Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1103 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 1103 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 4623-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
principale – contro
Oggetto
R.G.N. 4623/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/11/2022
CC
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2522/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 18/10/2017 R.G.N. 869/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 18.10.2017, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a NOME COGNOME la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza l’applicazione del differimento di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010);
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che NOME COGNOME ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale fondato su un motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo del ricorso principale, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.l. n.
78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte ritenuto che il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia previsto dalla norma cit. non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento;
che, con il secondo m otivo, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 22 -ter , comma 2°, d.l. n. 78/2009 (conv. con l. n. 102/2009), e dell’art. 12, commi 12 -bis e 12quater , d.l. n. 78/2010, cit., per avere la Corte territoriale accolto la domanda escludendo altresì l’applicabilità alla fattispecie del differimento previsto dalla normativa cit. in relazione al miglioramento delle aspettative di vita;
che, con l’unico motivo del ricorso incidentale, si lamenta violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55/2014, degli artt. 24, l. n. 794/1942, e 4, comma 1, d.m. n. 585/1994, nonché della legge n. 1051/1957, per avere la Corte di merito liquidato le spese del giudizio in misura inferiore ai parametri di legge;
che il primo motivo del ricorso principale è fondato, essendosi chiarito che il regime dei differimenti previsto dall’art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come
si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso per volontà del legislatore non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che ‘negli altri casi’ maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia ‘alle età previste dagli specifici ordinamenti’ (così Cass. nn. 29191 del 2018, 2382 del 2020 e, da ult., 30971 del 2022); che il secondo motivo del ricorso principale è invece inammissibile, dovendo reputarsi la questione coperta dal giudicato interno per avere l’RAGIONE_SOCIALE impugnato in appello soltanto il capo della sentenza di prime cure che, erroneamente interpretando il disposto dell’art. 24, comma 5, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), aveva ritenuto inapplicabile alla pensione di vecchiaia di cui all’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, il differimento previsto dall’art. 12, comma 1, d.l. n. 78/2010, cit. (cfr. pagg. 1 -2 della sentenza impugnata);
che non rileva in contrario che la sentenza impugnata abbia comunque affermato motu proprio l’inapplicabilità alla prestazione per cui è causa dell’adeguamento del requisito anagrafico all’innalzamento della speranza di vita, essendo
consolidato il principio di diritto secondo cui, ai fini della denuncia per cassazione della violazione di norme di diritto, possono essere considerate solo le statuizioni del giudice di appello che abbiano riguardato i motivi e le richieste formulate dall’appellante, dovendosi invece indefettibilmente rilevare da questa Corte la formazione del giudicato interno sulle questioni che abbiano formato oggetto di dibattito in primo grado e della relativa pronunzia e che non siano state ritualmente riproposte dalla parte interessata in sede di gravame (così da ult. Cass. n. 34424 del 2021);
che, pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, rimanendo assorbito il ricorso incidentale, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il ricorso incidentale. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.