Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19575 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19575 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9042-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 115/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/09/2018 R.G.N. 168/2016;
Oggetto
R.G.N. 9042/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/03/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 9042/19
Rilevato che:
Con sentenza del 24.9.18 n. 115, la Corte d’appello di Perugia accoglieva parzialmente l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del tribunale di Orvieto che aveva accolto la domanda proposta da COGNOME NOME volta a far accertare il diritto a percepire la pensione di reversibilità, per effetto RAGIONE_SOCIALEa morte del padre, COGNOME NOME.
Il tribunale accoglieva la domanda, ritenendo il ricorrente, pur se maggiorenne all’epoca RAGIONE_SOCIALEa morte del padre, tuttavia inabile al lavoro e a carico del genitore.
La Corte d’appello, a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento parziale del gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pur ritenendo inammissibile la censura proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla vivenza a carico, per difetto di specificità, accoglieva tuttavia quella sul difetto del requisito sanitario, essendo richiesto per ottenere il beneficio, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte, l’impossibilità a dedicarsi a una qualunque attività lavorativa e non solo una riduzione tale da compromettere o rendere difficoltosa la collocazione in un’attività remunerativa.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 222/84, in coordinamento con l’art. 22 commi 1 e 7 RAGIONE_SOCIALEa legge
n. 903/65, perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che l’inabilità richiesta, ai fini del conseguimento RAGIONE_SOCIALEa pensione ai superstiti, dovesse implicare l’assoluta impossibilità di dedicarsi a una qualunque attività lavorativa e non invece una riduzione tale da compromettere o rendere difficoltosa la collocazione in un’attività remunerativa.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 comma 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 222/84, in coordinamento con il d.lgs. n. 509/88, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché sarebbe stato omesso l’accertamento del requisito RAGIONE_SOCIALEa inabilità verificando, in caso di mancato raggiungimento di una riduzione del 100% RAGIONE_SOCIALE‘astratta possibilità di lavoro, la residua capacità lavorativa, tenendo conto del tipo di infermità e RAGIONE_SOCIALEe generali attitudini del soggetto.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento del requisito RAGIONE_SOCIALEa inabilità (di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego RAGIONE_SOCIALEe eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento RAGIONE_SOCIALEa astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità RAGIONE_SOCIALEo stesso di svolgere attività idonee nel quadro RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (cfr. Cass. n. 28614/20, secondo cui l’inabilità al lavoro rappresenta un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio
maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d’ufficio dal giudice; vedi fra le altre, Cass. n. 1367 del 1998 e successive conformi, fra le più recenti anche Cass. n. 30859 del 2019).
Nella specie, è dirimente l’accertamento in fatto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello sulla base di una seconda CTU disposta nel corso del giudizio di secondo grado, in ragione RAGIONE_SOCIALEa quale, la Corte del merito reputava il richiedente in possesso di una residua capacità lavorativa, ‘da impiegare in mansioni semplici, senza autonomia decision ale’.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 152 disp. att. c.p.c., non si fa luogo a liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.3.24.