Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 245 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 245 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 7504-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME PREDEN;
– ricorrente –
contro
NOME;
Oggetto
R.G.N. 7504/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/11/2022
CC
– intimato –
avverso la sentenza n. 802/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 11/10/2016 R.G.N. 369/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata l’11.10.2016, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’I NPS a corrispondere a NOME COGNOME la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza l’applicazione del differimento di cui all’art. 1, comma 5, lett. b) , l. n. 247/2007;
proposto ricorso per che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha cassazione, deducendo un motivo di censura;
che NOME COGNOME è rimasto intimato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5, lett. b) , l. n. 247/2007, per avere la Corte ritenuto che il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia previsto dalla norma cit. non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento;
che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime del differimento previsto dall’art. 1, comma 5, lett. b) , l. n. 247/2007, si applica anche alla pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, in favore degli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell’anno successivo, e in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell’ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia (così Cass. n. 1931 del 2021); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Cor te d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.