Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14448 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26012-2020 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 257/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 08/05/2020 R.G.N. 215/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata l’8.5.2020, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME volta a conseguire la pensione di reversibilità sulla pensione diretta
R.G.N. 26012/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
del padre per non esservi prova della vivenza dell’istante a carico di quest’ultimo;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;
che l’RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 26.3.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con i quattro motivi di censura, il ricorrente denuncia rispettivamente violazione dell’art. 13, r.d.l. n. 636/1939, dell’art. 30 Cost., dell’art. 147 c.c. e degli artt. 315 -bis e 316bis c.c. per avere i giudici di merito ritenuto che non vi fosse prova della sua vivenza a carico del genitore;
che i motivi sono inammissibili, proponendosi all’evidenza (e ad onta del riferimento a presunte violazioni di legge) di veicolare una censura all’accertamento di fatto concernente il difetto di prova in concreto della dipendenza economica dell’odierno ricorrente dal genitore defunto, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità, nemmeno sotto il prof ilo dell’omesso esame circa un qualche fatto decisivo, vertendosi in specie in ipotesi di doppia conforme e operando dunque la preclusione di cui all ‘art. 348 -ter ult. co. c.p.c., nel testo vigente ratione temporis ;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla pronunciandosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’RAGIONE_SOCIALE svolto alcuna attività difensiva;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26.3.2024.