Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 244 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 244 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1290-2017 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,
Oggetto
R.G.N. 1290/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/11/2022
CC
rappresentato e difeso dagli Avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4336/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2016 R.G.N. 2741/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 5.10.2016, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, proposta da NOME COGNOME;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per avere la Corte di merito ritenuto che la norma cit. avesse elevato a venti anni il requisito contributivo minimo per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata;
che, con il secondo motivo, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione dell’anzidetta disciplina di cui al d.lgs. n. 503/1992, che precisa all’art. 2 che, ai fini della prestazione de qua , continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa previgente nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31.12.1992;
che, con il terzo motivo, la ricorrente ribadisce l’impossibilità di dare applicazione alla previsione dell’art. 24, n. 2, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), che ha elevato il requisito contributivo per l’accesso alla prestazione;
che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, tutti ruotando i ntorno all’affermazione dei giudici territoriali secondo cui, a prescindere dalle innovazioni apportate dal d.l. n. 201/2011, cit. (qui non applicabile, avendo la ricorrente maturato i requisiti di età e contribuzione prima della sua entrata in vigore), il requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione di cui trattasi sarebbe di venti anni;
che, ciò posto, i motivi sono fondati, prevedendo come detto l’art. 2, d.lgs. n. 503/1992, che ‘i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa’ (e
dunque, per quel che qui rileva, il requisito contributivo di 780 settimane , poi fatto salvo anche dall’art. 1, l. n. 335/1995) debbano trovare applicazione anche ‘nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992’, tra i quali deve annoverarsi la ricorrente, sulla base delle incontroverse risultanze dell’estratto conto retributivo allegato in atti, che evidenziano a tale data il possesso di n. 836 contributi (erroneamente indicati in 896 a pag. 2 della sentenza impugnata);
che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che