Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13139 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13139 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4330-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME
– intimata –
avverso la sentenza n. 1216/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 09/11/2018 R.G.N. 568/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.4330/2019
COGNOME
Rep.
Ud.14/03/2025
CC
RILEVATO CHE
COGNOME NOME, assumendo di essere invalida all’80%, aveva presentato ricorso al Tribunale di Lecce per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 23 luglio 2015. INPS aveva contestato il requisito sanitario e la CTU aveva individuato la sussistenza dello stesso a far data da gennaio 2017, di tal chè il Giudice aveva riconosciuto il diritto a decorrere dal 1° gennaio 2017. Inps aveva presentato appello in punto decorrenza e la Corte territoriale ha confermato la pronuncia di primo grado con la sentenza n. 1216/2018, che INPS impugna, in questa sede, sulla base di un motivo.
Calabro NOME è rimasta intimata.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 marzo 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
INPS propone un unico motivo di ricorso, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 12 del d.l n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, dolendosi che la Corte abbia ritenuto non applicabile la normativa de qua , che prevede uno slittamento del decorso della pensione di vecchiaia, pari a dodici mesi dal raggiungimento dei requisiti di legge.
Il motivo è fondato.
E’ orientamento consolidato di questa Corte, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi ed alle cui motivazioni si fa rinvio, condividendole appieno, quello per cui «il regime dei differimenti previsto dall’art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per
lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso per volontà del legislatore non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che ‘negli altri casi’ maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia ‘alle età previste dagli specifici ordinamenti’ (così Cass. nn. 29191 del 2018, 2382 del 2020 e, più di recente, 30971 del 2022 e 5079 del 2023)» (come da ultimo espresso da Cass. n. 24316/2024).
Non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 marzo