Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13518 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13518 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4548-2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 851/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 18/07/2017 R.G.N. 903/2016;
Oggetto
R.G.N. 4548/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/02/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 4548/18
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 18.7.2017 n. 851 , la Corte d’appello di Catania accoglieva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva accolto la domanda proposta da NOME, volta a chiedere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia, in deroga RAGIONE_SOCIALEa legge n. 503/92.
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE previdenziale, ha ritenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, risultasse documentalmente dall’estratto contributivo che gli anni contributivi con meno di 52 settimane fossero 6 e non 10, così che l’appellata non rientrasse nel regime derogatorio introdotto dall’art 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 503/92, mentre riteneva tardiva la deduzione che la NOME avrebbe potuto usufruire del regime RAGIONE_SOCIALEe deroghe in salvaguardia, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 214/11, secondo cui non è necessario il requisito contributivo dei 20 anni di contribuzione, trattandosi di ampliamento del thema decidendum .
Avverso tale sentenza, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, la ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE ‘art. 2 comma 3 lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 503/92, sia il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento perché, erroneamente, il giudice d’appello aveva aderito alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che la sig.ra COGNOME potesse vantare soltanto 6 anni di occupazione con meno di 52 settimane lavorative, a dispetto dei dieci anni che risultavano documentalmente dall’estratto contributivo, nei quali erano ricompresi anche gli anni a contribuzione volontaria, figurativa o da astensione obbligatoria.
Il motivo è infondato in quanto, in base alla normativa specifica (art. 2 comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 503/92), la condizione di ‘lavoratore subordinato occupato’ -che è richiesta dall’art. 2 comma 3 cit. per usufruire RAGIONE_SOCIALEa deroga riferita a un periodo inferiore a 52 settimane nell’anno solare pe r dieci anni corrisponde a quella di chi, in forza di un rapporto di lavoro esistente nell’anno solare di riferimento, ha prestato attività retribuita a fronte RAGIONE_SOCIALEa quale sono stati accreditati i corrispondenti contributi obbligatori e ciò perché il predetto art. 2 comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 503/92 contempla la deroga in riferimento ai ‘lavoratori subordinati occupati’, nell’ambito dei quali, in regione di una necessaria interpretazione né estensiva né analogica, non rientra chi ha maturato le annualità in assenza totale di contribuzione effettiva accreditata in costanza di rapporto di lavoro, ma solo per accredito di contributi figurativi per maternità fuori dal rapporto di lavoro (come nella specie, per gli anni 1972, 1973 e 1974) ovvero versati volontariamente (come nella specie, per il 2010). Ciò, è quanto risulta dalle pronunce di questa Corte, dove in casi simili, si è avuto occasione di confermare l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma nel senso che gli anni con meno di 52 settimane contributive sono quelli nei quali il soggetto abbia ‘lavorato’ per un periodo inferiore alle indicate 52 settimane (cfr. Cass. n. 26753/16, in motivazione, §§ 7-13, Cass. nn. 3044/12, 10510/12, 25205/13, sempre in motivazione).
La novità RAGIONE_SOCIALEa questione di diritto giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove
dovuto, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.2.2024