Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28247 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28247 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 34705-2018 proposto da
DOMINICI NOME, DI NOTO NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 421 del 2018 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il 24 maggio 2018 (R.G.N. 1075/2015).
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 28/06/2023
giurisdizione Trattamenti previdenziali erogati dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 421 del 2018, depositata il 24 maggio 2018, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città, che aveva respinto la domanda dei signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, volta a ottenere il riconoscimento della pensione integrativa a carico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esattorie o, in alternativa, il pagamento di una somma pari al 75% dei contributi versati al predetto RAGIONE_SOCIALE.
1.1. -A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che ai pensionati appellanti è stata corrisposta la pensione determinata secondo i criteri dell’assicurazione generale obbligatoria, in quanto in concreto più favorevole, e che è dunque preclusa la richiesta di prestazioni a carico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che presuppongono l’unitarietà dei versamenti.
Non può essere condivisa la premessa del gravame, che nella pensione integrativa reclamata in causa ravvisa una mera componente che si somma alla pensione già corrisposta dall’assicurazione generale obbligatoria e prescinde dall’autentica natura di tale integrazione, consistente in «un autonomo e complessivo trattamento RAGIONE_SOCIALEstico» (pagina 6 della sentenza impugnata).
1.2. -Non è fondata la pretesa di restituzione dell’integrazione contributiva, in quanto la facoltà di riscatto non è stata esercitata nel rispetto dei termini di cinque anni dalla risoluzione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE, sanciti da una normativa che non confligge con i principi costituzionali.
Né si può riscontrare alcun indebito arricchimento a vantaggio dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
-I signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Palermo, con ricorso notificato il 21 novembre 2018 e affidato a due motivi.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, notificato il 31 dicembre 2018.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380 -bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-I ricorrenti e la parte controricorrente hanno depositato memoria illustrativa.
-Il Collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5, cod. proc. civ.), i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., e omesso esame d’un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, co n conseguente nullità della sentenza.
La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità della decisione di primo grado, che indicherebbe soltanto due dei ricorrenti (i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME), ingenerando incertezza sull’efficacia soggettiva della sentenza.
1.1. -Il motivo è inammissibile, per difetto d’interesse.
1.2. -Colgono nel segno, a tale riguardo, i rilievi sviluppati nel controricorso (pagine 4 e 5).
È inammissibile, per difetto d ‘ interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza d ‘ appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della
causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative RAGIONE_SOCIALEi artt. 353 e 354 cod. proc. civ., e il giudice d ‘ appello comunque abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio in relazione all ‘ omessa dichiarazione di nullità (Cass., sez. I, 21 settembre 2015, n. 18578, e 21 novembre 2008, n. 27777).
Questa Corte ha puntualizzato che, nelle controversie in materia di RAGIONE_SOCIALE, in virtù dell ‘ effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d ‘ appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi d ‘ impugnazione, il giudice del gravame, ove rilevi un vizio nella sentenza impugnata, non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve trattenerla per l ‘ ulteriore decisione nel merito. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione per carenza d ‘ interesse, qualora il giudice del gravame, pur non avendo dichiarato la nullità della sentenza di primo grado prospettata in sede d ‘appello , abbia, nondimeno, pronunciato nel merito (Cass., sez. lav., 5 aprile 2011, n. 7744).
Nessun interesse sorregge un ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede d ‘ appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, in quanto una decisione d ‘ accoglimento avrebbe comportato null ‘ altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice d ‘ appello (Cass., sez. II, 12 ottobre 2020, n. 21943, e Cass., sez. lav., 5 giugno 2014, n. 12642).
Trattazione che, nel caso di specie, è ritualmente avvenuta, approdando a una sentenza che ha esaminato le posizioni di tutte le parti in causa e che si è sostituita integralmente alla pronuncia di primo grado.
Donde la carenza d’interesse dei ricorrenti , che nessun pregiudizio risentono dalla lacunosa identificazione RAGIONE_SOCIALE parti nella pronuncia di primo grado, oramai sostituita da quella d’appello.
2. -Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEi artt. 2, 3, 10 e 21 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e del decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 55, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2018.
La sentenza impugnata avrebbe errato nel negare il diritto di percepire la pensione corr isposta dall’assicurazione generale obbligatoria, così come integrata dal contributo affluito al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE speciale, e avrebbe ‘snaturato’ il concetto di integrazione RAGIONE_SOCIALEstica. Nell ‘ammontare della pensione in godimento, non sarebbero stati computati anche i contributi versati al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, deputati a integrare il trattamento RAGIONE_SOCIALEstico.
Tali conclusioni sarebbero avvalorate anche dal decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 55, inequivocabile nello stabilire che tutti i contributi versati nel RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE diano origine alla liquidazione d ‘ una prestazione aggiuntiva rispetto al trattamento maturato con le regole dell’assicurazione generale obbligatoria.
2.1. -Il motivo s’incentra sul diritto di percepire l’integrazione della pensione corrisposta dall’assicurazione generale obbligatoria e non tocca la questione inerente al riscatto della contribuzione versata.
La doglianza non è fondata.
2.2. -Come questa Corte ha chiarito nella sentenza 4 maggio 2016, n. 8892, nel tratteggiare l’articolata disciplina applicabile al caso di specie, «18. Il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, che ha abrogato le disposizioni precedentemente in vigore, e dalla legge 22 luglio 1971, n. 587, che ne ha costituito il completamento ed il perfezionamento. 19. Esso costituisce una gestione autonoma in seno all ‘ Istituto della RAGIONE_SOCIALE sociale. 20. Ai sensi della legge n. 377 del 1958, artt. 8 e 9, sono obbligatoriamente iscritti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con effetto dalla data di assunzione: a) – i RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE o
subalterni, RAGIONE_SOCIALE esattorie e ricevitorie RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, compresi gli addetti ai servizi centrali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aziende appaltatrici; b) – i RAGIONE_SOCIALE con incarichi permanenti che prestano servizio intermittente per un periodo superiore a 180 giorni l ‘ anno; c) i RAGIONE_SOCIALE in servizio presso le esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio; d) – i RAGIONE_SOCIALE adibiti a servizi cumulativi di credito ed esattoria sempreché il rapporto di RAGIONE_SOCIALE sia regolato dai contratti collettivi RAGIONE_SOCIALE categorie RAGIONE_SOCIALE. 21. Secondo quanto previsto dall ‘ art. 2 della legge n. 377 del 1958, il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha lo scopo di integrare, in favore RAGIONE_SOCIALEi iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dovuto dall ‘ assicurazione generale obbligatoria per l ‘ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto 4 ottobre 1935, convertito con modificazioni e integrazioni, nonché secondo le norme previste dalla legge n. 377 del 1958. 22. Il RAGIONE_SOCIALE conferisce all ‘ iscritto ed ai suoi aventi causa una pensione che integra quella a carico dell ‘ AGO, secondo quanto previsto dall ‘art. 2 della legge n. 377 del 1958. 23. Ai sensi del successivo art. 3, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provvede a corrispondere, unitamente alla integrazione di cui sopra, la pensione dovuta dall ‘ assicurazione generale obbligatoria per l ‘ invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati o considerati utili nell ‘ assicurazione stessa. 24. Detta pensione è accreditata al RAGIONE_SOCIALE per il suo intero ammontare dalla assicurazione anzidetta. 25. La pensione a carico dell ‘ assicurazione obbligatoria per l ‘ invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono pagate dal RAGIONE_SOCIALE in unica soluzione e costituiscono, nei confronti RAGIONE_SOCIALEi iscritti, una unica pensione complessiva. 26. L ‘ intera pensione liquidata ai sensi della legge n. 377 del 1958 è a carico del RAGIONE_SOCIALE, quando non sia dovuta la pensione dell ‘ assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti. 27. Qualora la pensione complessiva risulti di importo inferiore a quello della pensione dell ‘ AGO, all ‘ iscritto spetta una
pensione di importo pari a quest ‘ ultima (art. 24, comma 4). 28. Le prestazioni RAGIONE_SOCIALEstiche che il RAGIONE_SOCIALE conferisce agli iscritti sono: le RAGIONE_SOCIALE dirette di vecchiaia e di invalidità e le RAGIONE_SOCIALE ai superstiti 30. Gli artt. 21 e sgg. della legge n. 377 del 1958 regolano le prestazioni erogate dal RAGIONE_SOCIALE ed i requisiti richiesti per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE stesse, precisando che queste ultime comprendono quanto dovuto dall ‘ assicurazione generale obbligatoria, le cui prestazioni non sono cumulabili con quelle a carico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. 31. Gli iscritti sono inseriti contemporaneamente nell ‘ assicurazione generale obbligatoria, tanto che nel fondo confluiscono anche i contributi AGO e la pensione che viene liquidata è una pensione complessiva. 32. Alla luce RAGIONE_SOCIALE disposizioni di legge sopra richiamate, deve ritenersi che il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è un RAGIONE_SOCIALE speciale obbligatorio (legge n. 377 del 1958, art. 8), a carattere integrativo, disciplinato dalla legge con norme di carattere imperativo, costituente un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente (Cass. n. 12872/98, 11532/00, 7288/2015), nel cui ambito le prestazioni a carico dell ‘ assicurazione obbligatoria, durante il periodo di iscrizione al RAGIONE_SOCIALE, non possono essere erogate se non ricorrono i presupposti per l ‘ erogazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni a carico dell ‘ AGO».
2.3. -Di tali principi, ribaditi in molteplici occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. lav., 28 ottobre 2021, n. 30474, 16 febbraio 2021, n. 4044, 30 ottobre 2020, n. 24135, 15 settembre 2020, n. 19242, e 9 novembre 2018, n. 28775), la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione.
La premessa è che i ricorrenti, ai sensi dell’art. 24, quarto comma, della legge n. 377 del 1958, beneficiano di una pensione «a carico dell’assicurazione generale obbligatoria» (pagina 2 della sentenza) .
Com’è stato accertato in punto di fatto in termini concordi dai giudici di primo e di secondo grado, la pensione, erogata dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, risulta in concreto più vantaggiosa della
pensione liquidata secondo il regime speciale di cui all’art. 23 della medesima legge n. 377 del 1958, analiticamente ricostruito, quanto ai criteri di computo, dalla sentenza d’appello, anche in chiave comparativa con la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.
I giudici d’appello, nell’esaminare la domanda introdotta dai ricorrenti e nell’interpretarne il contenuto sostanzia le, hanno preso le mosse dal rilievo, comunemente recepito nella giurisprudenza di questa Corte, che il «RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non può erogare il solo trattamento integrativo, essendo tenuto alla liquidazione di un ‘ unica prestazione complessiva, comprensiva anche di quella che sarebbe maturata a carico dell ‘ AGO» (sentenza n. 8892 del 2016, cit., punto 37 dei ‘Motivi della decisione’) .
Né si possono ottenere a carico del RAGIONE_SOCIALE le prestazioni che «presuppongono la unitarietà dei versamenti» (sentenza n. 8892 del 2016, cit., punto 38 dei ‘Motivi della decisione’) .
Invero, non si può configurare l’integrazione a carico del RAGIONE_SOCIALE come una mera integrazione, dissociata dalla prestazione complessiva, laddove tale trattamento si atteggia come «un autonomo e complessivo trattamento RAGIONE_SOCIALEstico» (sentenza n. 8892 del 2016, cit., punto 39 dei ‘Motivi della decisione’).
Questo è il punto nodale della sentenza d’appello, che muove dalla particolareggiata ricostruzione del quadro normativo e RAGIONE_SOCIALEi approdi più recenti della giurisprudenza di questa Corte, anche in ordine al corretto inquadramento della integrazione rivendicata dai ricorrenti, componente di un unicum inscindibile (pagina 3 del controricorso).
Le conclusioni cui sono giunti i giudici d’appello sc aturiscono da tale inquadramento, che ha implicazioni di portata più generale e si riverbera anche sulla soluzione del caso di specie.
Alla stregua dei principi richiamati, la Corte territoriale, a fronte di un trattamento RAGIONE_SOCIALEstico RAGIONE_SOCIALE categoria ES (pagina 5 della sentenza), erogato «dall’AGO» (pagina 6), RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, e prescelto in quanto «regime più favorevole» nel suo complesso (pagina 7), non ha accolto l’ulteriore richiesta d ‘una mera integrazione a carico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Tale integrazione, afferente a un diverso regime, si atteggia come elemento costitutivo di un trattamento unitario, che non può essere frammentato nelle sue componenti . L’integrazione non può essere richiesta quale prestazione irrelata e distinta, avulsa dal trattamento cui appartiene.
Né tale richiesta può essere giustificata dal fatto che una parte della contribuzione, in questo modo, si palesi infruttuosa.
Come ha chiarito la giurisprudenza costituzionale, «in un sistema solidaristico la circostanza che al pagamento dei contributi non corrispondano prestazioni previdenziali non dà luogo ad arricchimento senza causa della gestione destinataria dei contributi (v. sentenza n. 390 del 1995)» (sentenza n. 439 del 2005, punto 3 del Considerato in diritto ).
Con precipuo riguardo al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha tratto da tali principi i pertinenti corollari. Con orientamento richiamato anche dai giudici d’appello, si è affermato che l’ impossibilità, per il soggetto iscritto alla Cassa di RAGIONE_SOCIALE, di utilizzare i contributi versati non comporta alcun diritto alla loro restituzione, nemmeno a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell ‘ art. 2041 cod. civ.
In ragione dei fini solidaristici perseguiti dalle Casse o dagl ‘I stituti di RAGIONE_SOCIALE e assistenza, non si rinviene nel sistema un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati, in relazione ai quali non si siano verificati, o non possano più verificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale (Cass., sez. lav., 26 gennaio 2006, n. 1572).
2.4. -A diverse conclusioni non può condurre lo ius superveniens richiamato a sostegno del motivo di ricorso.
L’art. 1, comma 9 -bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha demandato a un decreto del Ministro del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il compito di individuare «le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1º luglio 2017, RAGIONE_SOCIALE risorse del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, per l ‘ armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con quella dell ‘ assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335».
Il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 55, emanato in attuazione del d.l. n. 193 del 2016, interviene a individuare «in via esclusiva le modalità di utilizzazione RAGIONE_SOCIALE risorse del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, secondo la disciplina previdenziale dell ‘ assicurazione generale obbligatoria, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi della legge 8 agosto 1995, n. 335» (art. 1).
L’art. 2, comma 1, del decreto stabilisce che: « A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione dell ‘ importo dei trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici previsti dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge n. 377 del 1958, tutti i contributi versati per ciascun anno dal datore di RAGIONE_SOCIALE e dal lavoratore al predetto RAGIONE_SOCIALE costituiscono il montante individuale contributivo annuale dell ‘ iscritto da trasformare in pensione aggiuntiva al trattamento previsto dall ‘ assicurazione generale obbligatoria. I contributi sono validi anche per la liquidazione della pensione aggiuntiva al trattamento RAGIONE_SOCIALEstico anticipato».
Meritano di essere condivise le osservazioni dell’Istituto (pagina 7 del controricorso e pagina 2 della memoria illustrativa), che fa leva sull’elemento testuale dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE previsioni del decreto a far data dalla sua entrata in vigore e ne pone in risalto la natura innovativa.
Tali rilievi collimano con le osservazioni già svolte, sia pure per incidens , da questa Corte (Cass., sez. lav., 16 aprile 2019, n. 10568, punto 17 del Considerato ).
L’ordinanza in esame, pur lasciando impregiudicata l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE previsioni del decreto, le ha reputate inapplicabili ratione temporis , proprio sulla base dell’ orizzonte temporale definito tanto dal d.l. n. 193 del 2016 quanto dallo stesso decreto, che non abbraccia le prestazioni previdenziali più risalenti, come quelle dedotte nell’odierno giudizio , riconosciute nell’arco di tempo dal 2001 al 200 6.
-Ne discende che il ricorso dev’essere complessivamente respinto.
-I ricorrenti devono essere condannati a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
-L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo de i ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell ‘ art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione