Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27968 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 27968 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 19202-2017 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati COGNOME e COGNOME NOME, presso lo studio dei quali, in ROMA, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 5703 del 2016 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 26 gennaio 2017 (R.G.N. 2498/2014).
R.G.N. 19202/2017
COGNOME.
Rep.
C.C. 28/06/2023
giurisdizione Trattamenti pensionistici del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Pensione integrativa.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 5703 del 2016, depositata il 26 gennaio 2017, la Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città, ha respinto la domanda del signor NOME COGNOME, che aveva chiesto l’accertamento del diritto di percepire la pensione di vecchiaia integrata, a carico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, e la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al versamento della relative somme , da quantificare in un separato giudizio.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il signor COGNOME ha chiesto il trasferimento della contribuzione del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha conseguito la pensione di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
In seguito alla costituzione della posizione assicurativa presso la gestione ordinaria e all’impiego dei contributi originariamente versati al fondo speciale per ottenere la pensione di anzianità, l’assicurato non può più reclamare prestazioni a carico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, «che presuppongono la unitarietà dei versamenti» (pagina 3 della sentenza).
Né, alla luce delle finalità solidaristiche della contribuzione, si configura alcun indebito arricchimento a beneficio dell’istituto previdenziale, che ha «trattenuto la integrazione, senza corrispondere alcun ché al pensionato» (pagina 4 della pronuncia d’appello).
-Il signor NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma, con ricorso notificato il 2 5 luglio 2017 e affidato a due motivi.
-L’RAGIONE_SOCIALE resiste con cont roricorso, notificato il 29 agosto 2017.
4. -La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380 -bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
-Il Collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEi artt. 2, 3, 10 e 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e dell’art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel negare il diritto di ottenere le prestazioni a carico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a chi abbia optato per la ricongiunzione della contribuzione presso l’assicurazione generale obbligatoria. Tale ricongiunzione non riguarderebbe la contribuzione accantonata, utile per il finanziamento della pensione integrativa. Prestazione che, pertanto, potrebbe essere a giusto titolo richiesta.
La domanda di liquidazione della pensione di anzianità, avanzata all’assicurazione generale obbligatoria, non potrebbe valere come rinuncia alla posizione assicurativa nel RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (in particolare, pagina 15 del ricorso).
Una diversa interpretazione del dettato normativo determinerebbe l’infruttuosità della contribuzione corrisposta in vista dell’integrazione del trattamento pensionistico (pagina 18 del ricorso) e un ingiustificato arricchimento dell’ente previdenziale, che, «pur conseguendo una duplice contribuzione, erogherebbe un solo trattamento previdenziale» (pagina 23 del ricorso).
1.1. -La censura non coglie nel segno.
1.2. -La sentenza d’appello è con forme ai principi enunciati da questa Corte, che ha qualificato il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE come un fondo speciale obbligatorio a carattere integrativo, destinato a costituire un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente (Cass., sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8892).
Da tale inquadramento deriva che, durante il periodo d ‘ iscrizione al RAGIONE_SOCIALE, non possono essere erogate le prestazioni a carico del l’assicurazione generale obbligatoria, se non ne sussistono i presupposti nel regime generale.
Pertanto, una volta che sia stata trasferita e utilizzata, mediante costituzione della posizione previdenziale nell ‘assicurazione generale obbligatoria, la quota di contribuzione per la predetta gestione, non è possibile ottenere le prestazioni a carico del RAGIONE_SOCIALE, il cui presupposto è l ‘ unitarietà dei versamenti.
Né tale disciplina comporta alcun indebito arricchimento dell ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto l ‘ art. 7 della legge 29 luglio 1971, n. 587, conferisce all ‘ iscritto cessato dal servizio presso le esattorie la facoltà di chiedere il pagamento una tantum di una somma pari al 75 per cento dei contributi integrativi versati al RAGIONE_SOCIALE (cfr., sul punto, la già citata sentenza n. 8892 del 2016, menzionata anche a pagina 6 della pronuncia impugnata e, con ampi stralci, alle pagine 6 e 7 del controricorso).
Questa Corte ha anche disatteso, in quanto manifestamente infondati, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati con riferimento alla disciplina in esame, per il contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., e h a osservato, a tale riguardo, che l’operatività delle relative disposizioni è demandata alle libere scelte dell’interessato, improntate a criteri di convenienza individuale (Cass., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28775).
1.3. -Non vi sono ragioni per discostarsi da tali principi, richiamati dal controricorrente anche nella memoria illustrativa e ribaditi a più
riprese dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. lav., 28 ottobre 2021, n. 30474, 16 aprile 2021, n. 4044, e 30 ottobre 2020, n. 24135), che offre una risposta esaustiva a tutte le questioni dibattute dal ricorrente. Né il motivo illustra argomenti che sollecitino la revisione critica di un indirizzo oramai costante, che perciò si richiama, anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.
-Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ. e imputa alla Corte territoriale di avere arbitrariamente negato il diritto di ottenere la restituzione delle somme accantonate a titolo d’integrazione (pagine 24 e 25 del ricorso per cassazione).
Tali somme rimarrebbero pur sempre nella disponibilità della parte, che in ogni momento potrebbe richiederne la restituzione e non potrebbe essere trattata in modo deteriore, sol perché non ha riscattato tali somme nel termine dell’art. 7 della legge 29 luglio 1971, n. 587.
2.1. -Neppure la seconda doglianza può essere accolta.
2.2. -Nel respingere la domanda di restituzione dei contributi, a prescindere dalla sua estensione al loro intero ammontare o alla percentuale del 75% indicata nel ricorso introduttivo (cfr., su tali profili, pagina 8 del controricorso), la sentenza impugnata è pienamente rispettosa delle enunciazioni di principio di questa Corte, che la parte ricorrente non fa segno di critiche persuasive.
2.3. -Con precipuo riguardo agl’iscritti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha affermato che l’ impossibilità di utilizzare i contributi versati non comporta alcun diritto alla loro restituzione nemmeno a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell ‘ art. 2041 cod. civ.
A favore di tali conclusioni depongono le finalità solidaristiche perseguite dalle Casse o dagl ‘I stituti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che non consentono di rinvenire nel sistema un principio generale di
restituzione dei contributi legittimamente versati, ove non si siano verificati, o non possano più verificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale (Cass., sez. lav., 26 gennaio 2006, n. 1572).
Non è dato scorgere, pertanto, alcun «ingiustificato vantaggio della cassa o dell ‘ istituto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che ha riscosso i contributi », che possa sorreggere l’azione sussidiaria di cui all’art. 2041 cod. civ. (sentenza n. 1572 del 2006, cit., in motivazione, che, con questi argomenti, respinge il secondo motivo di ricorso).
Nel reputare manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate in quel frangente con il primo motivo di ricorso, questa Corte ha rimarcato che «la struttura di tipo solidaristico, ribadita più volte dalla stessa Corte Costituzionale, dei sistemi previdenziali giustifica l ‘ onere della contribuzione a carico di tutti gli iscritti in favore dell ‘ ente o dell ‘ istituto delegato all ‘ erogazione dei trattamenti previdenziali o riservata alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del principio solidaristico e dell ‘ eguale trattamento dei casi simili, la diversificazione delle varie ipotesi in cui tali trattamenti, ivi comprese, in alternativa, le restituzioni contributive, possano o debbano essere erogati . In particolare, il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, modificata dalla legge 29 luglio 1971, n. 587, pur costituendo un sistema autonomo e autosufficiente, è, tuttavia, integrativo dell ‘ assicurazione generale obbligatoria (v. pronunce di questa Corte n. 12872 del 29 dicembre 1998; n. 11532 del 2 settembre 2000). Tale natura del RAGIONE_SOCIALE, pur sempre ispirata al principio solidaristico, giustifica tutte le indicate ipotesi di restituzioni contributive o di prestazioni previdenziali, previste in favore RAGIONE_SOCIALEi iscritti che non possano usufruire del trattamento A.G.O. e, per converso, quelle di mancata restituzione in favore RAGIONE_SOCIALEi iscritti che possano usufruire di tale trattamento. Ciò comporta che la disciplina
impugnata di incostituzionalità sia, invece, razionale e improntata a un fine solidaristico che viene perseguito equamente in tutte le sopra indicate ipotesi, non fondatamente sospettate di incostituzionalità» (così, testualmente, la citata sentenza n. 1572 del 2006).
2.4. -Tali principi, diffusamente esposti tanto nella pronuncia impugnata quanto nel controricorso, resistono al vaglio critico che il secondo motivo richiede, anche in ordine ai profili d’incompatibilità con la Costituzione che si paventano.
-In virtù dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto.
-Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
-L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo de l ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell ‘ art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione