526/23, 24524/23.
Quanto affermato in tali pronunce viene qui condiviso; pertanto, le doglianze del ricorrente sono fondate e ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si uniformerà