Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2386 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 2386  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15251-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA, INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  296/2017  della  CORTE  D’APPELLO  di CAMPOBASSO, depositata il 08/03/2018 R.G.N. 38/2017;
Oggetto
Pensione in regime di convenzione internazionale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.28/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata l’8.3.2018, la Corte d’appello di Campobasso ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME volta a ottenere la liquidazione in pro rata della pensione di vecchiaia in regime internazionale, cumulando la contribuzione maturata in Italia prima dell’emigrazione in Argentina con quella versata in Italia dopo aver avuto liquidata dall’ente previdenziale argentino una pensione esclusivamente calcolata sui contributi ivi versati;
che  avverso  tale  pronuncia  l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso  per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 28.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 15 della Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, per avere la Corte di merito ritenuto che la contribuzio ne accreditata in favore dell’odierno controricorrente anteriormente alla liquidazione della pensione argentina, ancorché inferiore a 52 settimane e pertanto insuscettibile di totalizzazione con i contributi versati in Argentina, potesse essere cumulata co n l’ulteriore contribuzione versata in Italia dopo la liquidazione della pensione estera al fine di conseguire
l’anzianità contributiva di 52 settimane utile per la liquidazione del pro rata a carico dell’AGO;
che il motivo è fondato;
che, nell’interpretare l’art. 15 della Convenzione cit., questa Corte ha chiarito che il titolare di pensione liquidata dall’Argentina in modo autonomo, in presenza di contributi infrannuali pagati in Italia, non può cumulare gli ulteriori contributi italiani successivamente versati, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia pro rata in regime di totalizzazione internazionale, essendo i due trattamenti pensionistici incompatibili, alla stregua della Convenzione italoargentina sulla sicurezza sociale del 3 novembre 1981, ratificata con l. n. 32/1983, di modo che i contributi versati in uno Stato, dei quali l’altro abbia doverosamente tenuto conto nel riconoscere la pensione in via autonoma, non possono essere considerati una seconda volta per la corresponsione da parte del predetto Stato di un ulteriore trattamento pensionistico (così Cass. n. 22072 del 2020, cui ha dato continuità Cass. n. 23037 del 2024);
che a non diverse conclusioni induce l’invocazione di Cass. n. 1782 del 1986, cit. dalla sentenza impugnata, secondo cui, non potendo la pensione erogata da un istituto previdenziale estero essere equiparata ad uno di quei trattamenti pensionistici previsti dalla legge come ostativi alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, dovrebbe pur sempre consentirsi il ricorso a quest’ultima da parte dell’assicurato che, avvalendosi del cumulo e della totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti o costituiti in ciascuno dei due paesi, intenda conseguire una pensione a carico dell’AGO, atteso che tale possibilità (ovviamente indiscutibile, essendo ben possibile il concorso di due trattamenti pensionistici liquidati rispettivamente dai due
paesi contraenti) nulla ha a che fare con la questione per cui qui è causa, che concerne la possibilità che, qualora l’ente previdenziale  argentino  non  abbia  tenuto  conto  dei  contributi accreditati  in  Italia  ai  fini  della  liquidazione  della  pensione, l’ass icurato  possa  cumularli  con  altri  versati  successivamente alla decorrenza della pensione estera;
che quest’ultima è fattispecie disciplinata dall’art. 15, comma 5, della Convenzione cit., secondo il quale ‘se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato Contraente non raggiunge un anno e se, tenendo conto soltanto di questi soli periodi, non si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l’Istituzione di questo Stato non sarà tenuta a corrispondere prestazioni per detti periodi’ e sarà invece ‘l’istituzione competente dell’altro Stato Contraente’ a dover ‘tenere invece conto di tali periodi, sia al fine dell’acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di esse’;
che, in continuità con Cass. nn. 22072 del 2020 e 23037 del 2024, cit., va pertanto ribadito che, mentre è possibile utilizzare i contributi infrannuali accreditati in Italia anteriormente alla liquidazione della pensione autonoma argentina onde conseguire una ulteriore pensione autonoma a carico dell’AGO, non è possibile impiegare i medesimi per ottenere la liquidazione in pro rata della pensione in totalizzazione propria del regime convenzionale, non essendo ciò previsto dall’art. 15 della Convenzione;
che  il  ricorso,  pertanto,  va  accolto  e,  cassata  la  sentenza impugnata, la causa, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da NOME COGNOME;
che, essendosi il principio di diritto cui qui s’è data continuità formatosi successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, va ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo;
P. Q. M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso.  Cassa  la  sentenza  impugnata  e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da NOME COGNOME. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28.11.2024.