Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33580 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33580 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
Oggetto
Pensione di reversibilità
R.G.N. 1664/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 1664-2017 proposto da: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– ricorrente principale –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 750/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 06/07/2016 R.G.N. 465/2013;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Messina riconosceva a NOME il diritto alla pensione di reversibilità goduta in vita dal defunto padre.
La Corte rilevava che la consulenza tecnica svolta in appello aveva accertato l’inabilità del figlio allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Negava poi che si fosse verificata prescrizione decennale del diritto, in quanto vi era stata interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione mediante domanda amministrativa. Condannava quindi l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei ratei di pensione a decorrere dalla morte del padre.
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per due motivi.
NOME NOME resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso principale, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.13 r.d.l. n.636/39 conv. in l. n.1272/39, come sostituito dall’art.2 l. n.218/52 e dall’art.22 l. n.903/65, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art.19, co.2 d.P.R. n.818/57, e degli artt.2697 c.c., 414, 416, 345 e 437 c.p.c. La Corte non avrebbe accertato un requisito costitutivo del diritto, ovvero la vivenza di NOME NOME a carico del padre.
Con il secondo motivo di ricorso principale, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2934 c.c. La Corte avrebbe dovuto dichiarare prescritti i ratei di pensione antecedenti al decennio anteriore all ‘atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, ovvero la domanda amministrativa del 9.9.2010.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, NOME deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a. c.p.c. per non avere la Corte condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli accessori del credito, ovvero interessi e rivalutazione monetaria.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa. In realtà, nel corpo del primo motivo, il ricorso contiene l’esposizione dei fatti di causa salienti e
funzionali all’esposizione dei motivi: in particolare (p.4 ss.), il ricorso dà atto che la domanda di pensione di reversibilità era stata presentata da NOME COGNOME in sede amministrativa e respinta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; seguì l’atto introduttivo di primo grado, ove il ricorrente nulla diceva sul requisito RAGIONE_SOCIALEa vivenza a carico; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva eccependo la prescrizione del diritto e contestando l’inabilità nonché la vivenza a carico; il giudice di primo grado respinse la domanda per insussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘inabilità; NOME COGNOME propose appello e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si difese avanzando le stesse difese del primo grado.
Ciò premesso, il primo motivo di ricorso principale è fondato. Emerge dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza che nessun accertamento è stato compiuto dalla Corte in ordine alla sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa vivenza di NOME NOME a carico del padre, quando questi era ancora in vita.
La vivenza a carico si pone quale fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità (Cass.9237/18), sicché la totale obliterazione del requisito da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si risolve in una errata applicazione di legge, avendo la Corte riconosciuto il diritto senza considerare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie.
Parimenti fondato è il secondo motivo.
Una volta affermata la natura decennale RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, e riconosciuto in sentenza che vi era atto interruttivo costituito dalla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa, la sentenza ha violato l’art. 2946 c.c. nel momento in cui ha escluso tout court il maturarsi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, facendo decorrere il diritto dalla morte del
padre, avvenuta il 16.2.1989, senza accertare se, anteriormente all’atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, fosse passato, o meno, oltre un decennio da computarsi a ritroso fino alla data di decorrenza del diritto.
Il motivo di ricorso incidentale risulta assorbito.
Conclusivamente, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina per i necessari accertamenti conseguenti all’accoglimento del ricorso principale e per la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.