Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4413 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4413 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 34356-2019 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2476/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/06/2019 R.G.N. 246/2018;
R.G.N. 34356/2019
COGNOME
Rep.
Ud.27/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 21.6.2019, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di NOME COGNOME volta a conseguire la pensione di vecchiaia dal 17.2.2014, in deroga all’innalzamento previst o per l’età anagrafica dall’art. 24, comma 11, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), in quanto già autorizzata alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale; che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso;
che la ricorrente ha successivamente depositato memoria con cui, nell’illustrare il primo motivo di censura, ha rinunciato al secondo;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che questa Corte ha chiarito che rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d’impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso (così, tra le più recenti, Cass. n. 414 del 2021);
che, ciò premesso, con il primo (e ormai unico) motivo di censura la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 11, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), in relazione agli artt. 12 prel. c.c. e 38 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che le disposizioni fatte salve dalla deroga ivi disciplinata concernessero esclusivamente i requisiti di anzianità assicurativa e di contribuzione e non anche quello anagrafico per l’accesso alla prestazione per cui è causa; che, al riguardo, ella ha dedotto in fatto di essere stata autorizzata alla prosecuzione della contribuzione volontaria con decorrenza dal 3.11.1979 e di aver maturato al 31.12.1992 un’anzianità contributiva pari ad oltre 17 anni, la quale, nel vigore dell a normativa previgente all’art. 24 cit. (e precisamente dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503/1992), le avrebbe dato titolo a beneficiare della pensione di vecchiaia al compimento del sessantesimo anno di età (19.1.2012), giusta la previsione dell’art. 1, co mma 1, d.lgs. n. 503/1992;
che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’art. 1, d.lgs. n. 503/1992, ha disposto una deroga rispetto alla previsione dell’innalzamento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia esclusivamente in favore dei lavoratori non vedenti (comma 7) e degli invalidi in misura superiore all’80% (comma 8), fermo restando che anche nei confronti di questi ultimi si applicano le modifiche dipendenti dall’incremento della speranza di vita, derivandone logicamente che, salva l’applicazione del più favorevole regime assicurativo e contributivo precedente ai lavoratori che l’abbiano conseguito entro il 31.12.1992, il requisito anagrafico per l’accesso al trattamento di vecchiaia resta quello indicato, tempo per tempo, dalle leggi che espressamente lo disciplinano (Cass. n. 30193 del 2024);
che, pertanto, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto che, essendo stata la domanda di pensione presentata in data 17.2.2014, quando il requisito anagrafico per l’accesso alla prestazione di vecchiaia era stato elevato a 64 anni e 9 me si, giusta la previsione dell’art. 24, comma 6, lett. b) , d.l. n. 201/2011, cit., e del d.m. 6.12.2011, emanato in attuazione dell’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), la ricorrente non potesse beneficiare del pensionamento di vecchiaia, no n avendo ancora compiuto l’età richiesta ex lege ; che a non diverse conclusioni induce la previsione dell’art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011, cit., secondo cui la deroga all’innalzamento dell’età anagrafica richiesta per l’accesso alla pensione di vecchiaia trova applicazione, per quanto qui rileva, anch e ‘ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione’, dovendo tale disposizione logicamente riferirsi a quei lavoratori che, anteriormente all’entrata in vigore della riforma, avevano cessato l’attività lavorativa nella prospettiva di maturare il diritto alla pensione avvalendosi dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che si sarebbero vista preclusa tale possibilità in conseguenza dell’improvviso innalzamento dell’età anagrafica prevista per l’accesso alla prestazione (così Cass. n. 31334 del 2022, in motivazione);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essersi delineato l’orientamento cui qui s’è data continuità solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27.11.2024.