Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34167 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34167 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15897-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 497/2020 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, depositata il 15/12/2020 R.G.N. 556/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 15897/2021
COGNOME
Rep.
Ud.31/10/2024
CC
RILEVATO CHE
INPS impugna la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 497/2020 che, in un procedimento per ATPO ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha dichiarato il diritto di NOME COGNOME in qualità di coniuge superstite di titolare di trattamento pensionistico, alla quota di contitolarità al detto trattamento in favore della figlia maggiorenne inabile.
COGNOME NOME non ha svolto attività difensiva in questa sede. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 31 ottobre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
INPS propone un unico motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge n. 903/1965 nonché dell’art. 445 bis cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. evidenziando: NOME COGNOME aveva adito il Tribunale di Lamezia Terme ex art. 445 bis cod. proc. civ. per ottenere la quota di reversibilità in favore della figlia NOME COGNOME, maggiorenne inabile e vivente a carico del dante causa, deceduto il 29 settembre 2013; in esito alla consulenza espletata nella fase sommaria, aveva fatto opposizione ex comma 6; i l Giudice aveva rinnovato la perizia d’ufficio ed il CTU aveva concluso che le condizioni sanitarie tali da ridurre la capacità lavorativa di cui all’art. 2 legge n. 222/1984 sussistevano dal 27 gennaio 2016; il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere la quota di reversibilità in qualità di figlia maggiorenne inabile con decorrenza da tale data. Il motivo è fondato.
L’art. 22 della legge n. 903/1965, sostitutivo dell’art. 13 della legge n. 218/1952, prevede che ‘nel caso di morte del
pensionato o dell’assicurato, semprechè per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all’articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi’.
All’epoca del decesso di NOME COGNOME (23 settembre 2013) non si era realizzata la condizione di inabilità prevista per l’accesso alla prestazione richiesta, inabilità che il CTU ha fatto decorrere dal 26 gennaio 2016.
Ha, pertanto, errato il Tribunale a riconoscere il diritto alla prestazione in assenza di uno dei presupposti di legge, stante il chiaro tenore letterale della norma invocata dall’Istituto, in forza della quale detti presupposti -tra i quali, in primis , l’inabilità debbono essere sussistenti al momento del decesso del pensionato/assicurato.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della originaria domanda proposta da NOME COGNOME
Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda proposta da NOME COGNOME
Così deciso in Roma all’adunanza camerale del 31 ottobre 2024.
La Presidente
NOME COGNOME