Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15166 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19794-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 6440/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/12/2019 R.G.N. 2187/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 25.11.19 la corte d’appello di Napoli, in riforma di sentenza del 2016 del tribunale di Avellino, ha
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
dichiarato il diritto della pensionata in epigrafe alla pensione di reversibilità e condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle relative prestazioni.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto sussistenti i requisiti della vivenza a carico del genitore titolare di pensione SO (sulla base dello storico certificato di famiglia) e dell’inabilità ( riscontrata all’esito di apposito c.t.u.).
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo, è rimasta intimata la pensionata.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 22 legge 903 del 1965, per avere la corte territoriale disposto l’ulteriore trasmissione della pensione di reversibilità a superstite di pensionato per reversibilità, senza appurare se era inabile e a carico alla data della morte del titolare di pensione diretta.
Il motivo è fondato.
Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 21425 del 17/10/2011, Rv. 619376 – 01), in tema di pensione ai superstiti, a norma dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, il diritto a pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell’assicurato, “iure proprio”, al coniuge e ai figli minorenni, in ragione dei rapporti con il defunto e della situazione in cui si trova al momento del decesso di quest’ultimo mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo, non potendo, comunque, il diritto a pensione di riversibilità essere ulteriormente attribuito ai superstiti di questo.
Nel medesimo senso, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 11999 del 08/08/2002, Rv. 556823 – 01) che, in tema di pensione
ai superstiti, a norma dell’art. 22 legge n. 903 del 1965, il diritto a pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell’assicurato, iure proprio, a ciascuno dei soggetti individuati dalla citata norma, in ragione dei rapporti con il defunto e in relazione alla situazione in cui si trova al momento del decesso di questo; deve pertanto escludersi che sia prevista la trasmissibilità del diritto a pensione di riversibilità e, in particolare, deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. In tema, altresì Sez. L, Sentenza n. 7326 del 29/09/1987 (Rv. 455388 – 01), secondo la quale il figlio del pensionato od assicurato defunto può ottenere, in concorso con il coniuge superstite, la quota della pensione di riversibilità di cui all’art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, ove sussistano i prescritti requisiti, ma non anche a seguito del decesso di detto altro genitore superstite, l’attribuzione della pensione di riversibilità ad esso spettante, dovendosi escludere la trasmissibilità del relativo diritto.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi su estesi, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 26