Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11197 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11197 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6527-2023 proposto da
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA , INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME rappresentata e difesa, per procura rilasciata in calce al controricorso, da ll’ avvocata NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 3474 del 2022 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 26 settembre 2022 (R.G.N. 1329/2020).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 6527/2023
COGNOME
Rep.
C.C. 31/1/2025
giurisdizione Pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo. Determinazione della ‘quota B’.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 3474 del 2022, depositata il 26 settembre 2022 , la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha provveduto a riliquidare la pensione diretta spettante, a decorrere dall’ottobre 2009, alla signora NOME COGNOME lavoratrice dello spettacolo.
La Corte di merito ha accolto l’eccezione di decadenza triennale per i ratei arretrati antecedenti al luglio 2015 e, per la parte restante, ha riconosciuto il diritto della signora COGNOME di beneficiare di un trattamento pensionistico commisurato alle retribuzioni effettivamente percepite, senza l’applicazione del massimale pensionabile, con riferimento alle anzianità contributive acquisite a partire dal primo gennaio 1993 (quota B).
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che , soltanto per il calcolo della ‘quota A’ della pensione , vige il limite inerente alla retribuzione pensionabile massima, laddove, per la ‘quota B’, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ha dettato una disciplina nuova e autosufficiente, contraddistinta da limiti diversi, commisurati a quelli applicabi li all’assicurazione generale obbligatoria.
-L ‘INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
-La signora NOME COGNOME replica con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e dell’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
Avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere l’applicabilità del limite massimo di retribuzione pensionabile (art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420 del 1971), nella determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 (quota B). Tale limite non solo non sarebbe stato espressamente abrogato, ma sarebbe compatibile con il sistema di liquidazione delineato dal d.lgs. n. 182 del 1997.
-Il ricorso è fondato.
-Nel presente giudizio si controverte sulla determinazione della ‘ quota B ‘ della pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo e corrispondente agli anni di anzianità contributiva che decorrono dal primo gennaio 1993. La questione devoluta dal ricorrente investe l ‘ applicazione, anche alla ‘ quota B ‘ , del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, sancito dal l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
-Questa Corte ha oramai consolidato il seguente principio di diritto: «Nella determinazione della ‘ quota B ‘ della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dal l’art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997» (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2022, n. 36056, punto 24 delle Ragioni della decisione ).
Si deve ritenere, in difetto di un’abrogazione espressa e di un rapporto d’incompatibilità tra la disciplina previgente e quella posteriore, «che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all ‘ entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l ‘ INPS» (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2024, n. 27065, n. 27016 e n. 27015).
5. -A tali conclusioni, ribadite anche di recente (Cass., sez. lav., 1° marzo 2025, n. 5416, n. 5409, n. 5395, n. 5392 e n. 5382, con il richiamo alle altre pronunce conformi), questa Corte è giunta sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica della normativa e dell’analisi della sua evoluzione diacronica, verificando la compatibilità con la Costituzione e vagliando in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata e nel controricorso.
Quanto alla violazione dell’art. 76 Cost., adombrata nel controricorso, questa Corte ha puntualizzato che « l’art. 2, comma 22 lett. d ), legge n. 335/1995 indica la via di un’armonizzazione che salvaguardi comunque le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati, quale è il complesso normativo previdenziale relativo ai lavoratori dello spettacolo; dunque, nessuna violazione della legge delega, con consequenziale violazione dell’art. 76 Cost., si manifesta nei contenuti del decreto legislativo n. 182/1997 e nel mantenimento del massimale indicato nell’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971» (Cass., sez. lav., 9 agosto 2023, n. 24245).
Nell’odierno giudizio, la controricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento costante, che anche l’Istituto richiama, nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza camerale.
-La sentenza d’appello non si è attenuta ai princìpi indicati, nell’affermare che la ‘quota B’ non è più assoggettata al tetto di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
-Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa