Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1086 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 1086 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 3619-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME PREDEN;
– ricorrente –
contro
Oggetto
R.G.N. 3619/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/11/2022
CC
COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2088/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 29/08/2017 R.G.N. 209/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 29.8.2017, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME volta alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza l’applicazione del differimento di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), e dunque dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa; che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.l. n. 78/2010
(conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte ritenuto che il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia previsto dalla norma cit. non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento;
che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime dei differimenti previsto dall’art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso per volontà del legislatore non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che ‘negli altri casi’ maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia ‘alle età previste dagli specifici ordinamenti’ (così Cass. nn. 29191 del 2018, 2382 del 2020 e, da ult., 30971 del 2022);
che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di
retrodatazione della decorrenza della pensione proposta da NOME COGNOME;
che, essendosi il principio di diritto cui s’è d ata qui continuità consolidato in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da NOME COGNOME. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del