Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 27578 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27578 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29204-2020 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME PREDEN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 133/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/05/2020 R.G.N. 503/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 29204/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/10/2025
CC
RILEVATO CHE
con sentenza in data 13 maggio 2020, la Corte d’appello di Bologna ha accolto l’impugnazione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’Istituto avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione di ve cchiaia ai sensi dell’art. 24, comma 15 -bis, L. n. 214/2011 con decorrenza dall’1/10/2016;
in particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto che non sussistessero elementi di ordine letterale o sistematico atti a far ritenere che il requisito contributivo non dovesse essere maturato con esclusivo riferimento al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – o fondi sostitutivi dello stesso che postulino del pari un rapporto di lavoro subordinato – con esclusione, quindi, dei contributi da lavoro autonomo, alla luce del carattere di disposizione eccezionale da riconoscersi al comma 15-bis del richiamato art. 24;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME;
resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché il difetto di motivazione ex art. 360 co. 1, n. 4, c.p.c.; il secondo motivo censura la decisione impugnata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per violazione dell’art. 24, co. 15-bis. L. n. 214/2011;
denunzia, infine, parte ricorrente l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, co. 15 bis, lett. B) della legge n. 214/2011 per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 35 e 38 Cost.;
non si ravvisano i presupposti per la trattazione in camera di consiglio delle questioni prospettate con i motivi di ricorso;
P.Q.M.
La Corte, ritenuta la insussistenza dei presupposti per la trattazione in camera di consiglio, rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME