Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15294 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15294 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7502-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.3/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
02/02/2021 R.G.N. 642/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 2.2.21 la C orte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza 2015 del Tribunale di Taranto, che aveva accolto la domanda della NOME COGNOME, coniuge di consulente di lavoro, di pensione indiretta dal 2009, con compensazione (nei limiti di cui agli articoli 1246 c.c. e 545 c.p.c.) tra importi dovuti ed euro 49.486 per contributi soggettivi integrativi dovuti dal dante causa.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per tre motivi, cui resiste con controricorso la pensionata. Le parti hanno presentato memorie.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
I motivi deducono violazione degli articoli 1901, 1886 e 2116 c.c. (primo motivo), degli articoli 23 e 38 Costituzione (secondo motivo) e degli articoli 12 e 131 legge 249/91 (terzo motivo), per avere la Corte territoriale trascurato che nel lavoro autonomo il mancato versamento della contribuzione preclude l’attribuzione del diritto a pensione, mentre l’attribuzione del diritto jure proprio implica solo l’esclusione dall’asse ereditario, ma non consente deroga alla maturazione del requisito contributivo.
Il primo motivo è fondato. Invero, il diritto alla pensione indiretta presuppone il possesso dei requisiti (amministrativi, contributivi ed anagrafici) per la pensione da parte del de cuius .
Il Collegio è consapevole che Sez. L, Sentenza n. 23569 del 12/09/2008 (Rv. 605165 – 01) ha affermato che, quando un lavoratore autonomo muoia senza aver versato i contributi, i superstiti, ove ricorrano le condizioni di legge, hanno diritto alla pensione indiretta iure proprio e non iure hereditatis , e tale diritto non può essere escluso in caso di inadempimento, da parte del de cuius, dell’obbligazione contributiva; ove, tuttavia, i superstiti siano anche eredi, essi hanno l’obbligo di pagare i contributi omessi e non prescritti, secondo le norme del diritto successorio (fattispecie in tema di pensione indiretta di coltivatore diretto o imprenditore agricolo). Nel medesimo senso, Sez. L, Sentenza n. 13938 del 16/06/2006 (Rv. 591222 – 01).
In senso diverso si è affermato tuttavia (Sez. L, Sentenza n. 26443 del 29/09/2021, Rv. 662276 -01) che il trattamento pensionistico indiretto del superstite, pur restando autonomo, trae le sue condizioni di maturazione dalla posizione assicurativa del dante causa, costituendo la morte dell’assicurato uno dei requisiti soggettivi richiesti per il conseguimento della pensione indiretta. Come ricordato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 3519 del 27/04/1990 (Rv. 466859 – 01), nel vigente sistema previdenziale i tre rischi della vecchiaia, della invalidità e della morte dell’assicurato o del pensionato sono conglobati in un’unica forma assicurativa e il versamento dell’unitaria contribuzione sopperisce contemporaneamente, oltre che alla pensione di vecchiaia e di invalidità, anche a quella per i superstiti (pensione indiretta), il cui diritto, condizionato al verificarsi del decesso dell’assicurato, matura parallelamente e insieme al diritto alle altre pensioni e sotto gli stessi presupposti (vedi in questo senso Cass. 8 gennaio
1980, n. 157; Cass. 23 giugno 1971, n. 1994; Cass. 1° giugno 1965, n. 1171).
In linea con tali pronunce da ultimo richiamate, deve rilevarsi, invero, che la regola dell’automatismo delle prestazioni non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi, e che per essi, finché non sono pagati i contributi nella misura prevista dalla legge, non matura il diritto alla pensione, così come correlativamente non matura in capo al familiare il diritto alla pensione indiretta.
Nel caso di specie, è pacifico che i contributi non erano stati mai pagati dal de cuius nella misura minima necessaria.
Per un principio analogo, pur in materia della diversa prestazione della pensione di reversibilità, Sez. L, Sentenza n. 11283 del 23/11/1990 (Rv. 469878 -01) aveva affermato che per il conseguimento della pensione di riversibilità indiretta, prevista dall’art. 17 della legge 4 febbraio 1967 n. 37 sul riordinamento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a favore dei RAGIONE_SOCIALE, occorre non operando il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali -la sussistenza, alla data della morte dell’assicurato, oltre che del requisito dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE suddetta, anche di quello del versamento effettivo dei contributi per i periodi prescritti dagli artt. 13 e 14 della stessa legge. Pertanto, non ha diritto a detta pensione il coniuge superstite allorchè l’assicurato, al momento del decesso, non disponesse dei cinque anni di contribuzione previsti dal l’ art. 17 cit. e, conseguentemente, è irrilevante, ai fini del fondamento della pretesa previdenziale, sia che la contribuzione sia stata integrata post mortem, sia la circostanza che i contributi annuali non versati entro il mese di febbraio vengano riscossi a mezzo di ruoli annuali
compilati dalla RAGIONE_SOCIALE, resi esecutivi dall’intendenza di finanza e trasmessi all’esattoria comunale (art. 28 legge cit.).
Nel medesimo senso, in precedenza, si era del pari ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 5019 del 29/08/1980, Rv. 408876 -01) che il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all’art 2116 cod. civ., non si applica agli iscritti alla RAGIONE_SOCIALE, i quali hanno diritto alle prestazioni dalla stessa erogata solo a seguito del versamento dei contributi nell’ammontare e per il periodo prescritto dalla legge 4 febbraio 1967 n 37. Pertanto, poiché in ipotesi di pensione indiretta o di reversibilità la ricorrenza dei requisiti d ‘ iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE e di versamento dei contributi va accertata, a norma dell’art 17 della legge citata, alla data della morte dello assicurato, non ha diritto a tale pensione il coniuge superstite ove l’assicurato, al momento della morte, pur avendo i cinque anni di iscrizione, non poteva far valere i cinque anni di contribuzione previsti dal citato art. 17 e, come già dianzi esposto, è irrilevante che il coniuge superstite si adoperi per integrare la contribuzione. Allo stesso modo è del tutto indifferente la circostanza che i contributi personali annuali, non versati entro il mese di febbraio di ogni anno, vengano riscossi a mezzo di ruoli annuali compilati dalla RAGIONE_SOCIALE e resi esecutivi dall’intendenza di finanza tramite l’esattoria comunale, in quanto il pagamento all’esattore, tardivamente eseguito, non fa venire meno gli effetti della mora consolidatisi con la morte dell’assicurato.
Dunque, se è vero che l’inadempimento del dante causa non pregiudica irreversibilmente il diritto dei superstiti alla
pensione indiretta, potendo essi ovviare all’omissione contributiva del dante causa con versamenti successivi e conseguente maturazione del requisito utile alla pensione indiretta, il diritto dei superstiti alla pensione resta condizionato al previo perfezionamento del requisito di regolarità contributiva.
Può dunque affermarsi che, ai fini del riconoscimento della pensione indiretta a favore di familiare di lavoratore autonomo deceduto, non operando il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali in favore del lavoratore, resta necessaria la sussistenza del requisito del versamento effettivo dei contributi per i periodi prescritti; pertanto, non ha diritto a detta pensione il coniuge superstite quando al momento del decesso l’assicurato non poteva far valere il minimo di contribuzione richiesto, impregiudicata la facoltà del superstite di ovviare all’omissione contributiva del dante causa, con conseguente successiva maturazione del requisito utile alla pensione indiretta.
Ne consegue che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio ora espresso, deve essere RAGIONE_SOCIALEta con rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
I motivi secondo e terzo restano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; RAGIONE_SOCIALE l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.