Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14287 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14287 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1231-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME PREDEN;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4967/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2017 R.G.N. 7678/2013;
Oggetto
Pensione reversibilità
R.G.N. 1231/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/03/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli accoglieva la domanda di pensione di reversibilità proposta da COGNOME NOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte che fossero accertate in giudizio sia l’inabilità al lavoro della appellante, sia la vivenza a carico della madre alla data del decesso.
Avverso la sentenza, ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo, illustrato da memoria.
COGNOME NOME resiste con controricorso.
All’odierna adunanza il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.22 l. n.903/65 per avere la Corte applicato la norma a una fattispecie non sussumibile in quella legale: la madre era infatti titolare di una pensione di reversibilità a seguito di morte del marito, e non sarebbe ammesso il trattamento di reversibilità su una pensione non diretta ma di reversibilità.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controricorrente, che ne deduce la notificazione oltre i termini di legge.
La sentenza fu pubblicata il 30.6.17, e il ricorso fu portato alla notifica il 28.12.17, entro il termine semestrale dell’art.327 c.p.c. Nè può applicarsi il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza eseguita il 14.7.2017. La notifica della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve in quanto avvenuta non alla parte presso lo studio dell’avvocato domiciliatario, ma alla parte nella sede provinciale di Caserta dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (Cass. S.U. 20866/20). La seconda notificazione della sentenza, avviata il 6.11.17, non risulta perfezionatasi, non essendo rinvenibile nel fascicolo l’avviso di ricevimento; peraltro trattasi di atto indirizzato non al domicilio eletto come dichiarato in sentenza d’appello (INDIRIZZO), ma in INDIRIZZO.
Nel merito il ricorso è fondato.
In punto di fatto risulta dalla sentenza che la reversibilità fu chiesta dall’odierna controricorrente riguardo alla pensione goduta dalla madre; non a quella goduta dal padre.
Questa Corte, con orientamento consolidato cui va data continuità (Cass.11999/02, Cass.21425/11, Cass.5731/13), ha affermato che la pensione di reversibilità di cui all’art.22 l. n.903/65 opera a favore dei superstiti del titolare di pensione, mentre deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo . Non spetta perciò un diritto alla pensione di reversibilità derivante dal decesso di chi già beneficiasse di pensione di reversibilità, anziché di pensione diretta.
Nel caso di specie, la Corte ha falsamente applicato l’art.22 l. n.903/65 senza accertare se sussistessero i presupposti costitutivi della fattispecie legale. In particolare, non ha considerato che la madre della appellante era titolare non di pensione diretta, ma di pensione di reversibilità per morte del marito, come emergeva dagli atti del giudizio di merito (v. la domanda di pensione della appellante che indicava la pensione della madre appartenente alla categoria SO, cioè pensione di reversibilità, e non VO).
Conclusivamente il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza della controricorrente.
P.Q.M.