Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35522 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35522 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 24894-2017 proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’Is tituto
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 1099 del 2017 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositata il 26 aprile 2017 (R.G.N. 2096/2014). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
R.G.N. 24894/2017 Cron.
Rep.
C.C. 27/09/2023
giurisdizione Incrementi in quota fissa di cui all’art. 10 della legge n. 160 del 1975.
1. -Il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento delle domande della COGNOME NOME COGNOME, titolare di pensione di reversibilità in regime di convenzione internazionale, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di fruire, sulla pensione di reversibilità, degl’incrementi in quota fissa spettanti sulla pensione del coniuge e ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pagare le maggiori somme derivanti da tali incrementi, a far tempo dall’11 maggio 2007.
Per gl’importi maturati nel periodo pregresso, il giudice di prime cure ha ritenuto che si fosse ormai compiuta la decadenza triennale, avendo riguardo alla domanda presentata l’11 maggio 2010.
-Con sentenza n. 1099 del 2017, depositata il 26 aprile 2017, la Corte d’appello di Lecce ha accolto il gravame della COGNOME COGNOME e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto dell’appellante di beneficiare, sulla pensione di reversibilità, degli aumenti in quota fissa di cui all’art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che competono dal primo dicembre 1982 fino al 30 aprile 1984 sulla pensione diretta del coniuge deceduto, signor NOME COGNOME.
2.1. -A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno rilevato l’inapplicabilità del termine triennale di decadenza, introdotto per le azioni giudiziarie aventi ad oggetto l ‘ adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte (art. 38, comma 1, lettera d , numero 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111).
La COGNOME, che ha tempestivamente promosso il giudizio con ricorso del 26 luglio 2013, ben prima dello spirare del triennio, ha rispettato tale termine, operativo a decorrere dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore delle innovazioni legisla tive. Né l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha ritualmente eccepito la prescrizione.
2.2. -Dev’essere riconosciuto, pertanto, il diritto della parte appellante di conseguire, sulla base degli aumenti in quota fissa sulla pensione diretta, dal primo dicembre 1982 al 30 aprile 1984, i ratei
differenziali della pensione di reversibilità maturati dall’iniziale decorrenza del dicembre 2004, «oltre interessi legali, o se maggiore, rivalutazione monetaria come per legge».
-La COGNOME NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce, con impugnazione notificata il 20 ottobre 2017 e fondata su due motivi.
-Resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso, notificato il 29 novembre 2017.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo , la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e imputa ai giudici d’appello di avere riconosciuto gl’incrementi in quota fissa dalla decorrenza della pensione di reversibilità, senza pronunciare sulla richiesta di retrodatare i benefici dalla decorrenza originaria della pensione diretta del dante causa.
1.1. -La censura è inammissibile.
1.2. -Anche gli errores in procedendo , come la deduzione del vizio di omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.), devono essere corroborati da un’argomentazione circostanziata e persuasiva, che consenta a questa Corte di apprezzare la decisività della censura alla luce della concreta dialettica processuale.
1.3. -A sostegno del motivo, la ricorrente si limita ad allegare di avere chiesto ai giudici d’appello di «Dichiarare il diritto alla retrodatazione dei benefici riconosciuti dalla decorrenza originaria
(della pensione diretta del dante causa)» (pagina 4 del ricorso per cassazione).
1.4. -Gli argomenti addotti a supporto della doglianza sono irrimediabilmente generici.
La doglianza si esaurisce nel mero richiamo alle conclusioni rassegnate nell’atto di gravame .
La ricorrente non illustra in quali termini la domanda sia stata veicolata sin dal ricorso dinanzi al Tribunale, che cristallizza il tema del decidere, e sulla base di quali ragioni giuridiche e di fatto, congruenti con quelle già spese in primo grado, la richiesta di retrodatazione sia stata avvalorata nel giudizio d’appello.
1.5. -Né sono state confutate le puntuali repliche illustrate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel controricorso (pagine 2 e 3), che ha dimostrato come la COGNOME, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, abbia domandato iure proprio la ricostituzione della pensione di reversibilità.
In questa prospettiva, l’odierna ricorrente ha rivendicato l’attribuzione degl’incrementi in quota fissa spettanti al signor NOME COGNOME e destinati a riverberarsi sul quantum della pensione di reversibilità.
L a Corte d’appello di Lecce ha riconosciuto il diritto della COGNOME di godere, sulla pensione di reversibilità, degli aumenti in quota fissa spettanti al coniuge deceduto.
Il ricalcolo della pensione di reversibilità e il riconoscimento giudiziale delle differenze discendono, dunque, dal ricalcolo della pensione erogata al coniuge sulla scorta degli aumenti in quota fissa.
La ricostituzione della pensione di reversibilità, determinata ope iudicis , decorre dal dicembre 2004, poiché, nel dicembre 2004, è sorto il diritto di ottenere la pensione di reversibilità.
1.6. -Secondo la valutazione dei giudici del gravame, approfondita e condivisa dalla parte controricorrente, è proprio la pensione di reversibilità che rappresenta l’oggetto del contendere .
Da quest’inquadramento delle allegazioni delle parti e del contenuto sostanziale delle pretese della ricorrente promana, dunque, la particolare pronuncia adottata dalla Corte di merito.
Il motivo di ricorso non infirma tale valutazione con critiche adeguate, che diano conto, con la necessaria specificità, del dibattito processuale dispiegatosi nei gradi di merito, delle ragioni giuridiche esposte a sostegno della richiesta di retrodatazione e degli elementi suscettibili di contraddire l’interpretazione del petitum propugnata dai giudici d’appello , che, alla stregua della ricognizione dei profili controversi e degli argomenti enucleati dalle parti, hanno reso la pronuncia oggi impugnata.
Solo un corredo argomentativo di tal fatta avrebbe potuto suffragare il vizio denunciato , nel contesto di un’azione incentrata sulla richiesta di ricalcolo della pensione di reversibilità e sull’incidenza degli aumenti in quota fissa al precipuo fine del predetto ricalcolo.
1.7. -La genericità delle censure, articolate in spregio ai requisiti prescritti dal codice di rito, si rivela dirimente e consente di soprassedere alla disamina degli ulteriori profili d’inammissibilità eccepiti dalla parte controricorrente con riferimento alla carenza d’interesse.
-Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta «errata interpretazione ed applicazione» dell’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
La ricorrente assume che l’interpretazione delle novità apportate dal d.l. n. 98 del 2011, comunque inapplicabili ai giudizi pendenti in primo grado (Corte costituzionale, sentenza n. 69 del 2014), presenti «contorni contraddittori e confusi» (pagina 5 del ricorso per cassazione). In particolare, i trattamenti pensionistici, presidiati da
«una garanzia di rango costituzionale» (pagina 6), non sarebbero assoggettati ad alcun termine di decadenza.
Nel caso di specie, neppure potrebbe trovare applicazione la prescrizione ordinaria, che non sarebbe stata validamente eccepita (pagina 7).
2.1. -Il motivo è inammissibile.
2.2. -La sentenza impugnata, dopo aver tratteggiato la disciplina sulla decadenza e le novità recate dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, ha escluso ex professo che, nel caso di specie, si sia compiuta la decadenza ravvisata dal Tribunale di Brindisi (pagine 2 e 3 della pronuncia d’appello).
L’azione intrapresa dalla COGNOME COGNOME, pertanto, «non può ritenersi nemmeno parzialmente preclusa dalla decadenza» (in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata).
Quanto alla prescrizione, non può esser presa in esame, poiché non è stata ritualmente veicolata nel dibattito processuale.
2.3. -Sia in punto di decadenza che in punto di prescrizione, le statuizioni della Corte d’appello sono in toto favorevoli alle ragioni dell’appellante.
Ne consegue che nessun interesse la COGNOME COGNOME, integralmente vittoriosa, può vantare alla riforma in parte qua della sentenza d’appello .
Né tale interesse è sorretto dalla richiesta, rivolta a questa Corte, di affermare che la decadenza è in radice inapplicabile alle prestazioni pensionistiche dedotte in causa.
Una siffatta enunciazione di principio non potrebbe essere foriera di alcuna utilità ulteriore, una volta che le prestazioni siano state riconosciute per intero, senza alcuna falcidia connessa con l’ipotizzata decadenza e con la paventata prescrizione del diritto.
Meritano, dunque, di essere condivise le eccezioni d’inammissibilità sollevate a tale riguardo nel controricorso.
-Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile.
-Le spese di lite non sono ripetibili, in virtù della dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell ‘ art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791), richiamata anche nelle conclusioni del ricorso per cassazione (pagina 8).
-L a declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove risulti dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; dichiara che la parte ricorrente è esonerata dal pagamento delle spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione