Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21689 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 35927-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE quale incorporante RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL RAGIONE_SOCIALE (già FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO RAGIONE_SOCIALE) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchè contro;
Oggetto
Prestazioni previdenza
RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
PROCINO NOME, TADDEO ADRIANA ;
-intimati –
avverso la sentenza n. 2762/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 20/05/2019 R.G.N. 619/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 20.5.2019, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato, per quanto qui rileva, RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e altri consorti le differenze sul trattamento pensionistico aziendale dovute a titolo di perequazione del trattamento medesimo maturate dal luglio 2008 al giugno 2013;
che avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, n.q. di erede di NOME COGNOME, hanno resistito con controricorso, anch’esso successivamente illustrato con memoria;
che NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1197 e 1362 c.c., per non avere la Corte di merito ritenuto che l’adesione degli odierni controricorrenti alla c.d. capitalizzazione della prestazione a carico del RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dovesse comportare l’infondatezza della pretesa di ottenere la perequazione del trattamento pensionistico relativamente al periodo successivo alla capitalizzazione stessa, essendosi estinta l’o bbligazione periodica alla quale la perequazione accedeva;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1362 c.c. per non avere la Corte territoriale ritenuto che le parti avessero sostituito il trattamento pensionistico a carico del RAGIONE_SOCIALE con un’erogazione i n capitale, con conseguente infondatezza di ogni pretesa connessa all’obbligazione originaria;
che i motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono fondati, dovendo darsi continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di previdenza RAGIONE_SOCIALE, la percezione del trattamento pensionistico in una somma capitale una tantum determina l’estinzione della prestazione pensionistica integrativa periodica, con conseguente venir meno, da tale momento, del diritto alla perequazione automatica (così Cass. nn. 29915 e 30518 del 2021, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 18383 e 18384 del 2022);
che è stato documentato nel giudizio di merito che tutti gli odierni intimati hanno optato per la capitalizzazione del rispettivo trattamento pensionistico in data anteriore al periodo in relazione al quale hanno domandato le differenze sul trattamento pensionistico RAGIONE_SOCIALE rivenienti dal loro diritto a mantenere la perequazione anche in data successiva all’entrata in vigore della norma d’interpretazione autentica costituita dall’art. 1, comma 55, l. n. 243/2004, siccome sancito con sentenza passata in giudicato (cfr. sul punto le deduzioni di pagg. 6-7 e 10-14 del ricorso per cassazione);
che, pertanto, la sentenza impugnata, che ha accolto le pretese economiche degli intimati in relazione a periodi successivi al momento in cui ciascuno di essi aveva percepito la somma capitale una tantum , non si è attenuta al principio secondo cui, fermo restando il diritto del pensionato a mantenere il meccanismo di perequazione statuito dal
giudicato formatosi tra le parti e i loro aventi causa anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 55, l. n. 243/2004, il diritto a tale perequazione perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativa a cui si correla, alla data in cui risulta percepita la somma in capitale una tantum di liquidazione dell’intero trattamento pensionistico integrativo;
che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23.4.2024.